Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27337 del 17/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27337 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso 19679 – 2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI, 47, presso lo
studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017

MOSCA DIEGO;
– intimato –

2877

avverso la sentenza definitiva n. 306/2012 della
CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 07/03/2012
R.G.N. 758/2010;

Data pubblicazione: 17/11/2017

avverso la sentenza non orinitiva n. 778/2011 della
CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 23/09/2011

R.G.N. 758/2010.

r.g. 19679/2012

CONSIDERATO
Che la Corte di appello di Ancona con sentenza non definitiva del 23.9.2011 ha
confermato la accertata nullità del termine apposto al contratto intercorso tra Poste
Italiane s.p.a. e Diego Mosca dal 26.11.2007 al 31.1.2008 e, con la successiva
sentenza definitiva, in data 7 marzo 2012, ha condannato la società a corrispondere al
Mosca ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 una indennità risarcitoria

Che per la cassazione di entrambe le sentenze ricorre Poste Italiane s.p.a. che
articola tre motivi mentre Diego Mosca è rimasto intimato.
RITENUTO
Che con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 1 e 2 d. Igs.
368 del 2001 sostenendosi che, in contrasto con quanto disposto dalle citate norme, il
giudice di appello avrebbe ritenuto generica la causale che al contrario avrebbe dovuto
essere ritenuta sufficientemente specifica poiché consentiva al lavoratore di verificare
l’effettività delle ragioni stesse avendo fatto riferimento a “picchi di più intensa
attività” coincidenti con il periodo natalizio e la promozione del servizio poste mobile
oltre che ad un periodo ed a funzioni determinate. Con il secondo motivo è
denunciata l’omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della
controversia in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. oltre che la
violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 primo comma n.
3 cod. proc. civ..
Che i due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro intrinseca connessione,
sono fondati e devono essere accolti dandosi così seguito alla giurisprudenza di
questa Corte, specificatamente riferita alle c.d. “punte di più intensa attività” seppur
con riguardo a contratti a termine di lavoro interinale e di somministrazione , in base
alla quale la causale apposta al contratto deve essere considerata sufficientemente
specifica tutte le volte in cui dia conto dell’ esigenza da fronteggiare in concreto in
modo intellegibile, ferma la necessità per la società di fornire la prova dell’effettiva
esistenza delle ragioni giustificative indicate in caso di contestazione (cfr. Cass.
06/10/2014 n. 21001, 21/02/2012 n. 2521 e 15/07/2011 n. 15610). La Corte
territoriale avrebbe dovuto pertanto verificare in concreto la sussistenza della apposta
causale e conseguentemente la sentenza non definitiva deve essere cassata sul punto,
restandone travolta anche la sentenza definitiva e, assorbito l’esame delle altre
3

quantificata in otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

r.g. 19679/2012

censure formulate, la causa deve essere rinviata alla stessa Corte di appello, in
diversa composizione, che verificherà la legittimità del termine apposto al contratto
alla luce dei principi esposti.
Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa le
sentenze in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in
diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 giugno 2017

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