Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27343 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 29/10/2018), n.27343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22110-2014 proposto da:

F.S. AUTO MOTO RICAMBI SRL, elettivamente domiciliato

in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio

dell’avvocato UGO RUFFOLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

RENAULT ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEPRETIS

86, presso lo studio dell’avvocato EMILIO BATTAGLIA, che rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PIETRO CAVASOLA;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4334/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/05/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, rigetto 1 motivo accoglimento 2 motivo assorbiti i

restanti motivi del ricorso principale; assorbito il ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato LOCCISANO Valter, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Ugo RUFFOLO, difensore del ricorrente che si riporta

agli atti depositati, chiede l’accoglimento ricorso principale,

rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato BATTAGLIA Emilio, difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati e chiede l’accoglimento del ricorso

incidentale, rigetto ricorso principale.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La s.a.s. F.S. – Auto Moto Ricambi di A.S., scrive questa Corte con la sentenza n. 13583/2011, aveva convenuto “in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Renault Italia s.p.a. e B.L., esponendo che, in qualità di concessionario della società convenuta sin dall’anno 1966 – in forza di contratto rinnovato a tempo indeterminato in data 8.2.1990 -, si era vista risolvere il contratto di concessione di vendita con lettera di preavviso del luglio 1992, anteriore di dodici mesi alla data prevista per la cessazione del rapporto, comportamento connotato da un palese abuso del diritto e dalla violazione del principio della buona fede, non risultando giustificato da alcun inadempimento contrattuale (mentre la condotta della concedente precedente e successiva al preavviso aveva creato nel concessionario una legittima aspettativa di prosecuzione del rapporto).

Il giudice di primo grado, respinta la domanda nei confronti del B., accolse la domanda subordinata proposta dall’attrice ex art. 1751 c.c., condannando la Renault Italia al pagamento in suo favore della somma di 750.000 Euro.

La corte di appello di Roma, investita del gravame proposto da quest’ultima, lo accolse (rigettando l’appello incidentale dell’attrice in prime cure).

La sentenza è stata impugnata dalla s.a.s F.S. con ricorso per cassazione sorretto da 5 motivi e illustrato da memoria. Resiste con controricorso la Renault Italia”.

La sentenza d’appello veniva cassata per le ragioni di cui appresso: “Questa corte, in relazione a fattispecie del tutto analoga a quella odierna, dopo aver condivisibilmente premesso che la concessione di vendita è un negozio atipico, avente natura di contratto normativo – dal quale deriva l’obbligo per il concessionario sia di promuovere la stipulazione di singoli contratti di compravendita, sia di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell’accordo iniziale -, che differisce da quello di agenzia perchè in esso la collaborazione tra concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante, ha avuto modo di affermare, in accoglimento di analogo ricorso, che i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175,1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti: sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte, mentre, sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto, specificando poi che si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti, onde, ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall’esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell’individuo o dell’imprenditore, giacchè ciò che è censurato in tal caso non è l’atto di autonomia negoziale, ma l’abuso di esso (così Cass. 20106/09, predicativa di principi poi confermati da Cass. 13208/010).

In applicazione di tali principi di diritto, dai quali il collegio non intende discostarsi e ai quali, per converso, intende dare continuità, è stata cassata analoga decisione di merito la quale aveva ritenuto insindacabile la decisione del concedente di recedere ad nutum dal contratto di concessione di vendita sul presupposto che tale diritto gli fosse espressamente riconosciuto dal contratto:

pertanto, non essendosi il giudice territoriale attenuto ai suesposti principi, la sentenza oggi impugnata deve essere cassata con rinvio”.

La Corte d’appello di Roma, quale giudice del rinvio, con sentenza pubblicata il 30/7/2013, accolto l’appello principale della Renault e rigettato quello della S., dichiarò “risolto il contratto di concessione di vendita tra le parti per l’esercizio del diritto di recesso da parte della s.p.a. Renault Italia” e compensò le spese.

Avverso quest’ultima determinazione ricorre F.S. Auto Moto Ricambi s.r.l. (già F.S. – Auto Moto Ricambi di A.S. & C. s.a.s.), illustrando quattro motivi di censura.

Renault Italia s.p.a. resiste con controricorso, con il quale propone ricorso incidentale sulla base d’unitaria doglianza.

