Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27338 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 24/10/2019), n.27338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2863-2014 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI

24, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAPONETTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 8918/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/11/2013 R.G.N. 3940/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 8918/2013, pubblicata in data 30 novembre 2013, la Corte d’appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta da B.A. nei confronti del Ministero della Giustizia intesa ad ottenere l’annullamento delle ingiunzioni di pagamento notificategli per il recupero delle somme corrispostegli in adempimento della sentenza del Pretore di Roma quali differenze per il lavoro carcerario svolto dal 1975 al 1986 cui aveva fatto seguito la declaratoria di incompetenza per materia del Tribunale del lavoro di Roma (in sede di appello) in favore del magistrato di sorveglianza;

riteneva la Corte territoriale: – che il titolo giudiziale sulla base del quale il lavoratore carcerario era stato pagato non esistesse più perchè la sentenza era stata riformata in appello; – che la procedura di recupero azionata dal Ministero (R.D. n. 639 del 1910, art. 2) fosse legittima essendo indicati nella ingiunzione l’autorità amministrativa emittente, il soggetto che l’aveva firmata (Direttore dell’Ufficio del contenzioso), il destinatario; – che non fosse necessaria la comunicazione del procedimento amministrativo perchè, venuto meno il titolo giudiziario, il Ministero era tenuto a recuperare quanto pagato;

quanto ai profili risarcitori, evidenziava che, se pure la ragione della declaratoria di incompetenza era stata un’interpretazione della norma sulla competenza (L. n. 354 del 1975, art. 69, comma 6) successivamente ritenuta incostituzionale, ciò non potesse convertire in fatto illecito, generatore di responsabilità, la ‘mancata disapplicazionè della sentenza del Tribunale dichiarativa dell’incompetenza per materia;

riteneva che non potesse assumersi ad oggetto di compensazione un controcredito fondato sullo stesso titolo già appartenente alla controversia come quello ascritto alla sentenza pretorile ormai annullata e, pur intrepretando l’appello come deduzione di compensazione, rilevava che non si sarebbe potuta realizzare alcuna causa estintiva dell’obbligazione difettando il presupposto essenziale dell’autonomia dei rapporti;

escludeva infine un arricchimento dell’amministrazione;

4. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso B.A., affidando l’impugnazione a quattro motivi;

5. il Ministero della giustizia ha solo depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1;

6. il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1173 c.c., dell’art. 115c.p.c., dell’art. 101c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3, dell’art. 136 Cost., dell’art. 124 disp. att. c.p.c. nonchè omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione, carenza di motivazione, motivazione abnorme o solo apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5;

deduce che al momento della decisione impugnata e al tempo della decisione di primo grado la L. n. 354 del 1975, art. 69, comma 6, sulla quale era fondata la pretesa azionata dal Ministero, era stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale e che il rapporto dedotto in giudizio non si era esaurito;

sostiene che il giudice del gravame avrebbe dovuto valutare la fondatezza della pretesa azionata dal Ministero sulla base delle prove offerte dalle parti e che tale prova mancava perchè il Ministero non aveva provato l’esistenza della sentenza di primo grado, della sentenza della Corte di appello e del suo contenuto, della quietanza dell’avvenuto versamento delle somme reclamate con l’ingiunzione, del loro ammontare;

2. il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza;

2.1. esso è inammissibile perchè le censure prospettano congiuntamente vizi di violazione di legge, deficienze motivazionali ed errores in procedendo sulla scorta di argomentazioni difensive che non rendendo possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinano una situazione di inestricabile promiscuità, che impedisce l’operazione di sussunzione delle censure (v. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass. 13 luglio 2016, n. 14317; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862);

2.2. il motivo è anche infondato nella parte in cui è denunciata la violazione della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3, e dell’art. 136 Cost.;

come già affermato da questa Corte (v. Cass. 5 novembre 2017, n. 26956) in fattispecie sovrapponibile a quella dedotta in giudizio, dichiarata nulla la sentenza di primo grado e passata in giudicato tale nullità, è sorto per B.A. l’obbligo di restituire le somme indebitamente ricevute in pagamento dal Ministero in esecuzione della decisione di primo grado, a nulla rilevando che, dopo la sentenza d’appello, la regula iuris da questa posta a fondamento della decisione sia stata ritenuta contraria alla Costituzione dal Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 341 dei 2006);

