Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27340 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 30/11/2020), n.27340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29445-2015 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

degli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCO GIAMMARIA, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

197, presso lo studio degli avvocati ALBERTO MEZZETTI e MAURO

MEZZETTI, che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato

STEFANO TACCHINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 469/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/06/2015 r.g.n. 933/2014.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’11.6.2015, la Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato illegittima la trattenuta effettuata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti in danno di S.C. a titolo di contributo di solidarietà per il periodo 1.1.2009 – 31.8.2013, condannando la Cassa a restituirgli la somma di Euro 27.765,93, oltre accessori;

che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che S.C. ha resistito con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 e D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell’ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 e D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, nonchè del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24 (conv. con L. n. 214 del 2011), e artt. 3 e 38 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto l’illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo di solidarietà a carico dei pensionati;

che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono infondati, essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 19561 e 29292 del 2019);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA