Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27344 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 19/12/2011), n.27344
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso (r.g.n. 21.968/2005) proposto da:
s.r.l. Ristorante “Le Cascine” (p. IVA (OMISSIS)) in persona
dell’amministratore sig. T.A.; rappresentata e difesa
dall’avv. De Vito Raffaele del Foro di Napoli e con il medesimo
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesca Staiti
in Roma, via Luigi Rava n. 7, giusta procura a margine del ricorso
per cassazione;
– ricorrente –
contro
– Eredità Giacente di Tr.Fr. (c.f. (OMISSIS))
in persona del curatore dr. S.S.; rappresentata e difesa
dall’avv. Azzariti Fumaroli Antonio ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del medesimo in Napoli, via Andrea d’Isernia n. 20 –
ed ex lege presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione –
giusta procura a margine del controricorso;
– contro ricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 1163/05,
pubblicata il 21/04/2005;
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che la srl Ristorante Le Cascine ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1163/2005 della Corte di Appello di Napoli che, in parziale accoglimento dell’impugnazione della predetta, aveva rideterminato in Euro 270.623,42 il risarcimento del danno da corrispondere all’Eredità Giacente di Tr.Fr.;
che all’udienza del 29 novembre 2011, l’avv. Raffaele De Vito, prima della relazione della causa, ha depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso ed a tutte le domande proposte dalle parti nei reciproci confronti , nei pregressi gradi di merito, a spese integralmente compensate;
che a corredo della istanza, sottoscritta dalle parti e dai propri difensori nonchè dal giudice delegato alla procedura, è stato altresì prodotto atto di transazione intervenuto tra dette parti ed interessante anche altre cause connesse a quella oggetto di ricorso;
che il procuratore generale ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio, a spese compensate.
P.Q.M.
LA CORTE Letti ed applicati gli artt. 390 e 391 c.p.c..
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinunzia al ricorso e compensate le spese.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011