Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27337 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 16/12/2016, dep.29/12/2016),  n. 27337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Giovine

Italia 7, presso l’avv. Carnevali Riccardo, che, unitamente all’avv.

Accardi Alessandro, lo rappresenta e difende giusta procura speciale

per atto notaio A.F. di Perugia del (OMISSIS);

– intimato costituito –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria (Perugia), Sez. 3, n. 13/3/13 del 13 dicembre 2012,

depositata il 4 febbraio 2013, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 16 dicembre 2016

dal Presidente e Relatore Dott. Raffaele Botta;

Uditi gli avv.ti Alessia Urbani Neri per l’Avvocatura Generale dello

Stato e Benedetta Coricelli per delega dell’avv. Riccardo Carnevali

per la parte controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per la dichiarazione di

cessazione della materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso che concerne una controversia relativa all’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso avanzata dal contribuente in ordine all’IRAP corrisposta per gli anni dal 1998 al 2007, a suo avviso non dovuta per difetto del requisito dell’autonoma organizzazione della propria attività di medico convenzionato SSN perchè svolta con una struttura assolutamente marginale;

Preso atto che l’intimato ha notificato controricorso, ma ha depositato procura notarile ai fini della partecipazione dell’udienza di discussione;

Letta l’istanza, depositata in data 22 settembre 2016, con la quale, l’amministrazione ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, non ritenendo più utilmente sostenibile la controversia alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte in casi analoghi;

Ritenuto che la rinuncia sia manifestamente dovuta alla decisione adottata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016, con la quale è stato definitivamente stabilito che: “In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale”;

Considerato che in ragione della pronta rinuncia al ricorso in ragione dell’avvenuto consolidamento dell’orientamento esegetico in tema di IRAP a carico dei lavoratori autonomi, da un lato, e la concorde volontà delle parti in ordine alla estinzione del giudizio manifestata in udienza, sia giustificata la compensazione delle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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