Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27346 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/10/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 24/10/2019), n.27346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22165-2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 63, presso lo studio dell’avvocato SILVIA CIRIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO PERUGINI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1929/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/03/2014 R.G.N. 8163/2010.

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Napoli, cor la sentenza n. 1929 del 2014, accogliendo l’impugnazione proposta dalla ASL di Benevento nei confronti di M.G., dirigente medico dipendente dell’ASL, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Benevento tra le parti, ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore.

Quest’ultimo aveva adito il Tribunale premettendo che gli era stata assegnata la titolarità del modulo funzionale “ecocardiografia” nell’ambito dell’U.O.C. cardiologica del presidio ospedaliero di (OMISSIS), con contratto del 10 febbraio 2000.

Lamentava la mancata corresponsione, per il periodo 2001/2006, degli aumenti contrattuali previsti per i titolari di modulo funzionale, ovvero in via gradata, la corresponsionde degli stessi a titolo di equo compenso ex art. 36 Cost. o di indebito arricchimento.

Chiedeva, pertanto, che l’Azienda fosse condannata al pagamento del giusto compenso per l’attività lavorativa effettuata nel periodo 2001/2006, pari ad Euro 20.736,50, con interessi di legge.

2. Disattesa l’eccezione di prescrizione presuntiva e di nullità del ricorso di primo grado, il giudice di appello rigettava la domanda introduttiva del giudizio perchè, atteso che il ricorrente aveva chiesto l’erogazione degli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi del comparto sanità per i bienni 2002-2003 e 2004-2005 per il personale medico dirigente preposto a struttura semplice o ex modulo funzionale, dovevano trovare applicazione i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sull’onere della prova che grava sul creditore che agisca per l’inadempimento.

Era, pertanto, onere del creditore, nella specie il dirigente medico, allegare e provare il fatto storico costitutivo del proprio diritto ad ottenere le maggiorazioni retributive pretese, e cioè di essere stato preposto ad una articolazione dell’intera struttura ospedaliera qualificabile in termini di “struttura semplice”, secondo la nozione della stessa voluta dalla fonte contrattuale invocata (art. 37 del CCNL biennio economico 2002-2003 che distingue dirigente di struttura complessa, dirigente di struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384 del 1990, dirigente con incarico ex art. 27, comma 1, lett. c, del CCNL 8 giugno 2000, posizione quest’ultima rispetto alla quale il M. aveva ricevuto le maggiorazioni retributive).

Pertanto, l’affermazione del diritto del lavoratore ad essere retribuito secondo le previsioni contrattuali collettive stabilite per i titolari di strutture semplici o ex moduli funzionali di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, non poteva che passare attraverso la positiva verifica che il modulo organizzativo “ecocardiografia” all’interno dell U.O.C. complessa di cardiologia fosse una struttura semplice e cioè “l’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita con l’atto di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie”, ex art. 27 del CCNL, comparto sanità, dell’8 giugno 2000. Ma nulla in tal senso era stato allegato dal lavoratore.

Quest’ultimo aveva esposto di aver ricevuto con il contratto individuale di lavoro stipulato il 10 febbraio 2000, l’affidamento dell’incarico per la funzione dell’ecocardiografia (modulo funzionale). Pertanto, la domanda poggiava solo sulla coincidenza della terminologia utilizzata nel contratto individuale (modulo funzionale di ecocardiografia) rispetto alla previsione del CCNL (modulo funzionale ex D.P.R. n. 384 del 1990).

Non corrispondeva al vero che l’attestato del 1 marzo 2007 a firma del responsabile del settore U.O.C. gestione del personale e del dirigente responsabile conteneva il riconoscimento della preposizione ad una struttura semplice o ex modulo funzionale). Infatti, chiarisce la Corte d’Appello, tale attestazione se riportava l’indicazione della prestazione contenuta nel contratto individuale di lavoro, precisava che tale modulo funzionale era corrispondente all’incarico professionale di cui all’art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, incarico per il quale il lavoratore aveva ricevuto le relative maggiorazioni.

