Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27346 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14580-2015 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ALESSANDRIA

17, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA FABRI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO NOCENT giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., C.G., CA.SA.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 845/2015 R.G. del TRIBUNALE di PISA del

6/03/2015, depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da C.D. avverso un atto compiuto dal notaio delegato alle operazioni di vendita nell’ambito dello scioglimento di una comunione ereditaria fra il medesimo C. e altri coeredi.

Si trattava di un avviso di incanto rispetto al quale il reclamante aveva denunciato il mancato rispetto del termine di cui all’art. 790 c.p.c..

Con l’ordinanza ora sottoposta a ricorso per cassazione, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo, affermando che l’attività del notaio delegato ha natura amministrativa e che sulle contestazioni sorte nel corso delle operazioni deve provvedere il giudice delegante, previa trasmissione del relativo verbale da parte del professionista delegato.

Assume il ricorrente (che denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Carta Costituzionale”) che “la ritenuta inammissibilità del reclamo… costituisce… negazione del diritto di difesa, sancito come inviolabile dalla Carta Costituzionale”.

Il ricorso – proposto in via straordinaria, ex art. 111 Cost. – è inammissibile in quanto l’ordinanza impugnata non ha statuito in via decisoria e definitiva su posizioni di diritto soggettivo, tenuto conto in generale – che avverso gli atti compiuti dal notaio delegato allo scioglimento della comunione è sempre esperibile un’azione di nullità (cfr. Cass. n. 1199/2010 e Cass. n. 22390/2009) e che – nello specifico – non è stato neppure dedotto che la denunciata violazione del termine abbia avuto concrete conseguenze sullo svolgimento delle operazioni di vendita del bene e – quindi – sulle posizioni di diritto soggettivo del ricorrente.

Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese di lite (in difetto di attività difensiva da parte degli intimati)”.

All’esito della discussione in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso la proposta contenuta nella relazione, ritenendo tuttavia che la motivazione debba essere integrata in relazione ai motivi del ricorso e alla individuazione dei rimedi esperibili ex art. 790 c.p.c. avverso gli atti compiuti dal notaio delegato.

Quanto al primo profilo, deve darsi atto che – sotto il titolo “relativamente alla ritenuta inesistenza dello strumento del reclamo quale mezzo di impugnazione avverso gli atti del Notaio Delegato” – il C. ha sostenuto che il rimedio del reclamo offerto dall’art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti del professionista delegato alla vendita con incanto è divenuto “istituto di carattere generale”; sotto il titolo “relativamente alla pendenza delle operazioni di vendita”, il ricorrente ha rilevato che erroneamente il Tribunale ha affermato che le operazioni di vendita erano “tutt’ora in corso”, in quanto – in realtà – tali operazioni non avevano avuto ancora inizio; sotto il titolo “relativamente alla ritenuta natura amministrativa dell’attività svolta dal notaio delegato”, il C. ha contestato che l’attività del professionista potesse essere considerata di natura amministrativa, in quanto la delega era stata espressamente effettuata ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c..

Quanto al secondo profilo, si osserva:

– superando l’orientamento richiamato nella relazione (con riferimento a Cass. n. 22390/2009 e a Cass.1199/2010), questa Corte ha affermato che “in tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c., dovendo escludersi l’esperibilità di un’autonoma azione dì nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita”, e ha precisato che “invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l’esplicito rinvio, contenuto nell’art. 788 c.p.c., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico” (Cass., S.U. n. 18185/2013);

– ciò non significa tuttavia che non debbano trovare applicazione le disposizioni specificamente dettate per lo scioglimento della comunione che non contraddicano tale “richiamo sistematico” e, in particolare, che la previsione di cui all’art. 790 c.p.c. debba ritenersi abrogata o comunque “superata” (in via interpretativa) per effetto dell’applicazione generalizzata dell’art. 591 ter c.p.c., che prevede appunto la possibilità di reclamo al giudice dell’esecuzione avverso il decreto dallo stesso adottato a seguito di difficoltà segnalate dal professionista delegato o – direttamente – avverso gli atti del professionista medesimo;

– per lo scioglimento delle comunioni, invece, l’art. 790 c.p.c. prevede che, in caso di contestazioni in ordine alle operazioni di vendita, “il notaio redige apposito verbale che trasmette al giudice istruttore”, il quale “fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti”, all’esisto della quale decide sulle contestazioni con ordinanza;

– a fronte del chiaro dettato dell’art. 790 c.p.c., deve dunque escludersi l’ammissibilità del reclamo ex art. 591 ter c.p.c.

avverso gli atti del notaio delegato alle operazioni di scioglimento della comunione, giacchè tutte le contestazioni devono essere sottoposte al giudice istruttore a mezzo della trasmissione del verbale che le registra, per essere decise con ordinanza, avverso la quale è esperibile l’opposizione agli atti esecutivi (ex Cass., S.U. n. 18185/2013).

Ne consegue che correttamente il Tribunale ha escluso l’ammissibilità del reclamo avverso l’atto del notaio delegato allo scioglimento della comunione e che, non avendo provveduto in via decisoria e definitiva su posizioni di diritto soggettivo, l’ordinanza del Tribunale di Pisa non risulta ricorribile in via straordinaria per cassazione.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese di lite.

Atteso che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 18523/2014).

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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