Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27344 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27344 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA
sul ricorso 27893-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avv. PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 05/12/2013

- ricorrenti –

Contro
STANZIONE ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
CORVASCE, rappresentata e difesa dall’avvocato PISCITFILI

controricorrente

avverso la sentenza n. 109/2010 del TRIBUNALE di AVELLINO Sezione Distaccata di CERVINARA, depositata il 16/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Francesco Corvasce (per
delega avv. Vincenzo Piscitelli) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’accoglimento del
1°, 2°, 4° e 5 0 motivo, assorbiti gli altri.

Ric. 2011 n. 27893 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

VINCENZO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Avellino, sez. distaccata di Cervinara con sentenza depositata in
data 16.11.2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a.
avverso la sentenza del giudice di pace di Cervinara, che aveva condannato
l’appellante in favore di Rosa Stanzione al risarcimento del danno conseguito da
una serie di inadempimenti del contratto di somministrazione dell’energia elettrica

all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato in relazione al fatto che
con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4, l’Autorità per
L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente
almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta” e che l’Enel non aveva
ottemperato.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel servizio
elettrico s.p.a., nella qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione e di
beneficiaria del relativo ramo d’azienda.
Ha resistito Rosa Stanzione, depositando controricorso.
Parte ricorrente ha replicato con memoria.
Motivi della decisione
1. E’ infondata l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso.
Invero ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, la disposizione che ha
novellato l’art. 327 cod. proc. civ. si applica ai giudizi instaurati, e non alle
impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009 (Cass. 4 maggio 2012 n.
6784; Cass. 2 dicembre 2011, n. 25792); ne deriva che nella specie è applicabile il
termine lungo di un anno, risalendo l’atto di citazione, introduttivo del giudizio di
primo grado, ad un data (il 9 aprile 2009) che è anteriore all’entrata in vigore della
L. n. 69 del 2009. E poiché la sentenza impugnata risulta depositata in cancelleria

Rel. dott. A. Ambr

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corrente con detta s.p.a. che avevano determinato il pagamento di bollette relative

in data 16.11.2010, il ricorso per cassazione, inoltrato per la notifica in data
14.11.2011 (e pervenuto in data 17.11.2011) è tempestivo.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, assumendosi che la deliberazione n.
200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non ha avuto l’effetto di
integrare il contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2,

di produzione ed erogazione di servizi, risultando l’art. 6, comma 4 della citata
deliberazione estranea a tale ambito.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione del Tribunale su come
la previsione del suddetto art. 6, comma 4 della deliberazione cit. potesse essere
ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12, lett. h) legge n. 485/1995.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2,
comma 12, lett. h della L. n. 481/1995 in relazione all’art. 1196 cod. civ., nonché
insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendosi l’insussistenza della
potestà dell’A.E.E.G. sulla determinazione del costo della bolletta, peraltro con
modalità contrastanti con l’art. 1196 cit..
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1339
cod. civ., sotto il profilo che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito efficacia
integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 cit..
Con il quinto motivo si denuncia insufficiente motivazione in ordine a fatti
decisivi e controversi, rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma 4,
a porre un ipotetico precetto integrativo, sotto il profilo che non risultava
determinato in che cosa dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento.
Con il sesto motivo si denuncia contraddittoria motivazione in ordine a fatti
decisivi e controversi.
Con il settimo motivo si denuncia l’assenza di un reale danno subito e
correlativamente si formulano tre distinti ordini di censura, segnatamente
denunciandosi: difetto di interesse ad agire e violazione e falsa applicazione

Rel. dott. A.

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comma 12, lettera h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema

dell’art. 100 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod.
pen., dell’art. 1223 cod. civ. e del principio di causalità adeguata; violazione e falsa
applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e abuso del diritto.
2. I primi cinque motivi vanno esaminati congiuntamente, perché, sotto vari
profili, prospettano un’unica censura e cioè l’inidoneità dell’art. 6, comma 4 della
cit. deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto.

assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e che, quindi, l’art. 6,
comma 4, della deliberazione non abbia determinato in alcun modo nè
l’inserimento della relativa previsione nel contratto di utenza, nè l’integrazione di
esso (principio poi riaffermato numerose volte). A tal fine va ribadito che il
potere normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi
dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di
prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al
comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339
c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti, anche in senso
derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano
meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga
venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o
consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge
o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta – la deroga a norme
di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore
dell’utente e consumatore. Tuttavia la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett.
h), con i limiti indicati, in tanto può integrare, attraverso la mediazione
dell’integrazione del regolamento di servizi, i contratti di utenza individuale in
quanto ricorra l’imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario
alcuna possibilità di scelta sui tempi e sui modi.

Rel. dott. A.

d’

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2.1. Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in fattispecie

2.2. Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella cit. sentenza n.
17786 del 2011, alle cui argomentazioni può farsi rinvio – la previsione della
deliberazione n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, imponendo all’esercente “di offrire
al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta”, si connotava
certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di
contenuto determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In

assegnava all’esercente una sorta di obbligo di perseguimento di un risultato con
ampi poteri di scelta, salva la valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del
risultato attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di
documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che
la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del
1999 abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del
settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei
contratti di utenza sia ai sensi dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..
3. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla base dello
scrutinio complessivo ed unitario dei primi cinque motivi e la sentenza va cassata.
Risultano assorbiti gli altri motivi.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non occorrono
accertamenti di fatto per ritenere che la domanda va rigettata.
Quanto alle spese processuali, il Collegio ravvisa la fattispecie di cui all’art.92
co.2 cod. proc. civ. per compensare quelle dei due gradi di merito, mentre le spese
del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi cinque
motivi, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul merito,
rigetta la domanda. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la
controricorrente alla rifusione alla parte ricorrente delle spese del giudizio di

Rel. dott. A. A

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realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza

cassazione, liquidate in €. 600,00 (di cui € 400,00 per compensi), oltre accessori
come per legge.
Roma 7 novembre 2013

dott. Annamaria Ambrosio

Il Pre, f1ente
dott. Antonio greto
040 l

L’estensore

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