Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2734 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 18/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Obiettivo Lavoro – Agenzia per il lavoro s.p.a., elettivamente

domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 11, presso lo

studio dell’avv. Michel Martone, dal quale è rappresentata e

difesa, giusta delega in calce al ricorso, unitamente all’avv. Carlo

Capello che chiede l’invio delle comunicazioni relative al processo

all’indirizzo p.e.c. carlo.capello.milano.pecavvocati.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto n. 2430/2016 del Tribunale di Palermo, sezione

fallimentare, emesso il 23 marzo 2016 e depositato il 4 maggio 2016

R.G. n. 10960/15;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto del 2/15 maggio 2013, successivamente munito di formula esecutiva, il Tribunale di Milano ingiungeva a (OMISSIS) s.r.l. il pagamento di 72.095,31 Euro, oltre interessi e spese del procedimento di ingiunzione, in favore della s.p.a. Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro.

2. In data 2 aprile 2015 Obiettivo lavoro ha presentato, sulla base del predetto decreto ingiuntivo, istanza di insinuazione al passivo nei confronti del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. dichiarato, in data 30 gennaio 2015, dal Tribunale di Palermo. La ricorrente ha chiesto di essere ammessa al passivo per l’importo di 58.103,46 Euro in via privilegiata e di 9.979,29 Euro in via chirografaria.

3. Il Giudice Delegato ha rigettato la domanda della ricorrente, rilevando che il decreto ingiuntivo, privo di dichiarazione di definitiva esecutorietà in data anteriore al fallimento, non è idoneo a provare il credito, in mancanza della produzione dei contratti di somministrazione, essendo stato ottenuto sulla base della produzione delle sole fatture relative alla fornitura prevista in tali contratti.

4. La società Obiettivo lavoro ha proposto opposizione allo stato passivo allegando i contratti di somministrazione. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Palermo con decreto del 23 marzo 2016. I giudici della sezione fallimentare del Tribunale palermitano hanno ritenuto il decreto ingiuntivo non opponibile al Fallimento per non essere munito della dichiarazione definitiva di esecutorietà in data anteriore al fallimento. Hanno inoltre rilevato che il credito non può ritenersi provato perchè, pur essendo stati prodotti i contratti di somministrazione, manca la prova della effettiva somministrazione delle prestazioni lavorative previste dai contratti.

5. Propone ricorso per cassazione la s.p.a. Obiettivo lavoro – Agenzia per il Lavoro affidandosi a tre motivi di ricorso.

6. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in combinato disposto con l’art. 1988 c.c., per travisamento della prova. La ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui “il Giudice delegato, accogliendo la proposta del Curatore, ha rigettato l’istanza di insinuazione al passivo”. Parte attrice rileva, invece, che il Curatore ha proposto l’ammissione per essere “il credito sufficientemente provato”.

7. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto il Tribunale, oltre ad essere incorso in erronea valutazione degli elementi di prova, laddove, pur avendo riconosciuto la produzione in giudizio dei contratti, ha affermato che l’attore ha omesso di colmare le lacune probatorie ancora esistenti e ha ritenuto necessaria la prova dell’effettiva somministrazione delle prestazioni lavorative, pur in assenza di qualsiasi contestazione sul punto.

8. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art 2697 c.c., in combinato disposto con l’art. 1988 c.c., per non avere i Giudici di Palermo considerato alcune circostanze determinanti. In particolare il fatto che la società (OMISSIS) in bonis ha riconosciuto la sua posizione di debitrice nei confronti della odierna ricorrente e ha proposto il suo pagamento con 24 effetti cambiari. Secondo la ricorrente il Tribunale ha anche errato laddove non ha riconosciuto l’opponibilità alla curatela fallimentare del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal tribunale di Milano e non opposto dalla società (OMISSIS) prima della sua dichiarazione di fallimento.

9. Non svolge difese il Fallimento.

Diritto

RITENUTO

CHE:

10. Il ricorso va accolto nella parte in cui deduce la mancata valutazione da parte del giudice delegato) e in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo da parte del Tribunale della lettera 8 aprile 2011 (precedente alla dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) del 30 gennaio 2015) con la quale la (OMISSIS) avrebbe riconosciuto l’esistenza di un debito nei confronti di Obiettivo Lavoro per Euro 307.130,92 e ne avrebbe proposto il pagamento rateale emettendo a tal fine 24 effetti cambiari successivamente protestati e allegati al ricorso per decreto ingiuntivo come prova del credito. Mentre va ribadita la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Civ. sez. 1 n. 25191 del 24 ottobre 2017) secondo cui “in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c., e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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