La ricorrente, con memoria dell’11/12/2014 controdeduce al ricorso incidentale. Con successiva memoria del 2/5/2018 ulteriormente illustra la propria posizione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 384 c.p.c. e R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, art. 143, assumendo che il giudice del rinvio non aveva osservato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di legittimità, nonchè i presupposti fattuali da essa accertati. In particolare, l’accoglimento del 2, 3 e 4 motivo del primigenio ricorso implicava, che erano rimasti non più controvertibili l’abuso del diritto perpetrato con il contratto di concessione di vendita intercorso tra le parti, il quale era stato caratterizzato dalla posizione d’indubbia supremazia della Renault, la condotta di questa non conforme ai canoni di correttezza e lealtà e la constatazione dell’esercizio del diritto di recesso con modalità tali da far apparire evidente la sproporzione di forza tra i due contraenti, a tutto favore della concedente. Inoltre l’aver preteso di elevare ad elemento costitutivo della fattispecie l’esistenza della volontà di nuocere, in evidente contrasto rispetto alla regola iuris affermata dalla sentenza di legittimità ne aveva comportato, per ciò solo, plateale violazione.

2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 99,101,112,115,116,183,184,345 e 394 c.p.c. e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto la Corte di Roma, eludendo il carattere chiuso del giudizio di rinvio, aveva fondato le proprie valutazioni su circostanze fattuali generiche e, comunque, nuove, ammettendo la produzione di documenti nuovi, senza che sussistesse l’unica situazione legittimante, costituita dalla sopravvenienza della circostanza.

3. Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1375,1373,1322,1325 e 1366 c.c. e L. n. 192 del 1998, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ad ulteriore specificazione e approfondimento delle censure precedenti, la ricorrente, in sintesi prospetta, attraverso il motivo in rassegna, che la Corte locale, dopo essere incorsa nell’errore di aver preteso la prova della volontà di nuocere, aveva omesso di prendere in considerazione le numerose condotte, la cui portata non era più controvertibile, perchè affermata dalla sentenza di legittimità, dalle quali era dato trarre la disparità di forza tra i due contraenti, e l’esercizio del potere abusante, in quanto la Renault, lungi dall’essersi limitata a pretendere onerosi adempimenti alla concessionaria quale ordinario esercizio del rapporto, aveva sottoposto la S. a plurimi onerosi adempimenti, creando l’apparenza della durevolezza del vincolo, dal quale, invece, aveva già in progetto di recedere.

4. Con l’ultimo motivo la ricorrente non illustra una critica censuratoria, ma, ben diversamente, sul presupposto del fondamento dei precedenti motivi e nel convincimento che il Giudice di legittimità si verrebbe a trovare, nell’auspicato caso di accoglimento dei motivi da 1 a 3, in condizione di decidere la causa nel merito, espone i parametri utili alla quantificazione del danno.

5. La ricorrente incidentale lamenta con l’unitaria censura la violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il Giudice del rinvio compensato le spese del grado d’appello e del giudizio di cassazione con una motivazione (la estrema complessità) che si poneva in contrasto con il dettato normativo.

6. Il primo motivo è infondato, pur occorrendo correggere una parte dell’asserto narrativo della sentenza d’appello, con il quale viene riportato il contenuto della sentenza di cassazione.

6.1. Conviene per comodità espositiva riprendere in sintesi i principi di diritto affermati da questa Corte con la sentenza n. 13583/2011, che rinviò il processo alla Corte romana per nuovo vaglio:

a) il rapporto intercorso tra le parti doveva sussumersi nella fattispecie atipica del contratto di concessione di vendita, avente specifica peculiarità;

b) andavano verificate, al fine di sindacare la condotta della odierna controricorrente, le ricadute del principio di correttezza e buona fede negoziale, implicante: 1. la individuazione di obblighi, pur non espressamente previsti dal negozio; 2. era compito del giudice bilanciare i contrapposti interessi;

c) chiarita la nozione di abuso del diritto, nei termini sopra riportati, si affermava che per concretizzare la stessa non era necessario accertare la volontà di nuocere del contraente abusante.

6.2. Conviene, inoltre, richiamare, al fine di rendere spedita la trattazione, il perimetro del giudizio di rinvio.

Si è reiteratamente chiarito che i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (ex multis, da ultimo, Sez. 3, n. 8225, 4/4/2013, Rv. 625845).

Con l’ulteriore ricaduta che la denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del “decisum” della sentenza di cassazione concreta denuncia di “error in procedendo” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per l’intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche (Sez. L. n. 6461, 25/3/2005, Rv. 580271).

