Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27342 del 07/10/2021
Cassazione civile sez. I, 07/10/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 07/10/2021), n.27342
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15045/2020 proposto da:
W.C., elettivamente domiciliato in Vasto (CH), Corso
Palizzi, n. 37, presso lo studio dell’Avv. Cristiano Bertoncini, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 19/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/05/2021 da Dott. ACIERNO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 19/02/2020, ha rigettato il ricorso proposto dalla cittadina (OMISSIS), W.C., avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale in data 12/02/2019.
2. Il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) è stato negato in forza della mancata produzione del necessario verbale delle dichiarazioni rese dinanzi la Commissione Territoriale, che rende impossibile l’esatta ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda, e della complessiva vaghezza, incongruenza e delle numerose contraddizioni che inficiano l’attendibilità dell’intervista.
2.1. Con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. c), il Tribunale ha escluso, alla luce di fonti internazionali aggiornate al 2020, che la zona specifica di provenienza della richiedente sia caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata.
3. Da ultimo, è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari posto che non è stato allegato alcun diritto assoluto meritevole di protezione, ovvero circostanze dalle quali desumere che la richiedente subirebbe un pregiudizio in caso di rimpatrio.
4. Avverso la presente pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la cittadina straniera. L’Amministrazione intimata si è costituita oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per motivazione apparente e contraddittoria, posto che il Tribunale ha dapprima contestato la mancata produzione da parte della ricorrente del verbale di audizione, per poi dichiarare successivamente inattendibili la vicenda narrata.
6. Nel secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 36 per mancato riconoscimento della protezione umanitaria atteso che la ricorrente deve considerarsi un soggetto vulnerabile in ragione della sua giovane età e delle situazioni traumatiche che è stata costretta ad affrontare a causa degli scontri tra gruppi etnici presenti in (OMISSIS).
7. Rileva il Collegio, preliminarmente all’esame nel merito delle censure sollevate, che la procura apposta in calce al presente ricorso non soddisfa i requisiti di specialità richiesti dall’art. 365 c.p.c. dal momento che il mandato difensivo non indica la data di rilascio e risulta conferito con espressioni generiche, senza che possa attribuirsi alla parte ricorrente la volontà, ancorché non espressamente menzionata, di promuovere il giudizio di legittimità (Cass.; Sez. 3, n. 25725/2014 e n. 1954/2009).
8. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese poiché l’Amministrazione intimata si è costituita oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021