Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27342 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16220 – 2015 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA BELSITO

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BHW BAUSPARKASSI AG, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ARMIN WEIS, GERHART GOSTNER giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2015 R.G. 2228/2012 del TRIBUNALE di

PISTOIA, depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO LINA;

udito l’Avvocato Gianluca Calderara (delega avvocato Manzi) difensore

della controricorrente che si riporta al controricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” P.R. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pistoia il 3 marzo 2015, notificata il 23 aprile 2015, con la quale viene dichiarata la cessazione della materia del contendere nella causa, qualificata dal tribunale come opposizione agli atti esecutivi, introdotta dalla P. nei confronti della BHW Bausparkasse AG, creditore procedente nei suoi confronti, per avvenuta estinzione della procedura esecutiva, essendo stati nel frattempo assegnati gli immobili sottoposti a pignoramento immobiliare.

Sostiene non si trattasse di opposizione agli atti esecutivi ma di opposizione all’esecuzione, in quanto con essa l’opponente, avvedutasi della esistenza nei suoi confronti di una procedura esecutiva immobiliare sulla base di un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo del quale non aveva mai ricevuto la notifica, aveva contestato l’esistenza stessa del titolo il quale, non essendole stato mai notificato, aveva perso la sua efficacia, nonchè la nullità della notifica del precetto, consegnato presso la sua abitazione al suocero erroneamente indicato come convivente, e del pignoramento, notificato sempre presso la sua abitazione a persona indicata come padre convivente, del quale puntualizzava che non era mai stato convivente e che era morto anni prima del pignoramento.

Propone due motivi di ricorso: con il primo denuncia la violazione dell’art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., ovvero la nullità di tutte le notifiche connesse al procedimento, per non essere stato rispettato l’ordine di preferenza delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c.; con il secondo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., in quanto l’opposizione, proposta ex art. 615 c.p.c., essendo volta a sostenere la radicale carenza del titolo esecutivo, sarebbe stata qualificata erroneamente come opposizione agli atti esecutivi.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.

In primo luogo, la ricorrente censura solo indirettamente la principale ratio decidendi della sentenza impugnata, che è la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo nel frattempo stato dichiarato estinto il procedimento esecutivo che, non sospeso, è giunto al suo termine nelle more del giudizio di opposizione; la contesta affermando che non si tratterebbe, come affermato dalla sentenza impugnata, di una opposizione agli atti esecutivi (in quanto relativa alla regolarità formale del titolo e del precetto) ma piuttosto di una opposizione all’esecuzione, a fonte della quale non sopravviene la cessazione della materia del contendere in caso di estinzione del procedimento esecutivo, in quanto permane un interesse alla decisione.

Inoltre, ella tende inammissibilmente a recuperare in sede di opposizione esecutiva l’opposizione a decreto ingiuntivo non proposta, denunciando però, per sua esplicita affermazione, vizi inerenti non alla inesistenza della notifica del decreto, ma alla nullità di essa in quanto consegnato senza rispettare l’ordine delle persone legittimate a ricevere la notifica ex art. 139 c.p.c., ovvero a persone solo apparentemente legittimate, sulla base della dichiarazione da esse resa all’ufficiale.

Ciò in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall’intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., ovvero con l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., qualora la nullità abbia impedito all’opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l’opposizione di cui agli artt. 615 o 617 c.p.c., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

La ricorrente non ha depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Liquida le spese legali a carico della ricorrente in complessivi Euro 4.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 113 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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