Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2734 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

J.P. o I.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 08/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale delle Puglie dep. il 08/09/2005 che aveva, accogliendo l’appello di I.P., riformato la sentenza della CTP di Bari che aveva rigettato il ricorso del medesimo avverso due cartelle di pagamento per imposte interessi e sanzioni a seguito di decisione della Commissione Tributaria Centrale.

La CTR aveva annullato le cartelle riconoscendo il diritto al rimborso per Euro 4.464,33 oltre interessi.

I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso la violazione di legge e il vizio motivazionale.

Il contribuente non ha resistito.

La causa e’ stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilita’ del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perche’ iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. n. 3116/2006, n. 3118/2006). Le relative spese possono compensarsi, essendo la superiore giurisprudenza consolidata dopo la proposizione del ricorso.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2 per avere la CTR detratto i versamenti dalle sole imposte (non considerando interessi e sanzioni) cosi’ riconoscendo un credito al contribuente. Il motivo e’ fondato.

La CTR, invero, benche’ riconosca che il debito del contribuente comprende anche le sanzioni, ha fatto propri i conteggi forniti dal contribuente che aveva redatto apposita tabella, che non comprendeva, pero’, le superiori sanzioni, con cio’ violando la superiore norma.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 7 per avere la CTR sommato tutte le annualita’ e da queste avere sottratto i pagamenti, laddove, per il principio di annualita’ e autonomia delle singole imposte, avrebbe dovuto calcolarle per ogni singola imposta e singolo anno.

IL motivo e’ assorbito, anche in considerazione della difficile configurabilita’ di un interesse in capo alla ricorrente.

Se invero non puo’ contestarsi che esista, nel nostro ordinamento, un principio di annualita’ e di autonomia delle singole imposte (rilevante a diversi fini, quali il giudicato, la compensabilita’ tra imposte diverse ecc.) la ricorrente Agenzia non spiega, nella genericita’ del motivo, come in sede “esecutiva” quale quella in esame, possano avere rilevanza tali principi che, tra l’altro potrebbero entrare in contraddizione con altri istituti (quale quello della imputazione dei pagamenti ove, come nel caso in esame, siano stati effettuati pagamenti parziali), potendosi pervenire, addirittura, a risultati contrari all’interesse economico del creditore (l’Agenzia.) nel caso in cui la considerazione delle singole annualita’ e singole imposte comportasse – differentemente dalla ipotesi di una considerazione globale – la consequenziale imputazione prima al capitale e poi agli interessi.

La sentenza va comunque cassata con necessita’ di rinvio al fine di effettuare gli esatti conteggi, computando anche le sanzioni e, di conseguenza, anche l’effettivo ammontare degli interessi. La CTR di rinvio provvedera’ anche sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese; accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Puglia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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