Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27344 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, (ud. 16/05/2018, dep. 29/10/2018), n.27344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14112-2014 proposto da:

N.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO

46, presso lo studio dell’avvocato SETTIMIO CORBO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO MANGIONE;

– ricorrente –

contro

P.F., S.M. in proprio e quale erede di

Sc.Ma., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TUSCOLANA 1178,

presso lo studio dell’avvocato NELIDE CACI, rappresentati e difesi

dall’avvocato JOLANDA GRILLO NICOLACI;

SI.CA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/b,

presso lo studio PESSI ed Associati, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE SIGILLO’ MASARI;

– controricorrenti –

contro

B.I. e P.B. e P.E. nella qualità

di eredi di P.A., nonchè SI.LA.,

SI.MA.GR., SO.MA.GR.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 769/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.M.I., quale proprietaria di fondo sito in località (OMISSIS), ebbe ad evocare avanti il Tribunale di Agrigento – inizialmente – i consorti B.I. ed P.A. – poi i suoi eredi P.E. e B. – quali titolari di fondo limitrofo al fine di sentir costituire servitù coattiva di transito sul fondo dei convenuti per poter accedere al suo immobile, altrimenti intercluso, dalla pubblica via.

Nel corso del procedimento vennero chiamati in causa anche altri titolari di fondi limitrofi sui quali poteva esser costituita la richiesta servitù coattiva, ossia Si.La., Si.Ca., P.F., S.M. e S.M. – deceduta in corso di causa -, P.E., Si.Ma.Gr. e So.Ma.Gr..

Dei vari soggetti evocati resistettero ritualmente Si.La., ed i consorti P.- S. – S.M. anche quale erede di S.M. -, i consorti B.- P., P.E. e Si.Ca. e tutti s’opposero alla domanda spiegata dalla N.M..

Ad esito della trattazione istruttoria, consistita in acquisizione documentale ed espletamento di consulenza tecnica, il Tribunale acragantino ebbe ad accogliere la domanda svolta dalla N.M., costituendo servitù coattiva di transito sui fondi in signoria ai consorti P.- S. ed a Si.La. e C. e quantificava l’indennizzo e poneva le spese a carico dell’attrice.

Avverso detta sentenza proposero gravame avanti la Corte d’Appello di Palermo i consorti P.- S., mentre svolsero appello incidentale Si.La. e N.M.I..

Si costituirono a resistere i consorti B.- P., P.E. e Si.Ca., mentre rimasero contumaci So.Ma.Gr. e Si.Ma.Gr..

Ad esito della trattazione la Corte panormita accolse parzialmente l’appello, costituendo la servitù coattiva di transito sui fondi dei consorti B.- P. e e Si.- So., onerando la N.M. del pagamento delle indennità e delle spese a favore degli appellanti consorti P.- S..

La Corte territoriale osservava come il tracciato scelto dal Tribunale non fosse, per impedimenti giuridici, praticabile e stabilì nuovo sito del transito sui fondi dei consorti B.- P. e di Caterina e Si.La. – quest’ultima anche quale erede di Si.Ca. e So.Ma.Gr. – in quanto rispondente ai requisiti di legge per la costituzione della servitù di transito conseguente all’accertata interclusione del fondo in proprietà alla N.M..

La N.M. ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo.

I consorti P.- S. e Si.Ca. hanno resistito con distinti controricorsi, mentre gli altri soggetti evocati ritualmente non si sono costituiti.

In prossimità dell’adunanza hanno depositato memoria difensiva la ricorrente ed i consorti P.- S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da N.M.I. s’appalesa siccome inammissibile.

Con l’unico mezzo d’impugnazione la ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

La ricorrente rileva come la Corte panormita ebbe a far proprie le argomentazioni e conclusioni del consulente tecnico senza esporre adeguata motivazione per superare le puntuali osservazioni contrapposte dal suo tecnico di parte.

Secondo la ricorrente detto difetto configura assenza ovvero motivazione apparente, ossia vizio denunciabile a sensi del disposto ex art. 360 c.p.c., n. 5 poichè non evincibile l’iter logico giuridico del ragionamento seguito dal giudicante e nemmeno indicati gli elementi fattuali posti alla base della sua statuizione.

Infine, osserva la N.M., la Corte panormita ha omesso di valutare le puntuali contestazioni alle risultanze della consulenza d’ufficio svolte dal proprio consulente di parte, affermando anzi che le osservazioni delle parti non superavano le argomentazioni e conclusioni rese dal tecnico incaricato dall’ufficio.

In effetti la censura, siccome svolta, appare inammissibile poichè priva del requisito della specificità ex art. 366 cod. proc. civ..

E’ insegnamento di questa Suprema Corte – Cass. SU n 17931/13, Cass. sez. 2 n 10862/18 – che il ricorso deve contenere motivi specifici e tale requisito non va apprezzato dalla mera indicazione delle norme bensì sulla scorta dell’argomentazione critica in effetti svolta.

Nella specie l’impugnante deduce formalmente violazione del disposto ex art. 360 c.p.c., n. 5 ma l’attuale formulazione di detta norma opera riferimento solamente all’omesso esame di un fatto e non più a vizio della motivazione, specie sotto il profilo dell’insufficienza ovvero contraddittorietà.

L’omessa motivazione, anche sotto il profilo della motivazione apparente, invece – situazione che appare in concreto lamentata a tenor dell’argomentazione critica svolta nel motivo – è vizio denunziabile quale error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, e non già a sensi della successiva norma portata al n. 5, come fatto in ricorso.

La mancata denunzia del vizio sotto il corretto profilo della nullità, bensì siccome vizio motivazionale ovvero violazione di legge comporta il difetto di specificità dell’impugnazione.

Per altro l’argomentazione difensiva si fonda sull’asserita omessa considerazione delle osservazioni mosse dal proprio tecnico fiduciario all’elaborato del consulente d’ufficio, le cui argomentazioni e conclusioni il Collegio panormita ebbe a far proprie e riproducendole ampiamente in sentenza impugnata.

Viceversa la Corte territoriale ebbe appositamente a sottolineare come il percorso descritto, siccome ottimale, dal consulente tecnico d’ufficio fosse indicazione fondata sull’approfondito esame dei luoghi e dei vincoli di legge posti al loro godimento, stante la situazione paesaggistica ed orografica, e come il consulente aveva tenuto conto di tutte le acquisizioni avvenute in corso di giudizio, comprese le osservazioni dei consulenti di parte.

Dunque nemmeno può affermarsi che la motivazione, esposta dalla Corte panormita, sia apparente poichè, invece, risulta puntuale ed attagliata alle acquisizioni di causa.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 cod. proc. civ., la condanna della N.M. alla rifusione, in favore di Si.Ca. e dei consorti P.F. e S.M., soggetti resistenti costituiti in questo giudizio, delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, tassate in favore della prima in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, ed in favore dei secondi in Euro 3.700,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre in ambedue i casi accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%. Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente N.M.I. a rifondere a Si.Ca. ed ai consorti P.- S., resistenti costituiti, le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in favore della Si. in Euro 3.200,00 ed in favore dei consorti P.- S. in Euro 3.700,00, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15% in entrambi i casi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 16 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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