6.3. Ciò premesso, deve escludersi che la sentenza di rinvio abbia violato la statuizione cassatoria. La Corte d’appello, infatti, pur attingendo ad un percorso argomentativo minimale, che, tuttavia, resta incensurabile in questa sede, ha mostrato adesione ai principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza di cassazione con rinvio, essendosi conformata alla qualificazione giuridica del rapporto e a quella dell’abuso del diritto in ambito negoziale.

Tuttavia, deve censurarsi e correggere l’affermazione utilizzata dalla sentenza al vaglio a pag 3, con la quale, con l’intento di riepilogare i principi di diritto affermati da questa Corte, dopo aver precisato che “l’abuso si struttura in un insieme di comportamenti tutti singolarmente legittimi e conformi a regole contrattuali o extracontrattuali”, richiama la necessaria sussistenza di “un profilo teleologico rappresentato dalla volontà dell’agente, tramite l’insieme di tali comportamenti, formalmente ineccepibili, di arrecare un danno intenzionale alla controparte”.

Non solo l’asserto non è conforme a diritto, ma (ed è quello che qui rileva, in ogni caso) si presenta distonico rispetto alla statuizione di legittimità, la quale ha espressamente, come si è visto, escluso che per la configurazione dell’abuso del diritto occorra la ricorrenza di “una specifica volontà di nuocere”.

Poichè la sentenza di rinvio non ha fondato la propria decisione sul riportato erroneo asserto, che, pertanto, è rimasto ininfluente, lo stesso viene qui emendato ai sensi ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

7. Il secondo motivo è fondato.

La riassunzione della causa – a seguito di cassazione con rinvio della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno (Sez. 1, n. 4096, 21/2/2007, Rv. 595280).

In ragione della struttura “chiusa” propria del giudizio di rinvio, cioè della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e più precisamente fino all’ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, specie quelle dell’art. 372 c.p.c.), il giudice di rinvio, al fine di procedere al giudizio nei termini rimessigli dalla cassazione con rinvio, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti, senza violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento, non era stata possibile l’allegazione, con l’eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di cassazione in sede di rinvio. Ne consegue che, allorquando il giudice del rinvio sia chiamato a prendere in considerazione un fatto che si assuma integrare da una parte una pretesa cessazione della materia del contendere, intanto può esaminarlo in quanto si sia verificato successivamente all’udienza di discussione in cassazione, posto che, ove esso si fosse verificato prima, l’udienza stessa sarebbe stata il momento ultimo entro il quale sarebbe dovuta avvenirne l’allegazione. Pertanto, in questo caso, il fatto in questione resta non esaminabile ed allo stesso modo restano inesaminabili gli eventuali documenti con i quali si voglia farlo constare (Sez. 3, n. 11962, 8/6/2005, Rv. 582509).

Sostiene la società ricorrente che il Giudice del rinvio abbia rivalutato i fatti tenendo conto di documenti nuovi, introdotti tardivamente in sede di giudizio di rinvio. In particolare, facendo riferimento alla documentazione numerata con i cardinali 4, 5, 7 e 8, sulla base della quale la sentenza d’appello era giunta alla conclusione (contestata) che la ricorrente fosse rimasta nel settore del commercio di veicoli a motore nell’area bolognese e che la sua fuoriuscita non era da porre in relazione con il recesso contrattuale.

La critica coglie nel segno. A pag 4 la Corte romana afferma che la odierna controricorrente aveva dato “dimostrazione documentale del fatto che la Reno Motor Company del B. è stata sostituita a distanza di oltre un anno dall’intervenuto recesso contrattuale (agosto 1994) ed è stata affiliata come concessionaria solo nel settembre 1998, quindi a distanza di circa tre/quattro anni dai fatti di causa, tanto da doversi escludere qualsiasi nesso tra le relative vicende”.

Trattasi di ricostruzione fattuale che non consta essere stata effettuata sulla base delle prove prodotte ritualmente nel giudizio di merito, definito con la sentenza d’appello, successivamente cassata, ma di prove nuove, inammissibilmente introdotte nel giudizio di rinvio.

Poichè una tale ricostruzione ha assunto, nel percorso motivazionale influenza causale, cassata la decisione sul punto, occorrerà che, previo nuovo rinvio, la Corte d’appello rivaluti i fatti, esclusivamente sulla base delle emergenze probatorie di cui al processo definito con la sentenza d’appello n. 607/06.

8. In ragione dell’esposto restano assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il motivo di quello incidentale.

9. Il Giudice del rinvio regolerà le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e quello del ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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