Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27343 del 24/10/2019
Cassazione civile sez. lav., 24/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 24/10/2019), n.27343
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10841-2015 proposto da:
T.F.V., TU.AN.FR., elettivamente
domiciliate in ROMA, PIAZZALE DELLE PROVINCIE 8, presso lo studio
dell’avvocato UMBERTO CHIALASTRI, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA – Società per Azioni, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio Legale GERARDO VESCI &
PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO VESCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8319/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/12/2014 R.G.N. 7942/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/07/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato UMBERTO CHIALASTRI;
udito l’Avvocato PAOLA FIECCHI per delega Avvocato GERARDO VESCI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 2 dicembre 2014, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da Tu.An.Fr., T.F.V. e A.V.C.M. avverso la sentenza di primo grado di condanna, anche nel contraddittorio con il Consorzio Stabile Prisma in persona del liquidatore, della datrice Cooperativa Servizi Integrati a r.l. al pagamento, in loro favore a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e T.f.r. e di rigetto della loro domanda di condanna al pagamento in solido, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 nei confronti della committente Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) s.p.a.
La Corte capitolina, come già il Tribunale, escludeva il regime di responsabilità solidale previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 (nel testo applicabile ratione temporis) alla committente, sul presupposto della regolamentazione del rapporto contrattuale dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6 in materia di appalti afferenti pubbliche amministrazioni: normativa espressamente richiamata nel contratto per i servizi di pulizia stipulato il 17 novembre 2003 tra R.F.I. s.p.a. e l’appaltatrice P.M. Ambienti s.p.a., oggetto di subappalto prima con Prisma soc. cons. e quindi con Cooperativa Servizi Integrati a r.l.
Con atto notificato il 17 aprile 2015, le lavoratrici T.F.V. e Tu.An.Fr. ricorrevano per cassazione con unico motivo, cui resisteva la società con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo, le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, per erronea esclusione del regime di responsabilità solidale alle pubbliche amministrazioni, tanto meno alle società per azioni partecipate dallo Stato, in assenza di alcuna distinzione della norma denunciata tra committenti pubblici o privati e dovendo l’esclusione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2 essere limitata all’ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni operino quali datori di lavoro.
2. In via preliminare, deve essere ritenuta l’ammissibilità del ricorso per la chiara individuazione della denuncia di violazione della norma di diritto suindicata, ancorchè non formalmente enunciata in rubrica, in considerazione dell’agevole possibilità di una corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dalle ricorrenti a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, soltanto l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione chiarendo e qualificando, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 3 agosto 2012, n. 14026; Cass. 23 maggio 2018, n. 12690).
3. Tanto premesso, il motivo è nel merito fondato.
3.1. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato, con recenti pronunce (Cass. 24 maggio 2016, n. 10731; Cass. 6 aprile 2017 n. 8955; 20 luglio 2018, n. 19339; Cass. 22 gennaio 2019, n. 1619), alla cui più diffusa motivazione si rinvia, che il divieto posto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, che esclude l’applicabilità alle pubbliche amministrazioni della responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2 citato decreto, ulteriormente specificato dal D.L. n. 76 del 2013, art. 9 (conv., con modif., dalla L. n. 99 del 2013), non trova applicazione nei confronti di Trenitalia s.p.a., cui pure si applica il codice dei contratti pubblici quale “ente aggiudicatore”. E ciò sull’essenziale rilievo della regolazione dal D.Lgs. n. 276 del 2003, della materia dell’occupazione e del mercato del lavoro e della sua operatività sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, operando invece il D.Lgs. n. 163 del 2006 sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazione sull’esecuzione dell’appalto: nella ravvisata compatibilità reciproca di tali discipline (da ultimo: Cass. 13 giugno 2019, n. 15961).
Nè una tale differente regolamentazione tra pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2 e soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica) viola l’art. 3 Cost., in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, nè limita l’iniziativa economica dei privati imprenditori per l’aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti (Cass. 3 maggio 2017, n. 10777).
3.2. Quanto, infine, alle altre ragioni prospettate dalla controricorrente (inesistenza di rapporti contrattuali tra R.F.I. s.p.a. e Cooperativa Servizi Integrati a r.l., esclusione della solidarietà rispetto alle ritenute erariali, difetto di legittimazione di R.F.I. s.p.a. dal 1 gennaio 2007, decadenza delle lavoratrici dall’azione promossa ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2), di esse non ha trattato la sentenza impugnata, per ritenuto assorbimento (al penultimo capoverso della parte motiva, a pg. 3), senza peraltro neppure alcun esplicito cenno; nè avendo la controricorrente vittoriosa in appello, che pure ha manifestato in sede di legittimità la volontà di conseguire una decisione anche sulle questioni assorbite, assolto all’onere, non già di proporre ricorso incidentale ma (per il principio di specificità, operante anche nel controricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, art. 370 c.p.c., comma 2) di indicare i termini esatti in cui le questioni erano stat sottoposte al giudice di appello, così da permettere alla Corte di Cassazione di verificare la loro attuale pendenza sub iudice (Cass. 14 marzo 2011, n. 5970; Cass. 9 agosto 2017, n. 19823).
4. Per le superiori argomentazioni il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza e la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con la condanna di R.F.I. s.p.a. a(pagamento, in via solidale ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 con la datrice Cooperativa Servizi Integrati a r.l., al pagamento delle somme cui essa è stata condannata in favore delle lavoratrici T.F.V. e Tu.An.Fr.; con la compensazione delle spese dell’intero processo tra le parti, in considerazione del suo esito nei gradi di giudizio di merito e il consolidamento del principio di diritto applicato soltanto in epoca successiva all’introduzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, condanna R.F.I. s.p.a. al pagamento, in via solidale ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 con la Cooperativa Servizi Integrati a r.l., al pagamento delle somme cui essa è stata condannata in favore delle due lavoratrici; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019