Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27344 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 30/11/2020), n.27344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5477-2016 proposto da:

TRENITALIA S.P.A. – Società con socio unico, soggetta all’attività

di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane

S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo

studio legale TOFFOLETTO – DE LUCA TAMAJO e soci, rappresentata e

difesa dall’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE;

– ricorrente –

contro

D.E., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CALCEDONIO PORZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1099/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/02/2015 R.G.N. 3361/2010.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 18.2.2015, respingeva il gravame proposto dalla s.p.a. Trenitalia avverso la decisione del Tribunale partenopeo, che, in accoglimento della domanda proposta da D.E., aveva dichiarato il diritto della predetta ad essere inquadrata nell’area V – Quadri – categoria 8 del ccnl dell’1.1.1990, attuale posizione Quadri, parametro B, profilo Professional del ccnl delle attività ferroviarie del 16.4.2003 a far data dal 4.9.2001, ed aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dall’1.9.2002;

2. la Corte distrettuale, premessa la descrizione dei tratti distintivi del livello D1 Tecnico specializzato di inquadramento della D., con i relativi profili professionali, rispetto a quelli della declaratoria contrattuale dei Quadri di 8 categoria, caratterizzata, secondo il giudice del gravame, da facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, qualità assenti nelle attività svolte dallo specialista tecnico commerciale, riteneva che l’attività svolta dalla D., quale emersa da risultanze documentali (in particolare nota del 26.11.2004) e dalla prova orale, era congruente con la declaratoria del superiore livello di inquadramento rivendicato;

3. in particolare, era emerso che la predetta aveva provveduto ad istruire le pratiche inerenti alle condotte dei dipendenti passibili di rilievi disciplinari e che la stessa era stata la referente delle segnalazioni da parte dei capi impianto, deputata all’espletamento del relativo iter procedurale, con svolgimento di funzioni di rappresentanza in sede di Collegio arbitrale e ruolo di raccordo tra il personale e la Dirigenza, elementi tutti che integravano i caratteri qualificanti dell’attività corrispondente a quella di Quadro di 8 categoria;

4. di tale decisione domanda la cassazione la s.p.a. Trenitalia, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la D..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo, si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., nonchè delle previsioni contrattuali dell’art. 21 e dell’allegato 4 del c.c.n.l. dell’Ente Ferrovie dello Stato del 18.7.1990, così come integrato dall’accordo attuativo del 26.7.1991, e del C.C.N.L. 16 aprile 2003, art. 21, per i lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie, concernenti le declaratorie relative: all’Area IV, Tecnici Qualificati, (Allegato 4, CCNL 18.7.1990); al profilo di Capo gestione Superiore (Allegato 4, accordo attuativo del 26.7.1991)”, al livello D, Tecnici Specializzati (CCNL del 16 aprile 2003, art. 21); al profilo di Specialista Tecnico Commerciale (CCNL del 16 aprile 2003, art. 21, lett. b)); all’area Quadri (CCNL 18 luglio 1990, art. 101, così come modificato dal CCNL 18 novembre 1994, art. 6) all’8 categoria ed al profilo di Capo Gestione Sovrintendente (allegato 4, accordo del 26.7.1991), al livello B Quadri (CCNL 16 aprile 2003, art. 21; alla figura di Professional (CCNL del 2003, art. 21 lett. b)), anche in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c., dolendosi la società ricorrente del fatto che la Corte distrettuale abbia erroneamente enucleato ed individuato i tratti professionali caratteristici dell’Area Quadri, 8 categoria, rivendicata ex adverso, ritenuti necessari per potere legittimamente rivendicare l’inquadramento nell’Area Quadri;

1.1. ciò in quanto è stato ritenuto che i requisiti professionali richiesti risiederebbero nella titolarità di una posizione organizzativa di maggior rilievo, nella facoltà di rappresentanza, nelle funzioni di sovrintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, laddove, con riferimento alle declaratorie dei diversi c.c.n.l. susseguitisi ed applicabili ratione temporis in relazione a tutto il periodo di riferimento, rispetto ai compiti previsti per lo specialista tecnico/amministrativo, per l’inquadramento professionale rivendicato sono privilegiati requisiti di alta professionalità, facoltà di iniziativa e discrezionalità, nei limiti delle sole direttive generali e l’assunzione di una “diretta responsabilità dei risultati”;

1.2. si osserva che nella specie era carente il richiamo da parte della Corte distrettuale alla piena responsabilità del servizio ed all’elevato grado di autonomia decisionale astretto nei soli limiti delle “direttive generali”, sicchè il procedimento sussuntivo doveva ritenersi viziato;

2. con il secondo motivo, la società lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2103 c.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte d’appello omesso di esaminare la circostanza secondo cui la D. non ha mai usufruito del livello di autonomia proprio dell’Area professionale rivendicata (nei soli limiti delle direttive generali), nè ha mai assunto la responsabilità dei risultati;

2.1. ciò, secondo la ricorrente, è rilevabile dall’assegnazione delle responsabilità inerenti all’attività di disciplina e del procedimento disciplinare ai Responsabili del Polo Gestionale, che di volta in volta erano assegnati ad interim al reparto disciplina nelle persone di dipendenti via via succedutisi ed, in ultima istanza, al dirigente di struttura, Dott. C.;

2.2. assume che la D., che svolgeva una attività di supporto e collaborazione nella fase di istruzione dei procedimenti disciplinari secondo le direttive ed istruzion; impartitele dai responsabili del medesimo reparto, non era stata titolare di alcun potere decisionale, essendo il dirigente C. a deliberare ed essendo le conseguenti responsabilità di risultato in relazione all’attività di disciplina cui era addetta la stessa di esclusiva competenza dei responsabili del Polo Gestionale avvicendatisi nel periodo per cui è causa nella gestione delle attività di disciplina, responsabili del Polo, cui la D. era gerarchicamente subordinata;

3. con il terzo motivo, la s.p.a. Trenitalia si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., nonchè delle previsioni contrattuali riportate nel primo motivo, sotto il profilo della prova incompleta fornita dalla D. ai fini voluti, non avendo la stessa provato di avere espletato le mansioni di sovrintendenza, coordinamento e controllo del lavoro altrui, ritenute dalla stessa Corte distrettuale rilevanti ma pacificamente mai espletate dalla predetta;

3.1. osserva che in tal modo la Corte del merito abbia fatto cattivo governo dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio, riconoscendo il diritto all’attribuzione del superiore inquadramento reclamato nonostante la mancata prova dei requisiti costitutivi dell’asserito diritto rivendicato;

4. con il quarto motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., rilevando la ricorrente che nessun rilievo possa attribuirsi ad altri elementi nell’ambito del procedimento teso al riconoscimento del superiore inquadramento e, nello specifico, alla comparazione soggettiva con altro dipendente che si assume abbia svolto le medesime mansioni del dipendente che rivendichi tale inquadramento migliorativo, non potendo nè l’art. 36 Cost., nè l’art. 41 Cost., integrare precetti idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva, in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento (cfr. Cass. 2.12.2003 n. 18418);

4.1. la società ricorrente evidenzia che nel caso all’esame è stata valorizzata la circostanza che la D. abbia svolto le stesse mansioni del L. e sostiene che la Corte abbia deviato in base a ciò dal procedimento logico giuridico sotteso alla valutazione degli elementi che giustificano l’attribuzione o meno del superiore inquadramento;

5. l’ultimo motivo ascrive alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., art. 116 c.p.c., con riferimento alla nota del 26.11.2004, a firma del Dott. C.G., prodotta al n. 2 del fascicolo di primo grado della D., ed omesso esame circa un fatto decisivo, sul rilievo che la circostanza che il C. avesse proposto la D. come potenziale aspirante ad assumere la responsabilità delle attività della disciplina è stata intesa in modo erroneo secondo i criteri ermeneutici di legge, poichè era inequivoco il tenore letterale della nota, avuto riguardo anche alla volontà sostanziale nella stessa espressa, di affidamento alla D. della responsabilità della disciplina attribuita ad interim ai responsabili del Polo Gestionale, ai quali soltanto poteva e doveva essere riconosciuta l’autonomia decisionale connessa a tali attività e la responsabilità dei risultati, essendosi la D. occupata delle attività suddette senza assumere la responsabilità di risultati e l’autonomia decisionale, che facevano capo a dipendenti a lei gerarchicamente sovraordinati;

