Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27346 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 29/10/2018), n.27346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21063/2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONSULTA

12, presso lo studio dell’avvocato ANGELA DE PASQUALE, rappresentato

e difeso dall’avvvocato GABRIELE DE PAOLA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

09/02/2016,R.G.n. 815/2015, Cron. n. 239/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera consiglio de)

22/05/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Firenze, con decreto 9.2.2016 in accoglimento dell’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, ha riformato il decreto del consigliere designato, ingiungendo al Ministero di pagare a P.M. la somma di Euro. 1.000,00 a titolo di equa riparazione per la irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione proposto davanti alla Corte d’Appello di Ancona in data 19.6.2009 e, dopo la declaratoria di incompetenza del giudice adito (decreto 10.1.2011 emesso sulla scorta dell’ordinanza delle SSUU n. 6306/2010), definito dalla Corte d’Appello di Perugia con decreto 17.9.2013.

Per giungere a tale conclusione, la Corte fiorentina, dalla durata complessiva di quattro anni del procedimento, ha detratto un anno di durata ragionevole per la fase davanti al giudice dichiaratosi incompetente (Corte d’ Appello di Ancona) e un altro anno di durata ragionevole per la fase svoltasi davanti al giudice competente (Corte d’Appello di Perugia). Ha quindi applicato il parametro di Euro 500,00 per ogni anno di durata ragionevole, pervenendo all’ importo complessivo di Euro 1.000,00 (considerando due anni di durata irragionevole).

Per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Firenze il P. ha proposto ricorso; il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, par. 1, della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis, nonchè dell’art. 50 c.p.c., comma 1, sotto il profilo del calcolo della durata ragionevole del procedimento di equa riparazione iniziato nel 2009 davanti alla Corte d’Appello di Ancona e concluso il 17.9.2013 davanti alla Corte d’Appello di Perugia. L’errore della Corte fiorentina, consiste, ad avviso del ricorrente, nel non avere considerato la natura unitaria del procedimento, a prescindere dalla sua introduzione davanti ad un giudice incompetente.

Il ricorso è fondato.

Come già affermato da questa Corte, la proposizione della domanda giudiziale, ancorchè davanti a giudice incompetente, purchè la riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente avvenga in presenza dei presupposti e nell’osservanza delle condizioni che permettono di ritenere che il processo sia continuato, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., davanti al nuovo giudice, mantiene una struttura unitaria. (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 26208 del 19/12/2016 anche in motivazione; Cass. n. 19856 del 2015 non massimata).

Il giudice dell’equa riparazione, in presenza di un giudizio presupposto che abbia visto una fase concludersi con pronuncia dichiarativa di incompetenza, non può limitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola fase, la durata che corrisponde al grado (tre anni per il primo), avendo invece l’onere di determinare quale avrebbe dovuto essere la durata ragionevole per il giudizio presupposto sulla base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto della struttura unitaria del processo, anche della fase necessaria alla pronuncia di incompetenza e sottraendo dalla durata complessiva del giudizio tutto i) tempo (solitamente il periodo ultroneo rispetto a trenta giorni) non strettamente necessario alla sua riassunzione davanti al giudice dichiarato competente (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 26208/2016 cit.).

Sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui “in tema di criteri di accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, non può essere imputato al comportamento della parte che richieda l’equa riparazione l’intero periodo occorso per pervenire alla declaratoria d’incompetenza del giudice dalla medesima parte inizialmente adito, in quanto l’erronea proposizione di una domanda davanti a giudice incompetente non esonera dal dovere di verificare se, con riguardo a tale lasso temporale, fossero, o meno, ravvisabili clementi riconducibili a disfunzioni o ad inefficiente dell’apparato giudiziario tanto più quando…. l’ordinamento processuale riconosce al giudice l’esercizio di poteri officiosi, sicchè il giudice dell’equa riparazione ha l’onere di determinare quale avrebbe dovuto essere la ragionevole durata per il processo presupposto, detraendola dalla durata complessiva del giudizio” (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 16857 del 09/08/2016; Cass. n. 1541 del 2015);

Da tali principi la Corte fiorentina si è discostata, avendo proceduto a frazionare le fasi e a detrarre da ciascuna di esse il periodo di durata ragionevole (attraverso un indebito raddoppio dello stesso) in base al rilievo che la dilatazione dei tempi del procedimento per effetto della proposizione della domanda ad un giudice incompetente – a prescindere dalla scusabilità o meno dell’errore commesso dall’istante – non era stata determinata da carenze organizzative del servizio giustizia, ma da una “non chiara formulazione della norma relativa alla competenza”.

L’errore di diritto è palese e penalizzante perchè finisce per addossare gli errori nella formulazione delle leggi sul ricorrente al quale, invece, nessun addebito poteva essere mosso per avere inizialmente adito la Corte d’appello di Ancona, atteso che al momento della proposizione della domanda di equa riparazione essa era il giudice competente ed avendo le Sezioni Unite di questa Corte solo nel 2010 (ord. n. 6306/2010) affermato un diverso criterio di identificazione del giudice territorialmente competente, dovendosi avere riguardo al luogo di inizio del giudizio presupposto.

L’impugnato decreto va pertanto cassato.

Potendo la Corte di Cassazione decidere nel merito, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c., comma 2), l’opposizione del Ministero della Giustizia va respinta, restando così confermato il decreto del consigliere delegato che – attraverso una valutazione unitaria del procedimento presupposto comprendente anche la fase necessaria alla pronuncia di incompetenza – aveva correttamente calcolato in tre anni la durata irragionevole del giudizio di equa riparazione presupposto (detraendo dalla durata complessiva di quattro anni dell’intero procedimento presupposto il periodo di durata ragionevole di un anno per grado, in linea con la giurisprudenza di questa Corte: Sez. 6 – 2, Sentenza n. 16857 del 09/08/2016 Rv. 640830).

La mancanza di censure sulla sorte del lasso di tempo tra la dichiarazione di incompetenza (10.1.2011) e la riassunzione (8.7.2011) esonera il Collegio da ogni considerazione al riguardo.

Le spese (sia quelle del giudizio di opposizione che quelle del presente giudizio di legittimità) vanno regolate secondo il principio della soccombenza e, quindi, poste a carico del Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’ opposizione del Ministero della Giustizia e conferma il decreto del consigliere designato; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che liquida in Euro. 915,00 oltre spese generali e di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in Euro. 510,00 oltre spese generali.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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