Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27345 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 29/10/2018), n.27345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6835-2017 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M., F.D., S.D.;

– intimati –

avverso il decreto n. 2758/2016 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA,

depositata il 07/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con decreto 7.12.2016 la Corte d’Appello di Perugia, ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 proposta A.M., F.S. e S.D. in relazione alla irragionevole durata di un giudizio amministrativo (conclusosi con decreto di perenzione n. 3768/2013) ed ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro. 5.333,00 per danno non patrimoniale in favore di ciascuno dei ricorrenti.

2 Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre l’altra parte non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. d) e g) come introdotto dalla legge di stabilità 2016, art. 1, comma 777, lett. d) (L. n. 208 del 2015). Rileva il Ministero di avere evidenziato l’irrisorietà della pretesa nel giudizio presupposto (rideterminazione dei ratei di tredicesima mensilità mediante inclusione di compenso di due ore settimanali per servizio straordinario obbligatorio) e la perenzione del ricorso, elementi – questi – che secondo la nuova previsione normativa, dovevano far presumere l’assenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo.

In via preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra questione il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso.

Come già affermato da questa Corte, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della 1. n. 890 del 1982 (cfr. tra le tante, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018 Rv. 649461; Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008 Rv. 600790; Sez. 5, Sentenza n. 16785 del 2016 non massimata).

Nel caso di specie ricorre proprio tale ipotesi, perchè manca in atti la prova della notifica all’altra parte, non potendosi ritenere sufficiente la documentazione comprovante la mera spedizione della raccomandata contenente il plico.

Il mancato espletamento di attività difensiva dell’altra parte esonera la Corte dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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