5.1. si sostiene che la dichiarazione di cui alla nota suddetta sia priva di ogni valenza qualificatoria in ordine alle mansioni disimpegnate dalla D. e che dalla lettura del documento si evinca che lo stesso non possegga il minimo valore probatorio rispetto al contenuto dell’attività lavorativa espletata dalla predetta, non valendo a dimostrare lo svolgimento delle funzioni di responsabile del settore disciplina, che, come detto, ad interim era stata affidata ai responsabili del Polo gestionale, cui era da riconoscere le richieste autonomia decisionale e responsabilità dei risultati;

5.2. si aggiunge che il valore di mera proposta della nota in questione era comprovato dalle risultanze testimoniali, che avevano escluso lo svolgimento dei compiti assunti dalla D. con la pienezza dell’autonomia decisionale, e si richiamano comunicazioni a firma del C. che avevano confortato tale interpretazione;

6. con riguardo al primo motivo, va premesso che, quando è denunziata, con ricorso in cassazione, la violazione di norme del contratto collettivo, la deduzione della violazione deve essere accompagnata dalla trascrizione integrale delle clausole, al fine di consentire alla Corte di individuare la ricorrenza dell’errore denunziato (cfr. Cass. n. 25728 del 2013; Cass. n. 2560 del 2007; Cass. n. 24461 del 2005) nonchè dal deposito integrale della copia del contratto collettivo o dalla indicazione della sede processuale in cui detto testo è rinvenibile (cfr. Cass., sez. un., n. 25038 del 2013 e, da ultimo, in relazione a tutti gli oneri menzionati, Cass. 31679/2019, Cass. 28893/2019, Cass. 8222/2019, Cass. 33310/2018);

6.1. nel caso all’esame, le disposizioni contrattualcollettive di cui si assume la violazione sono idoneamente riportate in ricorso, e si indica, altresì, il relativo testo come depositato sia in allegato al subfascicolo relativo al giudizio di legittimità, sia come già prodotto nel fascicolo di primo grado, sicchè deve ritenersi consentito alla Corte l’esame del suo effettivo ed integrale tenore e ciò con riguardo alle norme che identificano i tratti distintivi delle categorie e livelli da porre a confronto nell’ambito del procedimento sussuntivo svolto dal giudice del gravame;

6.2. la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicchè anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, nè del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (cfr. Cass. 6335 del 19.3.2014, Cass. 18946/2014, Cass. 21888/2016, Cass. 17244/2015);

6.3. relativamente alle declaratorie contrattuali relative alla IV Area (tecnici qualificati) nell’ambito del CCNL 90-92, i tratti caratterizzanti la posizione di provenienza della lavoratrice erano quelli riferiti ai “dipendenti i quali svolgono, con iniziativa ed autonomia operativa mansioni tecniche, amministrative o contabili per le quali è richiesta specifica conoscenza teorica/pratica e che implicano funzioni di coordinamento e controllo operativo”;

6.4. nella successiva corrispondente qualificazione compiuta dal CCNL del 16.4.2003, l’inquadramento del lavoratore è effettuato sulla base delle declaratorie generali per ciascun livello professionale e delle caratteristiche complementari individuate per ciascuna figura professionale;

6.5. in base alla corrispondente declaratoria, al Livello D – Tecnici Specializzati – appartengono “i lavoratori che espletano, con margini di autonomia e discrezionalità nell’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza nonchè professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali o che hanno un contenuto professionale di maggior rilievo, finalizzate alla realizzazione di processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore;

6.6. rientrano in questo livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle competenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata anche nei livelli inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore”; Tecnici Specializzati Amministrativi/Commerciali sono definiti coloro che, “in possesso della necessaria preparazione professionale ed anche utilizzando specifiche tecnologie, svolgono attività amministrative, contabili, finanziarie, di gestione, commerciali, di analisi, di programmazione, di collaudo e verifica, richiedenti conoscenze professionali e/o specialistiche in virtù delle relative specializzazioni…”;