è evidente che si trattava, comunque, di sentenza esecutiva di secondo grado pronunciata con il rito lavoro, sicchè per contestare l’idoneità del titolo l’odierno ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuta riforma o la revoca di tale sentenza;

3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 4,5,6,7,8,9,10,21 septies e 21 octies ed ulteriore omesso esame in merito ad un fatto decisivo per il giudizio oggetto di contraddittorio in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per avere il Tribunale rigettato le eccezioni formulate da esso opponente in ordine ai vizi formali della ingiunzione;

4. anche tale motivo non è accoglibile;

4.1. sussistono gli stessi profili di inammissibilità già evidenziati con riguardo al primo motivo in quanto anche nel motivo in esame sono denunciate promiscuamente sia violazioni di norme di diritto sia omesso esame sia error in procedendo, senza che sia adeguatamente specificato quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile a vizi di così diversa natura lamentati, in tal modo non consentendo una sufficiente identificazione del devolutum e dando luogo alla convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità;

4.2. va inoltre rilevato che il ricorrente, in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6 e nell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, non ha riprodotto nel ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, i documenti e gli atti processuali sui quali sono basate le censure e che dovrebbero formare oggetto di valutazione ai fini dello scrutinio dei dedotti vizi di violazione di legge, di omesso esame e di error in procedendo (v. Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 2726; Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 6 novembre 2012, n. 19157; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 2 luglio 2015, n. 13713);

5. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1241 c.c., dell’art. 132 c.p.c. In relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che non potesse essere opposto in compensazione un controcredito fondato sullo stesso titolo già appartenente alla presente controversia come quello ascritto alla sentenza pretorile annullata;

6. il motivo è inammissibile;

6.1. sussistono gli stessi profili di inammissibilità già evidenziati con riguardo al primo motivo in quanto anche nel motivo in esame le diverse censure risultano sviluppate sulla scorta di argomentazioni difensive che non rendendo possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio;

6.2. inoltre, il motivo è inammissibile per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al secondo motivo di ricorso non essendo riprodotti nel loro contenuto gli atti indicati a sostegno delle censure (sentenza del Tribunale di Roma che aveva annullato quella del Pretore, asseritamente determinante l’indebito, documentazione relativa alle trattenute operate dal Ministero e che quest’ultimo, a dire del ricorrente, sarebbe stato tenuto a rimborsare per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 49/1992), di talchè il rilievo risulta del tutto generico e imprecisato;

7. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 136 Cost. e L. n. 83 del 1957, art. 30, comma 3, nonchè dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ed eventuale mancanza di un’azione riparatoria ove dovesse permanere il precedente giurisprudenziale di merito impugnato, così da costituire diritto vivente, con necessità di rimessione della questione alla Corte di Giustizia, per mancanza di effettività della tutela;

insiste nel ritenere che la sentenza del Tribunale di Roma che ha annullato quella del Pretore si pone fuori del quadro costituzionale e sostiene che nel caso di specie oltre al denunciato errore di diritto si sarebbe consumata anche la violazione del giusto processo;

8. il motivo non è accoglibile;

8.1. anche in questo caso, come nel primo motivo di ricorso, le diverse censure risultano sviluppate sulla scorta di argomentazioni difensive che non rendendo possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio;

8.2. il motivo è poi infondato per le stesse ragioni evidenziate al punto sub 2. dovendosi solo rilevare, in aggiunta a quanto sopra precisato, che restano incomprensibili, in quanto per nulla esplicitate, le ragioni per le quali la statuizione impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3,24,111 Cost. e con il principio del giusto processo di cui all’art. 6 della CEDU;

9. da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato;

10. nulla va disposto per le spese processuali avendo il Ministero intimato depositato mero atto di costituzione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, senza svolgere attività difensiva;

11. va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 poichè l’obbligo del pagamento dell’ulteriore contributo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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