Ciò anche considerato che la individuazione e la graduazione delle funzioni viene effettuata dalle ASL (è richiamata Cass. 148 del 2008).

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando un motivo di ricorso.

4. Resiste l’ASL di Benevento con controricorso.

5. Il lavoratore ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con l’unico motivo di ricorso è dedotta la errata valutazione dei documenti acquisiti agli atti provenienti da enti pubblici; travisamento dei fatti e vizio di motivazione relativo agli stessi; violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; degli artt. 115 e 116 c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa e insufficiente motivazione, in violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; degli artt. 1352,1363,1365,1366 e 1369 c.c., nell’interpretazione dell’art. 27 del CCNL 22 luglio 2000, area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del SSN.

Il ricorrente deduce che la Corte d’Appello avrebbe valutato erroneamente alcune circostanze pacifiche risultanti per tabulas, e le risultanze documentali acquisite.

La certificazione costituita dall’attestato del 1 marzo 2007 (si attesta, inoltre, che con disposizione della direzione sanitaria aziendale al Dott. M. in data 10 febbraio 2000 è stato conferito il modulo funzionale di ecocardiografia nell’ambito di UOC di cardiologia presso il P.O. di (OMISSIS)) a firma del responsabile del settore U.O.C. gestione del personale e del dirigente responsabile, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello dimostrava l’attribuzione, alla data del certificato, della responsabilità del modulo funzionale ecocardiografia nell’ambito dello U.O.C. di cardiologia dell’Ospedale di (OMISSIS).

Tale documento trovava conferma nell’ulteriore certificazione del 30 agosto 2010, prot. 117356, a firma del direttore sanitario e del direttore amministrativo del P.P. unificato di (OMISSIS) e (OMISSIS), che non sarebbe stata valutata dal giudice di appello.

Ancora più significativo era il contratto individuale di lavoro del 10 febbraio 2000, che andava interpretato nella sua globalità, tenendo conto, in particolare dell’art. 2 recante “Oggetto del contratto e prestazioni”, in cui si legge “viene attribuito l’incarico per la funzione di ecocardiografia (modulo funzionale) nell’ambito della unità operativa di Med. Servizio cardiologia (area funzionale Area medica), presso il presidio ospedaliero di (OMISSIS), secondo le direttive stabilite dalla Direzione generale in rapporto alle esigenze della programmazione aziendale”; dell’art. 4, recante “Obblighi e doveri del dirigente”, in cui venivano specificati e individuati i compiti del responsabile; dell’art. 5, recante “Personale ed attrezzature”, ove veniva previsto l’affidamento di personale e di strutture; dell’art. 7, recante “Verifica dei risultati”, ove veniva disciplinato il raggiungimento dei risultati di gestione.

Al lavoratore, pertanto, era stata attribuita, anche in relazione a quanto previsto dai commi 3 e 7, del citato CCNL del 2000, in merito alla struttura semplice, la titolarità di un’articolazione diversa e superiore rispetto a quella riconducibile all’incarico ex art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL 2000.

Precisava, infine, che il provvedimento di nomina non aveva natura concorsuale, nè la propria nomina aveva costituito oggetto di impugnazione, e che le somme richieste trovavano fondamento negli aumenti contrattuali sanciti dai CCNL.

2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

E’ inammissibile la censura di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ed infatti, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come novellato, consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Nel sistema, l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione.

Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari, lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” – non ravvisabili nella specie in ragione delle argomentazioni della Corte d’Appello poste a fondamento della decisione, riportate sopra nel Ritenuto.

Peraltro, non sussiste vizio della motivazione nei termini anzidetti, giacchè la sentenza ha proceduto all’esame dei documenti agli atti, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicchè quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perchè non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

3. Le ulteriori censure non sono fondate.

L’interpretazione da parte del giudice dell’appello delle norme del CCNL per l’area della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale 8 giugno 2000, relativo al quadriennio 1998/2001, è immune da censure.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 22734 del 2018), l’art. 27 del suddetto CCNL, nel distinguere gli incarichi dirigenziali in incarichi di direzione di struttura (semplice o complessa) ed incarichi di natura professionale non comportanti direzione di struttura, ha definito come struttura “l’articolazione interna della azienda alla quale è attribuita con l’atto di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis (l’atto sull’organizzazione ed il funzionamento dell’azienda: ndr) la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie”.

La sentenza ha, dunque, esattamente posto in rilievo il fatto che il lavoratore non ha provato di essere stato preposto ad una tale articolazione, atteso che la certificazione di servizio del 1 marzo 2007, oltre allo stralcio riportato dal ricorrente nel contestarne l’interpretazione operata dal giudice di secondo grado, prevedeva che il modulo funzionale cui era preposto il lavoratore era corrispondente all’incarico professionale di cui all’art. 27, comma 1, lett. c), del CCNL 8 giugno 2000, incarico per il quale il ricorrente non contesta di aver ricevuto le relative maggiorazioni, come affermato nella sentenza di appello.

Peraltro, il lavoratore, nel richiamare la certificazione del 30 agosto 2010 non ne specifica in modo circostanziato il contenuto, ai fini della specifictà della deduzione e della valutazione di rilevanza della stessa.

Peraltro, come affermato dalla Corte d’Appello, elementi probanti non potevano trarsi di per sè dalla mera espressione contenuta nel contratto individuale di lavoro, affidamento dell’incarico “per la funzione dell’ecocardiografia (modulo funzionale)”.

Quanto alle clausole contrattuali richiamate dal ricorrente, tale deduzione non contrasta adeguatamente l’affermazione della mancanza, nel contratto individuale di lavoro, della positiva previsione dell’assegnazione al M. – con assunzione diretta di responsabilità e risultati di budget finanziario – di personale e di mezzi facenti parte del modulo “ecocardiografia”; anzi va rilevato che, all’opposto, (art. 5 del contratto individuale di lavoro) si afferma che il modulo affidato al lavoratore (ecocardiografia) operasse avvalendosi del personale e delle attrezzature della unità di appartenenza.

Altrettanto correttamente, poi, la sentenza ha evidenziato che non era rilevante il fatto che l’incarico riguardasse un “modulo funzionale”.

A tale riguardo, come già affermato da questa Corte (Cass., n. 22734 del 2018), va premesso che l’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 stabiliva che, anteriormente alla adozione dell’atto aziendale, gli incarichi di direzione di struttura semplice corrispondessero a quelli previsti dall’art. 56, comma 1, fascia b), del CCNL 5 dicembre 1996, e gli incarichi di natura professionale a quelli previsti dall’art. 57 fasce a) e b) del medesimo CCNL.

Il richiamato CCNL (Contratto collettivo per il quadriennio 19941997), nel prevedere per la prima volta gli incarichi di direzione di struttura (complessa e semplice), indicava a titolo esemplificativo:

– all’art. 56, comma 1, fascia b), tra gli incarichi di direzione di struttura semplice “i settori o moduli di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 116 con particolare riguardo a quelli che hanno valenza dipartimentale”;

– all’art. 57, fascia a), tra gli incarichi non comportanti direzione di struttura “i settori o moduli previsti dal D.P.R. n. 384 del 1990, art. 116 cui siano correlate le attività del comma 2 – (studio e ricerca, ispettive o di verifica e controllo, attività di natura professionale: nrd) – ma non le attività di direzione di struttura”.

Dunque, l’ex-modulo funzionale poteva corrispondere tanto ad un incarico di direzione di struttura semplice, che ad un incarico professionale non comportante direzione di struttura, come affermato dalla Corte d’Appello nel vagliare l’espressione utilizzata nel contratto individuale di lavoro, e dal certificato di servizio del 1 marzo 2007, riportato nella sentenza impugnata, risultava che il modulo di ecocardiografia attribuito al lavoratore era tra quelli che non comportavano direzione di struttura.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 4.500,00, per competenze professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15%, e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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