Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27346 del 05/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27346 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 13278-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore speciale della ENEL
DISTRIBUZIONE SPA, in persona del procuratore, nonchè ENEL
SERVIZIO ELETTRICO SPA, società con unico azionista, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Enel Spa, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione Spa, in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE
RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GUERRA PIETRO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

SY-Q5

Data pubblicazione: 05/12/2013

CILLA CAROLINA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 220/2010 del TRIBUNALE di BENEVENTO,
SEZIONE DISTACCATA di AIROLA, depositata il 20/04/2010;

07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2011 n. 13278 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3

Ricorso n.13278 /2011
Ordinanza
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e
notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
Il Tribunale di Benevento, sede distaccata di Airola, con sentenza depositata il 20.4.2010, ha

rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di
pace di Montesarchio, che aveva accolto la domanda di Cilla Carolina, intesa ad ottenere il
risarcimento del danno conseguito da una serie di inadempimenti del contratto di
somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che avevano determinato il
pagamento di bollette relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.
Gli inadempimenti dell’Enel erano stati individuati in relazione al fatto che con il Delib. 28
dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4, l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G)
aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e,
quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta” e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in ogni caso, l’Enel non aveva informato
l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di
informazione incombenti su di essa come professionista.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Enel distribuzione s.p.a. ed
Enel servizio elettrico s.p.a., nella qualità di beneficiaria dalla prima di ramo d’azienda. Non
ha svolto attività difensiva la parte intimata.
1.Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione della L. 14
novembre 1995, n. 481, art. 2”, assumendosi che la deliberazione n. 200 del 1999 e
particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di
utenza.
Con il secondo motivo si deduce un’omessa motivazione del Tribunale su come la previsione
del suddetto art. 6, comma 4 potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12,
lett.

h).

Il terzo motivo lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia
integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c..

3

4

Il quarto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi”,
rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, art. 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo.
2.1

primi

quattro

motivi

vanno

esaminati

congiuntamente.

Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in fattispecie assolutamente identica con
sentenza 30.8.2011, n. 17786 e che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia
determinato in alcun modo ne’ l’inserimento della relativa previsione nel contratto di utenza,
A tal fine va ribadito che il potere normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica
ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di
prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 del
citato art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei
rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla
duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle
stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse
dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di
legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di
legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore”.
3. Quanto alle condizioni in presenza delle quali la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i
limiti indicati, può integrare, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di
servizi, i contratti di utenza individuale, va osservato che ciò può avvenire solo
allorché ricorra l’imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna
possibilità di scelta sui tempi e sui modi. Ora, la previsione della Delib. n. 200 del 1999, art.
6, comma 4, imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta” si connotava certamente come prescrizione del tutto inidonea ad
integrare una clausola di contenuto determinato, come già affermato nei precedenti di questa
Corte. In realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza
assegnava all’esercente una sorta di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri
di scelta, salva la valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i
poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che la
prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia

ne’ l’integrazione di esso (principio poi riaffermato numerose volte).

5

comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente
all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia ai sensi
dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..
4. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza va cassata. I restanti motivi
sono assorbiti.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, con rigetto della domanda.”
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve, perciò, essere accolto, che va cassata l’impugnata sentenza, e che ,
decidendo la causa nel merito, va rigettata la domanda;
che esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito, mentre
le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi. Dichiara
assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul merito, rigetta la
domanda. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimato alla rifusione alle parti
ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui duecento per
esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 7 novembre 2013
Il Presidentk1est.

Ritenuto:

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