Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27344 del 07/10/2021

Cassazione civile sez. I, 07/10/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 07/10/2021), n.27344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9973/2019 proposto da:

C.M.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Del

Casale Strozzi, 31 presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tartini

Francesco;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro in carica;

– intimato –

avverso il decreto n. 1358/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da C.M.L. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere lasciato il proprio paese perché aveva provocato accidentalmente l’incendio della casa della matrigna (la seconda moglie del padre defunto) e quest’ultima, con la quale aveva già pessimi rapporti, intendeva ucciderlo.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il richiedente non credibile, perché la narrazione era in alcuni tratti generica e poco circostanziata. Il tribunale non ha, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nelle sue diverse forme; il medesimo tribunale ha, inoltre, reputato assenti anche qualunque situazione soggettiva legata a una condizione di particolare vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due questioni di legittimità costituzionale e cinque motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via preliminare, il ricorrente solleva: 1) questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1 nella parte in cui esclude la reclamabilità in appello del decreto che definisce il giudizio di primo grado, con violazione del principio di ragionevolezza e del divieto di discriminazione, dell’art. 14 CEDU e dell’art. 21 della Carta di Nizza e degli artt. 3 e 117 Cost.; 2) questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6 comma 1 per l’assenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza e conseguente violazione dell’art. 77 Cost.

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i-ii) sotto un primo e secondo profilo, a) per motivazione apparente e conseguente nullità del provvedimento, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in riferimento alla dedotta non credibilità della vicenda personale e b) per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, per erronea valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e per omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti; (iii-iv-v) sotto un terzo, quarto e quinto profilo, viene censurato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, sia per motivazione apparente sia per omesso esame di fatti decisivi e sia per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

In via preliminare, la prima questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, in quanto come ha rilevato questa Corte, “(…) è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione” (Cass. n. 27700/18).

Anche la seconda questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, in quanto la disposizione transitoria che differisce di 180 gg. dall’emanazione del decreto, l’entrata in vigore del nuovo rito è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla riforma di entrare in vigore a regime (Cass. n. 27700, cit.).

I primi due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili sia perché sollevano censure sul giudizio di non credibilità che è un giudizio discrezionale (anche se non arbitrario), nella specie congruamente motivato, sia perché contestano il merito delle valutazioni istruttorie incensurabili in cassazione, se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella specie (Cass. n. 11892/16).

Il terzo, quarto e quinto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché strettamente connessi sono infondati, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera i collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2021, ed a seguito di riconvocazione, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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