Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27339 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25958-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UB IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato FABIO LIOTTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2254/2016 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 15/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. la società UB Immobiliare impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle entrate, avente ad oggetto l’atto di vendita del 12 maggio 2011, con il quale l’ente aveva acquistato dai proprietari i terreni siti nel Comune di Caronno Pertusella (Va), sul rilievo che l’atto di raffronto utilizzato dall’Ufficio riguardava solo una quota del medesimo cespite e che non erano stati consideratigli altri elementi desumibili dalla medesima dichiarazione di successione.

La CTP di Varese respingeva il ricorso.

La sentenza veniva impugnata dall’ente contribuente, il quale insisteva sulla congruità del prezzo dichiarato ed eccepiva la carenza motivazionale della sentenza impugnata.

La CTR del Veneto accoglieva il gravame, assumendo che l’agenzia non aveva valutato i documenti prodotti dalla parte e ritenendo che la dichiarazione resa in sede di successione da una parte potesse fondare l’atto impositivo.

L’Agenzia delle entrate ricorre sulla base di un solo motivo per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Veneto n. 2254/2016 depositata il 15 aprile 2016, cui resiste la contribuente.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO

2. Con l’unica censura, che reca violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’ufficio attinge la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la illegittimità dell’operato dell’agenzia che, nel determinare la rettifica ha utilizzato, quale parametro di riferimento la dichiarazione di successione di uno dei proprietari, criterio di valutazione indicato dalla richiamata disposizione di legge.

3. La censura è fondata.

Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie occorre muovere dal dato normativo di riferimento. Il combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a) e dll’art. 51, commi 1 e 2 (Testo unico imposta di registro), per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, stabilisce che la base imponibile alla quale commisurare le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale è rappresentata dal valore indicato in atto dalle parti. Tuttavia, se il valore non è indicato, ovvero se il corrispettivo pattuito risulta superiore, la base imponibile è pari a quest’ultimo. Successivamente, in sede di eventuale accertamento di valore gli uffici dell’Agenzia delle Entrate devono controllare la congruità del valore indicato in atto dalle parti, che deve riflettere il valore venale in comune commercio del bene compravenduto. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 detta le linee guida per il controllo sulla congruità dell’imposta per l’ufficio del registro, ora inglobato nell’ufficio delle Entrate. L’articolo suddetto stabilisce che per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, ai fini dell’eventuale rettifica, l’ufficio controlla il valore di cui al comma 1 (ovvero il valore indicato in atto dalle parti) avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni. In questo caso l’ufficio ha la possibilità di effettuare una sorta di comparazione con dei casi analoghi. Dunque, l’ufficio provvede alla rettifica, e alla conseguente liquidazione, se ritiene che gli immobili ceduti abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato o al corrispettivo pattuito, ed, a tal fine, ha “riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni” (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3).

Questa Corte ha affermato che i criteri di valutazione sono assolutamente pariordinati (cfr. Cass. n. 4221 del 2006), ed, in riferimento al criterio comparativo, ha, in particolare, rilevato che la circostanza secondo cui deve aversi riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni, non implica l’immodificabilità del valore risultante da detti atti, ma si limita ad indicare un parametro certo di confronto, in base al quale l’Ufficio deve determinare il valore del bene in comune commercio (Cass. n. 4363 del 2011; n. 963/2018; n. 1961/2018; n. 23223/2019). Ha inoltre affermato nella sentenza n. 4221/2006 in relazione al criterio rappresentato da “ogni altro elemento di valutazione”, che nulla autorizza a ritenere che tale criterio abbia carattere residuale e meramente subordinato alla oggettiva impossibilità di ricorrere ai parametri di cui ai precedenti criteri (Cass. n. 30189/2018). Ne consegue che l’aver l’Ufficio fondato l’accertamento di maggior valore sulla base della dichiarazione di successione relativa alla quota di uno dei contribuenti non invalida l’atto accertativo poichè si tratta appunto di criteri, quelli elencati dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, pari ordinati, ben potendo l’Amministrazione, nell’accertamento di valore, seguire uno qualsiasi dei criteri di cui al succitato comma 3 (Cass. 4221 del 24/02/2006) e di conseguenza il giudice di merito ritenere che l’esistenza di un atto concernente l’immobile medesimo sia maggiormente idoneo a rappresentare il valore in comune commercio del cespite, rispetto ad atti di trasferimento relativi ad altri fondi sia pure similari. L’Agenzia nell’accertare il maggior valore dei fondi, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, poteva dunque legittimamente avvalersi – quale atto di comparazione – della dichiarazione di successione relativa ad una quota e del valore dalle parti ad essa attribuito. Tale metodologia risultava anzi del tutto razionale e confacente ad una fattispecie nella quale la quota oggetto di rettifica era stata nel triennio precedente oggetto di dichiarazione di successione con dichiarazione di valore superiore a quella attribuita in sede di trasferimento, insistendo del resto (a parte taluni cespiti secondari ed accessori non oggetto di accertamento) su un medesimo compendio immobiliare indiviso. Si trattava, peraltro, di un elemento di comparazione addirittura privilegiato per l’identità della parte venditrice, dell’immobile e del momento traslativo (v. Cass. n. 30187/2017)

Del resto, qualora si ritenesse l’imprescindibilità dell’indicazione di atti comparativi, non potrebbe predicarsi la legittimità di alcun atto di accertamento laddove l’indicazione di tali atti si appalesasse, in concreto, impossibile.

La CTR non ha osservato i principi di diritto sopra esposti, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e reiezione del ricorso originariamente proposto dall’ente.

In considerazione dell’andamento processuale, si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;

– compensa le spese del giudizio di merito, condanna la società resistente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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