Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27341 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25722-2015 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

PROSPERINI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO, UNIPOL SAI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 9856/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 06/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. OLIVIERI STEFANO.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha

depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., di seguito

trascritta, proponendo con l’accoglimento del ricorso per manifesta

fondatezza delle censure ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n.

5).

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– Il Tribunale Ordinario di Napoli, con sentenza in data 6.7.2015 n. 9856, emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., riformava la decisione di prime cure del Giudice di Pace di Napoli n. 26368/2012 in data 12.7.2012, riconoscendo ad E.S. il risarcimento del danno da sinistro stradale per il maggiore importo di Euro 1.310,80 oltre interessi decorrenti dalla data dell’illecito al saldo. Quanto alle spese di primo grado – oggetto di motivo di gravame, il Tribunale le riliquidava, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in complessivi Euro 100,00 per esborsi, ed in Euro 900,00 per onorari oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA; quanto alle spese del gradi appello, le determinava nell’importo di Euro 160,00 per spese vive ed in Euro 800,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.

La sentenza è stata impugnata, sul capo della liquidazione spese di lite, con ricorso per cassazione dall’ E., con atti ritualmente notificati alla società proprietaria del mezzo ed alla società assicuratrice della RCA: il ricorrente con l’unico motivo (violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5) censura la sentenza in quanto: a) non si sarebbe attenuta agli importi liquidati nelle notule depositate sia in primo che in secondo grado, violando i minimi tariffari; b) avrebbe liquidato gli importi in modo complessivo senza dare alcuna giustificazione delle singoli voci ridotte e delle ragioni della riduzione; c) avrebbe omesso di considerare, quanto alle spese di primo grado, che le stesse rimanevano regolate dai criteri tariffari del D.M. n. 127 del 2004, essendo stata depositata la sentenza del Giudice di Pace in data anteriore alla entrata in vigore delle nuove Tariffe approvate con D.M. n. 140 del 2012.

– Le parti intimati non hanno svolto difese.

si osserva quanto segue:

Il motivo è fondato.

Il ricorrente, dopo aver correttamente indicato (in osservanza al requisito di autosufficienza del ricorso – Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 16149 del 09/07/2009 – che il valore della causa, introdotta avanti al Giudice di Pace andava individuato nello scaglione tra Euro 600 ed Euro 1.600,00; e che la causa avanti il Tribunale si collocava nello scaglione tra Euro 1.100,00 ed Euro 5.200,00) ha riprodotto nel corpo del ricorso il contenuto delle notule presentate nei due gradi di giudizio (Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17059 del 03/08/2007), in cui risulta che le spese di lite sono state liquidate, in relazione alle singole voci della tariffa professionale: a) con riferimento al primo grado, in applicazione dei criteri e degli importi indicati nel D.M. n. 127 del 2004 (diritti di procuratore, indicati nelle distinte voci: complessivi Euro 928,00; onorari di avvocato indicati per singole voci: complessivi Euro 560,00; spese vive, dettagliate: Euro 278,00); b) con riferimento al secondo grado, in applicazione dei criteri e degli importi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 (compensi, distinti per ciascuna fase: complessivi Euro 2.430,00; esborsi, dettagliati: complessivi Euro 436,00).

Quanto alle spese di primo grado il ricorrente aveva impugnato la sentenza del Giudice di Pace che aveva liquidato Euro 100,00 per esborsi, Euro 290,00 per diritti di procuratore ed Euro 190,00 per onorari, senza motivare la riduzione operata sulle voci fisse dei diritti e degli esborsi e la riduzione degli onorari, variabili, che risultano determinati in notula in importi medi tra i minimi ed i massimi, ed ora censura la statuizione della sentenza di appello che in parziale accoglimento del motivo di gravame ha ritenuto di rideterminare – in ragione del maggior danno risarcito- le spese di primo grado nella “complessiva somma di Euro 100,00 per spese esenti ed Euro 900,00 per onorari oltre IVA e CPA e rimborso forfetario per spese generali”, liquidando altresì le spese del grado di appello “facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014” in “Euro 160,00 per spese ed Euro 800,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario per spese generali”.

La pronuncia impugnata, che omette di liquidare (per il primo grado) le spese dovute per le attività corrispondenti ai diritti di procuratore, previste dal D.M. n. 127 del 2004, e non indica quali tra le voci indicate nella notula non abbia inteso liquidare o abbia inteso ridurre, nè esplicita le ragioni per le quali ha inteso decurtare gli importi chiesti per onorari di avvocato (primo grado), venendo a liquidare un importo onnicomprensivo, in manifesta errata applicazione del criterio introdotto dalla Tariffa 2014, e che ancora non individua le ragioni per le quali abbia provveduto a ridimensionare gli importi, corrispondenti ai valori medi indicati nella tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 chiesti a titolo di “compenso” per ciascuna “fase” del processo (secondo grado), deve essere cassata – con rinvio della causa al Giudice di appello affinchè provvede a riliquidare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio – in quanto in palese contrasto con i principi affermati da questa Corte secondo cui:

– il giudice che riduce l’ammontare dei diritti e degli onorari riportati nella nota prodotta dalla parte ha l’obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato e di indicare le ragioni della riduzione in modo da consentire il controllo sulle variazioni effettuate, qualora le somme esposte nella nota siano ritenute eccessive, e permettere così alla parte interessata di denunziare le specifiche violazioni della legge o della tariffa: in mancanza, la sentenza incorre nel vizio di carenza di motivazione. (Corte Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 8160 del 15/06/2001; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7293 del 30/03/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 18906 del 08/08/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 20604 del 14/10/2015; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6306 del 31/03/2016).

Il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell’avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l’opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l’attività difensiva si è esaurita. (Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8160 del 15/06/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 5426 del 11/03/2005; id. Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 23318 del 18/12/2012; id. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 2748 de/ 11/02/2016).

La Corte, riunita in camera di consiglio, ha condiviso i motivi di diritto esposti nella relazione e la soluzione proposta.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale Ordinario di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame ed a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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