Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27343 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8505-2006 proposto da:

B.S. (OMISSIS), difeso de stesso elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio

dell’avvocato FIDENZIO SERGIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

D.G. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIEMONTE 39 – A, presso lo studio dell’avvocato TOMASELLI

EDMONDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FREZZA

GIORGIO;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza n. 297/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La società Etnisca a r.l. conveniva in giudizio F. P., B.S., Be.Al., B.G. P., S.G., M.M., G. G., Sc.Br., A.A. e D.G., chiedendo che, accertata la proprietà comune sul loggiato e cortile di un complesso immobiliare sito in (OMISSIS), e il conseguente diritto di passo, venisse ordinato ai convenuti la rimozione della catena che impediva l’esercizio di tale diritto.

Si costituivano i convenuti G., F., M., B., Sc., A. e D.. I primi quattro contestavano l’asserito diritto di proprietà comune su loggiato e cortile, e sostenevano di aver esercitato un possesso ultraventennale sui predetti beni.

Il Tribunale di Lucca accoglieva la domanda attrice, ritenendo che il diritto di proprietà della società attrice sulla corte e sul loggiato discendeva dal titolo di acquisto, mentre doveva escludersi il dedotto acquisto per usucapione di tali diritti da parte dei convenuti.

Avverso la predetta decisione proponevano appello il B., il Be., il Br. e il S..

Si costituivano dapprima la Tuscania s.r.l. (società che aveva incorporato la società Etrusca) e, a seguito di provvedimento che disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti che avevano partecipato al giudizio di primo grado, il D., contestando la fondatezza dei motivi di gravame.

Con sentenza depositata il 2-2-2005 la Corte di Appello di Firenze rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B., con ricorso notificato al solo D., sulla base di un unico motivo.

Il D. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere omesso ogni motivazione in ordine al rapporto tra gli appellanti e il chiamato in causa D.G., e per avere, senza alcuna motivazione, condannato il B., in solido con gli altri appellanti, al pagamento delle spese in favore dello stesso D..

Il motivo è infondato, dovendosi ritenere che la Corte di Appello, nel rigettare il gravame proposto dagli appellanti e nel condannare questi ultimi al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati costituiti Tuscania s.r.l. e D., ha chiaramente, sia pure implicitamente, fatto applicazione del principio di soccombenza.

Non rileva, in contrario, il fatto che il D. (già parte del giudizio di primo grado) sia stato citato in appello a seguito di integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte territoriale, e che nei suoi confronti non sia stata avanzata alcuna domanda da parte degli appellanti.

Come è stato precisato da questa Corte, infatti, il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese affrontate dal terzo, chiamato in causa per integrare il contraddittorio, ma senza che contro di lui sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito. Pertanto, salva la possibilità di disporre la compensazione totale o parziale delle spese, queste debbono gravare sulla parte originaria rimasta soccombente, anche se la stessa non abbia provveduto a chiamare in causa il terzo (Cass. 21-3-2008 n. 7674; cass. 19-5-1980 n. 3289).

Nel caso di specie, pertanto, correttamente la Corte territoriale ha posto a carico degli appellanti soccombenti le spese sostenute in grado di appello dal D.; tanto più che, come si legge nella parte narrativa della sentenza impugnata, quest’ultimo, nel costituirsi in giudizio, aveva assunto una posizione sostanziale contraria a quella degli appellanti, contestando “la fondatezza dei singoli motivi di gravame”.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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