Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27337 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20155-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

BUILDING DOMUS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PERACINO MICHELE,

VULCANO MARIA SONIA;

IDEA FIMIT SOCIETA’ GESTIONE RISPARMIO SPA, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio dell’avvocato

RUSSO ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DI IACOVO TONIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 129/2015 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Building Domus acquistava dal Fondo Immobiliare Omega Immobiliare, gestito da Idea Fimit, un immobile strumentale esteso in vi(OMISSIS) del Comune di Torino, usufruendo delle aliquote ridotte di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-ter.

L’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’atto fosse soggetto a tassazione piena, notificava alle società un avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte ipotecarie e catastali dovute dalle parti, che fu impugnato con distinti ricorsi dalle due contraenti, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino.

I giudici aditi respingevano i ricorsi aderendo alla tesi dell’ufficio.

Gli appelli, riuniti, proposti dalle società soccombenti contro le sentenze della CTP venivano accolti dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che, riformate le pronunce impugnate, affermava che l’atto potesse essere tassato secondo la normativa agevolata, la quale richiede solo che il bene oggetto di cessione appartenga ad un fondo immobiliare chiuso, mentre l’elemento oggettivo della strumentalità riguarderebbe le società di leasing e gli altri enti indicati dalla cit. norma.

Avverso la sentenza n. 129/24/15 l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui le società intimate hanno resistito con controricorso.

La società Idea Fimit depositava memorie ex art. 380-bis c.p.c. in prossimità dell’udienza.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2.Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio denunciando una violazione e falsa applicazione dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-ter, del, conv. dalla L. n. 248 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte previste dalla norma predetta siano sufficienti i presupposti della strumentalità del bene e del suo acquisto da un fondo immobiliare chiuso, e non anche che si sia in presenza di un acquisto o riscatto di beni concessi o da concedere in leasing.

3.La censura è fondata.

L’agevolazione applicata dalla contribuente è prevista dal comma 10-ter, del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, che recita: “Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, numero 8-ter), anche se 3 assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’art. 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dalla L. 25 gennaio 1994, n. 86, art. 14-bis, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del testo unico di cui al D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, limitatamente all’acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal presente art., comma 10-bis, sono ridotte della metà. La disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 10ottobre 2006.”

Il testo normativo risulta di interpretazione chiara laddove richiede, ai fini dell’applicabilità delle aliquote ridotte, dei presupposti soggettivi ed oggettivi, ed in particolare, sotto quest’ultimo profilo (secondo quanto inequivocabilmente si evince dall’inciso ” limitatamente all’acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria”) che la cessione abbia ad oggetto beni immobili strumentali nell’ambito di una operazione di leasing finanziario. L’inciso si colloca al termine dell’elencazione tipologica dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione: contrariamente a ciò che sostiene la CTR, la limitazione alle operazioni di locazione finanziaria va quindi certamente riferita a ciascuno di essi.

Tale interpretazione risulta anche coerente con la ratio della norma agevolativa, che è quella di assicurare una equiparazione fiscale tra le scelte aziendali di investimento – di acquisizione diretta dei beni strumentali in proprietà o tramite contratti di locazione finanziaria evitando così che il ricorso allo strumento del leasing si presenti nel complesso maggiormente oneroso sul piano fiscale, dovendo scontare una doppia imposizione sia al momento dell’acquisto del bene da parte della società di leasing sia al momento dell’eventuale riscatto del bene ad opera dell’utilizzatore. L’Ufficio, pertanto, escludendo la spettanza dell’agevolazione di cui si controverte in presenza di un acquisto diretto di un bene strumentale, seppure da un fondo immobiliare chiuso, ha fatto corretta applicazione della norma (Cass. n. 1802/2019).

4. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante il rigetto dei ricorsi introduttivi delle società contribuenti.

5. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di merito, in considerazione dell’andamento della lite.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta gli originari ricorsi delle società contribuenti; Condanna, in solido, la società Building Domus e la società Idea Fimit di gestione del risparmio a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio che si liquidano rispettivamente in Euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito;

Compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA