Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27339 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 24/10/2019), n.27339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17047-2014 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

D.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2270/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/03/2014 R.G.N. 8100/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 2270/2014, pubblicata in data 24 marzo 2014, la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione del Ministero della Giustizia avverso la decisione del Tribunale di Frosinone che aveva dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra D.M.C., psicologa, e l’amministrazione penitenziaria ed aveva condannato il Ministero a corrispondere alla predetta il risarcimento del danno pari alle differenze retributive in base alla posizione economica C2 del c.c.n.l. Ministeri;

1.1. riteneva la Corte territoriale che l’appello del Ministero fosse del tutto generico e non rispondesse alle argomentazioni del Tribunale il quale aveva esaminato minutamente tutte le clausole della convenzione e verificato la specifica esistenza di obblighi reciproci tipici del rapporto di lavoro subordinato;

1.2. rilevava che, nello specifico, nell’atto di appello si facesse riferimento alla figura dello psicologo senza alcun riferimento alla fattispecie concreta;

1.3. In ogni caso faceva proprie le argomentazioni del primo giudice in ordine alla sussistenza dei requisiti della subordinazione in quanto pienamente convincenti;

2. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero della giustizia, affidando l’impugnazione a due motivi;

3. D.M.C. è rimasta intimata;

4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per insufficienza della motivazione come prevista dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;

lamenta che la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione palesemente insufficiente (se non inesistente) laddove si è richiamata, peraltro in modo sbrigativo, a quanto stabilito dal Tribunale e liquidato i motivi di gravame dell’amministrazione attraverso una censura di irrilevanza di cui non ha fornito alcuna spiegazione, rendendo impossibile comprendere quali siano state le argomentazioni del primo giudice ritenute “pienamente convincenti in ordine alla sussistenza dei requisiti della subordinazione”;

2. il motivo è inammissibile;

il ricorrente non ha riportato i passaggi della sentenza del Tribunale richiamata per relationem dalla Corte territoriale (peraltro con argomentazione ulteriore ed autonoma rispetto a quella concernente la genericità delle censure del Ministero, v. infra) nè ha spiegato perchè ritenga che la motivazione di primo grado non sia convincente;

3. con il secondo motivo il Ministero denuncia falsa applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 80 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; censura la sentenza impugnata per aver richiamato la decisione di prime cure che aveva ritenuto la sussistenza della subordinazione laddove il citato art. 80, prevedendo, al comma 4, che l’amministrazione penitenziaria possa avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate, fa riferimento a meri incarichi professionali senza alcun vincolo di subordinazione;

rileva che nella convenzione stipulata tra le parti non si faccia giammai riferimento ad alcun vincolo di subordinazione che sarebbe quindi da ritenersi esplicitamente escluso;

assume che riconoscere un rapporto di subordinazione equivarrebbe a riconoscere in modo illegittimo una vera e propria stabilizzazione in assenza di pubblico concorso;

4. il motivo è inammissibile per plurime concorrenti ragioni;

4.1. innanzitutto è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, perchè non è riportato, quantomeno nelle parti essenziali e rilevanti, il contenuto della convenzione, non prodotta in questa sede e rispetto alla quale non sono fornite indicazioni in ordine alla sua allocazione nei fascicoli d’ufficio dei diversi gradi del giudizio di merito o nei fascicoli di parte;

4.2. inoltre la censura non intercetta l’ulteriore ratio decidendi della Corte territoriale secondo la quale “l’appello è del tutto generico e non risponde alle argomentazioni del Tribunale che ha esaminato minutamente le clausole della convenzione e la specifica esistenza di obblighi reciproci del rapporto subordinato” ed ancora “nell’appello… si fa generico richiamo alla figura dello psicologo, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta”;

sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001, n. 4349; Cass. 20 novembre 2009, n. 24540; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293);

può ritenersi, nel caso di specie, che l’indicata autonoma decisione di rigetto dell’appello per genericità delle censure e non rispondenza delle stesse alle argomentazioni del Tribunale, fatte proprie dalla Corte territoriale, resiste all’impugnazione proposta dal ricorrente così da rendere del tutto ultronea la verifica dell’altra censura, perchè l’eventuale accoglimento di essa non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata;

4.3. infine è del tutto inconferente il richiamo ad una violazione dell’art. 97 Cost. il quale prevede che al pubblico impiego si accede attraverso concorso pubblico atteso che, come già evidenziato nello storico di lite, nel caso in esame il Tribunale (con statuizione tenuta ferma dalla Corte territoriale), lungi dal costituire tra le parti un rapporto di impiego subordinato, ha, sulla base del verificato atteggiarsi in concreto del rapporto, solo condannato il Ministero al risarcimento del danno in favore della D. pari alle differenze retributive in base alla posizione economica C2 del c.c.n.l. Ministeri;

5. da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

6. nulla va disposto per le spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva;

7. non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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