6.7. quanto all’Area V Quadri – con riguardo alla contrattazione collettiva del 90/92, con le integrazioni di cui all’accordo attuativo del 26.7.1991 e relativamente all’8 categoria, era fatto riferimento ai “titolari di posizioni organizzative o funzionali che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale” e allo svolgimento di “attività che implicano facoltà di rappresentanza e funzioni di sovraintendenza, responsabilità, coordinamento, controllo, vigilanza e gestione delle risorse, nonchè attività di ricerca, studio, progettazione e consulenza richiedenti specifica preparazione professionale o rilevanti contenuti specialistici, anche con preposizioni ad impianti o unità organizzative di rilievo”, con la precisazione che “lo svolgimento delle suddette attività avviene in un ambito di autonomia decisionale, nei limiti delle direttive generali, al fine di concorrere all’attuazione dei programmi, indirizzi ed obiettivi fissati dall’Ente, con diretta responsabilità dei risultati”;

6.8. il C.C.N.L. 16.4.2003 Livello B – Quadri contempla nella relativa declaratoria “i lavoratori che, ai sensi della L. 13 maggio 1985, n. 190, svolgono, con autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell’attuazione delle direttive aziendali, attività che richiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici, nonchè i lavoratori in possesso di alta professionalità che sulla base di specifici indirizzi realizzano, nell’ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali”; con riguardo ai profili professionali, alla lett. b) Professional, è prevista la posizione dei lavoratori che, “sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonchè i lavoratori che curano la supervisione o concorrono all’attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell’ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza”;

6.9. la Corte distrettuale ha rilevato a livello intepretativo che il tratto distintivo della categoria di quadro rispetto a quella di “specialista tecnico commerciale” fosse costituito dalla titolarità di una posizione organizzativa di maggior rilevo e dallo svolgimento di funzioni con facoltà di rappresentanza,funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, ciò che esulava dall’attività propria della qualifica di provenienza della D.;

6.10. la interpretazione delle norme contrattuali del 90/92, con le integrazioni di cui all’accordo attuativo del 26.7.1991 e con le modifiche apportate, in relazione all’Area Quadri, dal CCNL 18 novembre 1994, art. 6, e dalla contrattazione successiva del 16.4.2003, è coerente con quanto evincibile dall’esame diretto delle stesse, essendo idonea a connotare il grado di autonomia e discrezionalità proprio dell’8 categoria dell’Area Quadri rivendicata, e del livello B della successiva contrattazione, la gestione di funzioni con facoltà di rappresentanza con responsabilità dei risultati relativi all’attività svolta;

6.11. la funzione di responsabile del procedimento disciplinare, quale quella facente capo alla D., di fatto divenuta la referente esclusiva del Reparto della Disciplina, risultato scoperto ed affidato solo formalmente ad interim al Responsabile del Polo Gestionale, rende ragione della validità del procedimento sussuntivo effettuato dal Giudice del gravame alla stregua delle emergenze istruttorie;

6.12. ed invero, non può ritenersi dirimente ai fini voluti la valorizzazione dell’ampiezza dell’autonomia decisionale quale intesa dalla ricorrente, posto che il ruolo di raccordo nell’ambito della specifica funzione con la Dirigenza risulta integrato anche ove l’attività riferita ad una specifica competenza riguardi un segmento rilevante di una più ampia attribuzione di compiti facenti capo a distinto soggetto, segmento rispetto al quale il titolare della posizione organizzativa porti a compimento in maniera autonoma la specifica funzione;

6.13. nel giudizio relativo all’attribuzione di una qualifica superiore, l’osservanza del cd. criterio “trifasico”, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr. Cass. 27.9.2016 n. 18943);

6.14. il detto procedimento è stato nella specie osservato e non rileva, come osservato dalla Corte del merito, il concorrente espletamento, da parte della D., in un uno all’attività di disciplina, di incombenze di natura amministrativa proprie della qualifica inferiore, in quanto, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine – non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purchè non espletata in via sporadica od occasionale (cfr. Cass. 22.12.2009 n. 26978, Cass. 18.3.2011 n. 6303, in continuità con Cass. 23.3.2009 n. 2744 richiamata dalla Corte distrettuale);

6.15. nell’ambito del complessivo percorso ricostruttivo seguito, la Corte territoriale ha posto in rilievo, a fronte della riferibilità delle mansioni in concreto e prevalentemente svolte al superiore livello rivendicato, l’inadeguatezza dell’inferiore inquadramento posseduto, analizzando il profilo di “tecnico specializzato amministrativo/commerciale” attribuito dal datore di lavoro e motivatamente concludendo per la marginalità delle mansioni, che vi risultano elencate, rispetto ai compiti effettivamente esercitati dalla lavoratrice;

7. la doglianza prospettata nel secondo motivo è articolata in maniera inammissibile per quanto reiteratamente affermato da questa Corte con riguardo alla deduzione di violazione delle norme richiamate, in quanto un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: – abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; – abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; tendendo unicamente ad una rivisitazione del merito, la doglianza non è consentita nella presente sede di legittimità;

8. anche con riguardo alla censura di cui al terzo motivo, non si tratta propriamente di inversione degli oneri probatori, in quanto, in realtà, una tale situazione non è quella rappresentata nel motivo anzidetto, e la relativa doglianza è mal prospettata, tendendo anch’essa unicamente ad una rivisitazione del merito, preclusa nella presente sede di legittimità; per osservazioni analoghe a quelle spese con riguardo al precedente motivo, è evidente che anche la prova espletata è stata considerata dalla ricorrente avendosi riguardo a tratti qualificanti le mansioni non rispondenti ai tratti distintivi della declaratoria contrattuale di riferimento, come evidenziato in relazione al primo motivo di ricorso;

9. in ordine al quarto motivo, è pacifica l’inesistenza nell’ordinamento di un principio che imponga al datore di lavoro, nell’ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, atteso che l’art. 36 Cost., si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l’art. 3 Cost., impone l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e non anche nei rapporti interprivati, sicchè la mera circostanza (priva di ulteriori specificazioni) che determinate mansioni siano state in precedenza affidate a dipendenti cui il datore di lavoro riconosceva una qualifica superiore è del tutto irrilevante per il dipendente al quale, con diversa e inferiore qualifica, siano state affidate le stesse mansioni (cfr., tra le altre, Cass. 12.12.2014 n. 26236, Cass. 16015 del 19.7.2007, Cass. 17.5.2003 n. 77529);

9.1. nell’ambito dello sviluppo argomentativo seguito dalla Corte distrettuale la circostanza che la lavoratrice abbia espletato nel periodo per cui è causa l’attività in precedenza assegnata al L. non è, tuttavia, utilizzata nei sensi censurati dalla società, ma unicamente a fini di individuazione delle mansioni caratterizzanti la posizione lavorativa della D., incaricata dello svolgimento delle attività di disciplina nell’intero periodo quinquennale;

10. con riferimento al quinto motivo, è sufficiente osservare che nell’interpretazione degli atti unilaterali, il canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, impone di accertare – mancando una comune intenzione delle parti – esclusivamente l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, ferma l’applicabilità, atteso il rinvio operato dall’art. 1324 c.c., del criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto e senza che possa farsi ricorso alla valutazione del comportamento dei destinatari di esso (cfr. Cass. 14.11.2013 n. 25608, Cass. 6.5.2015 n. 9127);

10.1. il criterio interpretativo letterale, del quale si assume la violazione, non risulta disatteso, laddove si abbia riguardo al tenore della nota in oggetto, quale specificato in sentenza, che testualmente prevede, in ragione della scopertura della titolarità del reparto di disciplina affidato ad interim al Responsabile del Polo gestionale, l’affidamento della posizione alla D.;

10.1. in ogni caso, il motivo è, prima ancora, inammissibilmente confezionato come motivo composito, simultaneamente volto a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.p., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. 23 giugno 2017, n. 15651; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443 e, da ultimo Cass. 23.10.2018 n. 26874, nei termini riportati);

10.2. come affermato, altresì, da Cass. 4.4.2013 n. 8315, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione; vizio di motivazione tuttavia nella specie, come visto insussistente, avuto altresì riguardo ai rigorosi limiti in cui lo stesso possa rilevare in base al vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nei sensi di cui alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

10.3. non va, infine, mancato di rilevare che delle ulteriori comunicazioni asseritamente inviate dal C. ai colleghi non si specifica poi di avere effettuato adeguata menzione nei gradi di merito del giudizio, con evidenti profili di novità della deduzione, che ne comportano l’inammissibilità;

11. alla stregua delle svolte osservazioni, il ricorso va complessivamente respinto;

12. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;

13. essendo stato il ricorso proposto in epoca posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%, con attribuzione all’avv. Calcedonio Porzio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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