Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27337 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7082-2006 proposto da:

METALFER & C DI CAUSARANO FRANCESCO SNC P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTO AURELIO SIMMACO 7 –

OSTIA, presso lo studio dell’avvocato NERI NICOLA, che lo rappresenta

e difende con procura notarile rep. n. 26048 del 28/10/2011

unitamente all’avvocato RICCOTTI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 249/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato NERI Nicola difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.P., con atto notificato il 28.2.1994. proponeva opposizione al d.i. emesso dal Tribunale di Modica su istanza della Metalfer per il pagamento di L. 22.254.111, oltre accessori a saldo dei lavori di costruzione e posa di infissi in alluminio.

Eccepiva, tra l’altro, l’insussistenza del credito per la mancata od inesatta esecuzione della fornitura e chiedeva i danni.

L’opposta contestava la domanda ed il GOA, previa ctu, accoglieva in parte l’opposizione, revocava il d.i. e condannava alla minor somma di L. 12.500.000 con gli interessi dal 30.9.1993, compensava le spese. Proponeva appello il G., resisteva la Metalfer proponendo appello incidentale e la Corte di appello di Catania, con sentenza 249/2005, in parziale accoglimento dell’appello, condannava Metalfer al pagamento di Euro 1308,18, oltre ad un terzo delle spese, osservando che la merce descritta nella fattura 37 era quella effettivamente fornita in base all’ordine del G.. L’unica indicazione dell’importo dovuto era stata fornita dall’arch. B. circa una pattuizione per L. 27.000.000 aumentata successivamente a L. 33.967.000 per l’aggiunta di altri infissi, con la precisazione che questa cifra comprendeva il retrocamera ma non i lavori in ferro e corrimano. Avendo il G. versato L. 30.000.000 e dovendosi detrarre L. 5.500.000 per la fornitura di vetri da altra ditta, l’opponente aveva versato più del dovuto. L’importo dei danni riconosciuto all’opponente veniva ridotto ad Euro 516.45. Ricorre Metalfer con quattro motivi, non svolge difese controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 1495 c.c., per difetto di motivazione perchè sin dalla comparsa di costituzione era stata eccepito come l’opponente non avesse mai rilevato vizi e difetti della fornitura, circostanza ribadita nell’appello incidentale.

Col secondo motivo si lamenta difetto di motivazione su un punto decisivo richiamando corrispondenza e ctu.

Col terzo motivo si deduce difetto di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto che l’opposta avrebbe dovuto provare la congruità dei prezzi.

Col quarto motivo si censura la liquidazione delle spese.

La prima censura merita accoglimento.

Rispetto alla deduzione della decadenza dalla denunzia di vizi eccepita in comparsa di costituzione e ribadita nell’appello incidentale la sentenza omette qualsiasi statuizione, limitandosi a dedurre che l’entità del danno è oggetto di critica di entrambe le parti, che la Metalfer ritiene la liquidazione ingiustificata e può essere ridotta, senza alcune esame del contenuto specifico dell’impugnazione.

Donde la cassazione con rinvio della sentenza sul punto, con assorbimento degli altri motivi di censura.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Catania, altra sezione.

Cosi deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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