Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27338 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24153/2015 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio della sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIA DI BARTOLO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BIANCO & BRUNO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 151/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

3/02/2015, depositata il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO OLIVIERI.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha

depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., di seguito

trascritta, proponendo la dichiarazione inammissibilità del ricorso

ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– la Corte d’appello di Palermo, con sentenza 2.3.2015 n. 151, decidendo sulla cessazione, in seguito a disdetta per scadenza del termine finale, del rapporto di locazione di immobile ad uso non abitativo intercorso tra la conduttrice Bianco & Bruno s.r.l., e la locatrice O.G. – succeduta nel rapporto a L.B. -, rigettava l’appello principale della società volto ad ottenere ex art. 1592 c.c., l’indennità per i miglioramenti apportati all’immobile, in difetto della previa riconsegna dell’immobile, e rigettava l’appello incidentale della locatrice, volto a far valere la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dovuto a sublocazione non autorizzata, confermando la statuizione del primo giudice che condannava la locatrice a corrispondere la indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, non avendo la O. – precedentemente alla comunicazione della disdetta con raccomandata in data 26.11.2012 – contestato alcun inadempimento alla conduttrice negli anni 2004 (sublocazione alla ditta A&V) e 2006 (sublocazione ad altra ditta individuale);

– con il ricorso per cassazione, ritualmente notificato alla società conduttrice, O.G. ha fatto valere vizi di violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 34 e 36, omesso esame di un fatto controverso e decisivo, e violazione dell’art. 92 c.p.c..

si osserva quanto segue:

Il ricorso è inammissibile in quanto risulta notificato in data 5.10.2015, oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c..

Risulta infatti dagli atti che:

– il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – ex artt. 414 e 415 c.p.c. – è stato depositato dalla società conduttrice presso la Cancelleria del Tribunale Ordinario di Marsala in data 15 gennaio 2013 (cfr. ricorso pag. 2);

– la sentenza di appello – della quale peraltro dalla copia inserita nel fascicolo non risulta la attestazione di conformità all’originale ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2) – è stata pubblicata in data 2 marzo 2015 e non notificata;

– il ricorso per cassazione proposto dalla locatrice O.G. è stato notificato alla società in data 5 ottobre 2015.

Pertanto:

a) essendo stato introdotto il giudizio “in primo grado” in data successiva al 4.7.2009, alla impugnazione per cassazione della sentenza di appello, non notificata, trova applicazione il termine cd. lungo ex art. 327 c.p.c., di mesi sei, come risulta dalla modifica della norma processuale disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 e dall’art. 58, comma 1, della medesima Legge (secondo cui “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, e cioè ai giudizi instaurati a decorrere dal 4.7.2009);

b) essendo stata pubblicata la sentenza d’appello in data 2.3.2015, nel computo del termine di decadenza per la impugnazione va tenuto conto della sospensione prevista nel periodo feriale che, tuttavia è stata ridotta da 46 giorni a 30 giorni (mese di agosto) dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, conv. con modificazioni in L. 10 novembre 2014, n. 162, che, modificando la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, ha stabilito che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1^ al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione”, disponendo inoltre, al comma 3, che “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015”;

c) ne segue che il termine di decadenza di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., per la impugnazione della sentenza pubblicata il 2.3.2015, tenuto conto del mese di sospensione nel periodo feriale, andava a scadere il 29 settembre 2015;

d) il ricorso per cassazione è stato notificato in data 5.10.2015, dunque oltre il termine di decadenza.

Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, ha condiviso i motivi di diritto esposti nella relazione e la soluzione proposta, con la enunciazione del seguente principio di diritto:

“ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale da assumere a base del computo del termine cd. lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, tanto con riferimento ai giudizi ai quali trova applicazione il previgente termine annuale di decadenza, quanto con riferimento ai giudizi, instaurati in primo grado successivamente alla data del 4.7.2009, ai quali trova applicazione il più breve termine semestrale di decadenza, previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, occorre verificare se l’atto di impugnazione sia stato notificato ovvero depositato anteriormente o successivamente alla data dell’1 gennaio 2015 di efficacia del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, conv. con modificazioni in L. 10 novembre 2014, n. 162, che, sostituendo la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dal 1^ al 31 agosto di ciascun anno), in tal modo modificando la originaria previsione della norma contenuta nel decreto legge che limitava ulteriormente il periodo di sospensione dal 6 al 31 agosto di ciascun anno. Soltanto nel caso in cui la impugnazione risulti proposta successivamente alla data indicata (1.1.2015), ai fini del computo del termine lungo si dovrà tenere conto della riduzione mensile del periodo di sospensione feriale, non avendo il Legislatore previsto alcun altro criterio di disciplina transitoria oltre a quello della data iniziale di efficacia della norma stabilita dall’art. 16, comma 3”;

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile non occorrendo provvedere in ordine alle spese del giudizio, non avendo svolto difese la società intimata.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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