Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27337 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 24/10/2019), n.27337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8654-2018 proposto da:

GE.P.O.S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio

dell’avvocato EMANUELE MERILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

SERGIO TURRA’;

– ricorrente principale –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE

PAPA 7, presso studio dell’avvocato STEFANO CANALI DE ROSSI,

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO SANTONI e GIULIO

D’ANDREA;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

GE.P.O.S. S.R.L.;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6436/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/02/2018 R.G.N. 302/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale ed il rigetto del ricorso incidentale;

uditi gli Avvocati FRANCESCO SANTONI GIULIO D’ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 6 febbraio 2018, in seguito a rinvio disposto da questa Corte con la pronuncia n. 23620 del 2015 resa tra GEPOS Srl e M.L., ha, in primo luogo, rigettato l’appello proposta dalla società nei confronti della sentenza del Tribunale di Benevento n. 847 del 2012, confermando pertanto l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla lavoratrice in data 21 gennaio 2009; ha, poi, accolto il reclamo proposto dalla medesima società avverso la sentenza n. 700 del 2014 del medesimo Tribunale e, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato legittimo il successivo licenziamento intimato alla stessa lavoratrice, sempre per motivo oggettivo, in data 11 ottobre 2012.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la GEPOS Srl con 5 motivi, cui ha resistito la M. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo; a quest’ultimo ha resistito la società con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 350 c.p.c., in relazione al disposto di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58 e ss, e dell’art. 151 disp. att. c.p.c..

Si lamenta che la Corte territoriale abbia deciso con unica sentenza due procedimenti distinti, soggetti a riti diversi, mentre si assume che secondo la sentenza rescindente i due giudizi avrebbero dovuto essere decisi separatamente.

Il motivo è privo di fondamento.

Oltre ad essere inammissibilmente formulato, in quanto denuncia un preteso error in procedendo senza identificare quale ragione determinerebbe la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non tiene conto che la trattazione congiunta dei due processi è stata disposta in seguito a riunione effettuata in sede di legittimità con simultanea rimessione al giudice del rinvio che era unico e non poteva che trattare i due processi congiuntamente, come correttamente ha fatto, esaminando separatamente innanzitutto il primo licenziamento e, ravvisata l’illegittimità dello stesso, successivamente il secondo.

2. Con il secondo motivo il ricorso principale – rispetto al primo licenziamento dichiarato illegittimo dalla Corte territoriale – denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., comma 2, deducendo che la Corte del rinvio non si sarebbe uniformata al dettato della sentenza di cassazione: i giudici di merito avrebbero negato la sussistenza della prova di condizioni congiunturali aziendali sfavorevoli, laddove la sentenza n. 23620/2015 “aveva, espressamente, escluso che il motivo oggettivo giustificante il recesso potesse essere identificato solo con le dette condizioni congiunturali sfavorevoli, dovendosi, invece, verificare la sussistenza di una volontà aziendale volta ad una diversa e maggiormente economica organizzazione del lavoro”.

Con il terzo mezzo si denuncia violazione ancora dell’art. 394 c.p.c. avendo i giudici di merito “proceduto, con scrutinio ad esito negativo, ad una valutazione relativa alla tempestività della deduzione di parte GEPOS… della assegnazione delle mansioni prima espletate dalla M. ad altra dipendente maggiormente qualificata”; secondo la società “la sentenza remittente della Corte di Cassazione aveva disposto che i giudici di merito verificassero se fosse stata, da parte aziendale, fornita la prova di suddetta circostanza, ritenendo, pertanto, definitivamente acquisita al processo la ritualità della deduzione”.

3. I motivi, da valutarsi congiuntamente per reciproca connessione, non sono meritevoli di accoglimento.

Come noto “il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio, diretto a denunciare la mancata osservanza del principio di diritto fissato con la pronuncia di annullamento, od il mancato assolvimento dei compiti con essa affidati, implica il potere-dovere della suprema Corte di interpretare direttamente il contenuto e la portata della propria precedente statuizione” (Cass. n. 2020 del 1981; Cass. n. 5567 del 1982; Cass. n. 19212 del 2005; Cass. n. 9395 del 2006).

I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione (Cass. n. 12817 del 2014), come nel caso che ci occupa.

Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987); nella seconda ipotesi, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata; nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. n. 6707 del 2004).

Orbene nel caso all’attenzione del Collegio la sentenza n. 23620 del 2015 di questa Corte, dopo aver affermato i principi di diritto che in astratto regolavano la fattispecie in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, una volta cassata la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente “l’assenza di prova del calo produttivo”, ha demandato al giudice del rinvio – sia rispetto al primo che rispetto al secondo licenziamento – di applicare i principi espressi e, quindi, di verificare in concreto se vi fosse una ragione organizzativa (quale “l’attribuzione all’altra dipendente, biologa, delle mansioni prima affidate alla dipendente licenziata o comunque la redistribuzione delle mansioni tra il personale già presente o neo-assunto”) idonea a sostenere i licenziamenti intimati.

Ciò evidentemente “nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (Cass. n. 6707/2004 cit.) e quindi con preclusione di ogni nuova attività assertiva di fatti non allegati ritualmente nella precedente fase del giudizio (v. Cass. n. 3555 del 1972).

La Corte di Appello ha quindi rivalutato le ragioni poste a base del primo licenziamento e ha constatato che a fondamento del medesimo non era stata indicata alcuna ragione organizzativa rappresentata dall'”assorbimento delle mansioni della lavoratrice licenziata da parte di altro lavoratore, di eguale o diverso profilo”.

Tanto non solo avuto riguardo alla motivazione contenuta nella stessa lettera di licenziamento, ma anche con riferimento a tutte le difese articolate dalla società nel giudizio di primo grado, per cui la questione non poteva essere certo sollevata in grado d’appello.

La società ricorrente, lungi dal censurare tale aspetto della sentenza impugnata, contrastandola con l’indicazione dei contenuti testuali degli atti del giudizio di primo grado dai quali risultasse che la ragione posta alla base del primo licenziamento era l’affidamento ad altri delle mansioni sottratte alla M., ritiene invece erroneamente che la questione fosse superata dalle affermazioni in diritto della pronuncia rescindente, che invece ha affidato al giudice del rinvio il compito di effettuare le dovute verifiche.

La stessa ricorrente trascura poi di considerare che nella sentenza n. 23620/15 è richiamato espressamente il principio che “l’esercizio del potere organizzativo è tuttavia illegittimo per sviamento (il detournement della giurisprudenza amministrativa francese) quando il motivo addotto non risulti provato, ciò che avviene per le situazioni potestative di qualsiasi contenuto, pubblico o privato” e che la Corte napoletana, richiamato tale principio già contenuto nella sentenza di cassazione cui doveva uniformarsi, ha correttamente applicato anche quello sancito da Cass. n. 25201 del 2016 secondo cui, ove il licenziamento per giustificato motivo oggettivo “sia stato motivato richiamando l’esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall’imprenditore”.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 437 e all’art. 394 c.p.c., assumendo che la M. non aveva mai sollevato alcuna eccezione in merito alla “tempestività” della specifica allegazione, nè nel giudizio di appello nè in quello di riassunzione, per cui non aveva “mai chiesto ai giudici di merito di ritenere tardive le allegazioni”.

Il motivo è inammissibile perchè la violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato si configura nelle sole ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte v. Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata; più di recente, Cass. n. 321 del 2016; conf. Cass. n. 25154 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente non identifica la domanda o l’eccezione di merito rispetto alla quale si sarebbe consumata la violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendo certo tale l’identificazione della ragione posta a fondamento del licenziamento che spetta certamente al giudice valutare.

5. Con l’ultimo motivo la società denuncia “violazione e falsa applicazione del disposto della L. n. 604 del 1966, art. 3,L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 1”, sostenendo che la Corte napoletana avrebbe perseverato nell’errore, “ritenendo… che il motivo oggettivo giustificante il licenziamento possa esistere solo in ipotesi di “contrazione delle attività” o “riduzione della pianta organica””; si afferma che “la valutazione “negativa” delle risultanze documentali attuate dai giudici di merito appare errata per illogicità”.

Il motivo è inammissibile perchè maschera sotto l’involucro solo formale della violazione di legge quella che è una critica alla ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, come è reso manifesto dal riferimento alla “errata” valutazione delle “risultanze documentali”.

6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la M. lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3: si deduce che “se la Corte del rinvio avesse adeguatamente approfondito le risultanze istruttorie, come emerse nella fase monocratica dinanzi al Tribunale di Benevento, avrebbe potuto facilmente verificare che anche con riguardo al secondo licenziamento non vi era stata alcuna prova idonea a giustificare la concreta sussistenza della contrazione di attività lamentata dalla GEPOS”.

Anche tale motivo è inammissibile perchè, al pari dell’ultima censura del ricorso principale, occulta all’interno della formale denuncia dell’errore di diritto la doglianza circa il mancato “approfondimento” delle risultanze istruttorie, invocando una rivalutazione del materiale probatorio preclusa a questa Corte di legittimità.

7. Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere respinti e, stante la reciproca soccombenza, sussistono le condizioni per compensare le spese del giudizio di legittimità.

Occorre altresì dare atto della sussistenza per entrambe le parti dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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