Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27340 del 29/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25009-2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASORIA 16,

presso lo studio dell’avvocato MARIA EMILIA ANGELONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CAVALIERE

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENERALTERNATIVE SRL in persona del suo legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO VAIANI

ANDREA VAIANI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 4105/2011 del TRIBUNALE di PRATO,

depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. OLIVIERI STEFANO;

udito l’Avvocato Maria Angeloni difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha

depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., di seguito

trascritta, proponendo l’accoglimento del ricorso per manifesta

fondatezza e la cassazione, senza rinvio, del provvedimento

impugnato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

Il Tribunale Ordinario di Prato con ordinanza in data 16.3.2015, ha rigettato il ricorso proposto da C.L., ex art. 287 c.p.c., per la correzione materiale della sentenza di appello n. 13/2015 in punto di regolamento delle spese processuali, ritenendo che la statuizione corrigenda integrasse una valutazione di merito e non una mera svista del giudicante, ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento liquidate in “Euro 500 per compensi oltre rimborso spese forfetarie 15% e IVA e CPA come per legge”.

– la predetta ordinanza, non notificata, è stata impugnata per cassazione, con atto notificato in data 8.10.2015, da C.L., esclusivamente in punto di condanna alle spese del procedimento, con un unico motivo, per violazione degli artt. 91 e 287 c.p.c., sostenendo il ricorrente che detto procedimento, non contenzioso, non prevede la soccombenza;

– resiste con controricorso la società instando per la inammissibilità e per il rigetto del ricorso;

si osserva quanto segue:

Il ricorso è manifestamente fondato.

Premesso che avverso l’ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 288 c.p.c., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all’ultimo comma del citato art. 288, preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 20/04/2006; id. Sez. 2, Sentenza n. 12841 del 21/05/2008), la statuizione dell’ordinanza del Tribunale Ordinario di Prato che ha condannato il ricorrente ex art. 287 c.p.c., alle spese del procedimento in applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., si pone in contrasto -e deve pertanto essere cassata- con il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento, che accoglie o rigetta l’istanza di correzione, non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che pongono riferimento, per una pronuncia di condanna sulle spese, ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 28/03/2008. Con riferimento all’analogo procedimento di correzione delle sentenze di legittimità: Corte Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; id. Sez. 3, Ordinanza n. 10203 del 04/05/2009; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14 del 04/01/2016). Ed infatti, il procedimento per correzione di errore materiale non ha per oggetto il rapporto ed il diritto controverso, come accertati nel provvedimento oggetto di correzione, atteso che il ricorso ex art. 287 c.p.c., instaura un mero procedimento incidentale -del giudizio definito con la sentenza corrigenda – avente natura amministrativa (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8060 del 31/03/2007), che non riveste carattere impugnatorio (non essendo contemplato tra i mezzi di impugnazione tassativamente indicati dall’art. 323 c.p.c.) e prescinde, quindi, dalla verifica, altrimenti necessaria, dell’ “interesse ad agire” -correlato alla affermazione o alla contestazione della titolarità di un diritto – che, in relazione alla impugnazione della pronuncia giurisdizionale, si configura come situazione di soccombenza parziale o totale sul bene della vita dedotto in giudizio, tanto è che la istanza di correzione dell’errore materiale bene può essere proposta anche dalla stessa parte processuale che dalla sentenza risulti interamente vittoriosa.

La Corte, riunita in camera di consiglio, ha condiviso i motivi di diritto esposti nella relazione e la soluzione proposta.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata, senza rinvio, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite; la parte resistente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite; condanna la parte riesistente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 250,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% dei compensi ex art. 2, comma 2 Tariffa, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA