Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27347 del 07/10/2021

Cassazione civile sez. I, 07/10/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 07/10/2021), n.27347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18894/2019 proposto da:

I.Z., elettivamente domiciliato in Mazzarino (CL), via Bivona

n. 37, presso lo studio dell’avv. A. Ficarra, che lo rappresenta e

difende, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Catania Sezione Enna;

– intimato –

avverso la sentenza n. 751/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto il gravame proposto da I.Z., cittadino (OMISSIS) ((OMISSIS)), avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver abbandonato il (OMISSIS) per timore di essere ucciso da appartenenti al gruppo talebano dei “(OMISSIS)” da lui denunciato alle autorità locali, perché presso il piazzale del distributore di benzina dove lavorava aveva scoperto che la loro auto trasportava armi. Aveva paura di rientrare per timore di essere ucciso.

A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente non fosse credibile (in ciò condividendo il giudizio della Commissione) perché il timore di essere oggetto di minacce di morte da parte dei terroristi non risultava in alcun modo dimostrato. La Corte distrettuale non ha, quindi, riconosciuto né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria. In particolare, la Corte d’appello ha accertato l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata nel paese di provenienza per l’assenza di conflitti armati. Infine, la Corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i-ii) sotto un primo e secondo profilo, per violazione dell’art. 24 Cost. e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, dell’art. 6, comma 3, lett. a) CEDU, dell’art. 14, comma 3, lett. a) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (recepito dalla L. n. 881 del 1977) e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata traduzione in una lingua conosciuta dal ricorrente sia del provvedimento della Commissione che del decreto impugnato (iii) sotto un terzo profilo, per violazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 e ss. c.c., degli artt. 115,116c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in combinato disposto con l’art. 156 c.p.c., comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in riferimento all’art. 6 e 13 CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della dir. n. 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il racconto del ricorrente è preciso, veritiero e non contraddittorio, inoltre la persecuzione del ricorrente è di tipo religioso, mentre è una probatio diabolica la dimostrazione dell’attualità del pericolo; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione degli artt. 1364,1365,1369 c.c., art. 2697 c.c. e ss., degli artt. 115,116 c.p.c., e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in riferimento all’art. 6 e 13 CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della dir. n. 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il giudice ha errato nel contestualizzare il racconto del ricorrente nel contesto di provenienza ed ha omesso di indicare la fonte contraria da dove ha attinto l’assenza di violenza indiscriminata del luogo di provenienza del ricorrente; (v-vi-vii) sotto un quinto, sesto e settimo profilo, per violazione degli artt. 1364,1365,1369 c.c., art. 2697 c.c. e ss., degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in combinato disposto con l’art. 156 c.p.c., comma 2), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, dell’art. 3 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il racconto del ricorrente è preciso, veritiero e non contraddittorio, mentre il giudice non avrebbe sussunto i fatti nella corretta fattispecie normativa ed il ricorrente sarebbe vulnerabile in caso di rimpatrio sia per l’integrazione nel nostro paese che per l’assoluta povertà del proprio ambiente personale e sociale.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, quanto al profilo della mancata traduzione del provvedimento della Commissione territoriale, perché il ricorrente non riporta dove e quando abbia formulato analoga censura nel giudizio di merito, mentre sono infondati, quanto al profilo della mancata traduzione del decreto impugnato in una lingua conosciuta dal ricorrente, in quanto ai sensi dell’art. 122 c.p.c. “In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana”. Inoltre, i vizi dell’atto amministrativo non rilevano in sede giurisdizionale nella quale il giudice ha cognizione piena sul rapporto.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure di merito sul giudizio di non credibilità del richiedente e sul fatto che la Corte d’appello ha ritenuto che non avesse dato prova dell’effettiva sussistenza del timore dell’esistenza delle minacce di morte. Il quarto motivo è inammissibile, perché contesta sia l’accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello sulla situazione generale della zona di provenienza del ricorrente e sia la lettura delle fonti d’informazione che la Corte d’appello ha consultato e che il ricorrente censura in termini di mero dissenso.

Il quinto, sesto e settimo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché le censure non vanno oltre al mero dissenso, rispetto alla valutazione sull’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.5.2021 e, a seguito di riconvocazione, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

 

 

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