Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27339 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 21/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24186-2006 proposto da:

C.P., D.L.M., F.M., T.

A., D’.AN. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio

dell’avvocato COEN STEFANO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RUGGERI IVO MARIO;

– ricorrenti –

contro

G.L., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI

ORNELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARROZZA GIANCARLO;

– controricorrente –

nonchè contro

GU.PI. (OMISSIS) FA.GI.

((OMISSIS));

– intimati –

avverso la sentenza n. 1667/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato RIZZACASA Beatrice, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato COEN Stefano, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

accoglimento del ricorso, rinvio al giudice di 1^ grado;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.L., in data 1.12.1998 ricorreva in via possessoria a Pretore di Firenze e, premesso di essere comproprietario insieme ad altri membri di una comunione ereditaria, di una strada di tipo poderale posta nel comune di (OMISSIS), deduceva che Fa.

G., uno dei comproprietari, aveva fatto eseguire alcuni interventi sulla strada stessa che ne avevano alterato o stato originario, precisando che la stessa, per espresso patto stipulato nell’atto di divisione, avrebbe dovuto mantenere le sue originarie caratteristiche; chiedeva pertanto che il giudice adito ordinasse al convenuto di eseguire i lavori necessari per il suo ripristino.

Poichè il Fa. nel costituirsi aveva sostenuto che le opere in questione erano state compiute con l’accordo di altre persone, che come lui vantavano una servitù di passaggio, venivano chiamati e intervenivano in causa anche T.A., D.L.M., Gu.Pi., D’.An., C.P. e F. M.. Costoro (tranne il C.) costituitisi in giudizio contestavano la domanda attrice sostenendo che gli interventi eseguiti sulla strada erano perfettamente legittimi in quanto, senza alterarne la natura e la funzione, ne avevano migliorato la percorribilità.

All’esito della CTU espletata, il Pretore di Firenze, in accoglimento del ricorso, ingiungeva ai resistenti ad eseguire i lavori necessari per ripristinare la strada nello stato originario; l’ordinanza interdicale veniva poi confermata con sentenza all’esito del giudizio di merito. La decisione veniva appellata dagli odierni esponenti, i quali in modo particolare deducevano la nullità della sentenza stessa per il mancato rispetto dei principi in tema di litisconsorzio necessario; rilevavano infatti che il giudizio, conclusosi con un ordine di demolizione e ripristino di un bene immobile, non si era svolto nei confronti degli altri proprietari della strada, che dunque dovevano essere considerati litisconsorti necessari.

L’adita Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1667/05, depos. in data 9.11.05, rigettava l’appello, ribadendo – per quanto qui ancora interessa- che nella fattispecie non sussisteva il dedotto litisconsorzio necessario in quanto l’azione proposta da uno solo dei comproprietari, non comportava affatto l’abbattimento del bene, mirando soltanto a fini esclusivamente conservativi dello stato di fatto alterato. Si trattava infatti di una strada poderale in fondo sterrato che, invece, attraverso la costruzione della massicciata e di altre opere realizzate, era stata resa idonea anche la transito di mezzi pesanti.

Avverso la predetta pronuncia ricorrono per cassazione gli odierni esponenti sulla base di un solo motivo (illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.) che verte sulla violazione del principio del contraddittorio. Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo gli esponenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c.. Eccepiscono la nullità della sentenza impugnata per violazione del litisconsorzio passivo, poichè non hanno partecipato al giudizio tutti i comproprietari della strada de qua, ma solo alcuni di essi. Dalle visure catastali tali soggetti, secondo gli esponenti, risulterebbero essere ai momento dell’introduzione della causa i signori: P.B., G. R., G.I., G.P., G.M. P., G.G., g.l. e C.P. L.; costoro non hanno proposto la domanda introduttiva nè essi sono stati convenuti in giudizio. La Corte ha escluso il litisconsorzio passivo, in quanto l’azione proposta era di tipo conservativo, diretta al ripristino dello status quo ante della res communis. Invece secondo i ricorrenti nella fattispecie la sentenza prevede l’abbattimento e l’esecuzione di opere tali da trasformare totalmente la strada in comproprietà e detto principio non subisce deroga per il fatto che uno dei comproprietari abbia agito “a tutela dello stato di fatto preesistente della cosa comune” e quindi per il ripristino dello stato di fatto precedentemente alterato. La doglianza è fondata.

Invero, nella fattispecie per l’attuazione della tutela richiesta, il giudice ha ritenuto necessario disporre la rimozione dei materiali inerti depositati sulla strada e l’asportazione della massicciata sopra costruita, in modo da riattivare il fondo sterrato preesistente; in altre parole la strada era stata totalmente trasformata attraverso l’esecuzione di lavori fatti eseguire anche dai comproprietari della res che non erano stati parti nel giudizio possessorio. Nel caso in esame si deve ritenere pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa S.C., che anche questi soggetti avrebbero dovuto partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, in quanto “… la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell’opera sarebbe “inutiliter data”, per il fatto che la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e, di conseguenza, sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, non essendo, invero, configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o compossessore convenuto in giudizio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 921 del 20/01/2010; Cass. n. 22833 del 11/11/2005; Cass. n. 7412 del 14.5.2003). Si ritiene pertanto di dover accogliere il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

pronunciandosi sull’appello, si dichiara la nullità del giudizio di primo grado e si rimette la causa al Tribunale di Firenze, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e pronunciandosi sull’appello, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e rimette la causa al Tribunale di Firenze, anche per le spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, il 21 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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