Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27336 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28904/14 R.G. proposto da:

G.O., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

ricorso, dall’avv. Adamo Roberto, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Bernetti Maria, in Roma, via Ippolito Nievo, n. 61;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Lombardia n. 2618/30/14 depositata in data 20 maggio 2014

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 settembre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di G.O. per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione I.V.A., relative all’anno d’imposta 2003, accertando un maggior reddito imponibile sulla base dei dati rilevati nell’anagrafe tributaria.

2. A seguito di ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, con il quale il contribuente deduceva che per l’adempimento delle formalità fiscali si era avvalso del ragioniere M.C., il quale, a sua insaputa, aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali e che l’Amministrazione finanziaria non aveva tenuto conto dei costi che aveva dovuto sostenere per conseguire i compensi che l’Ufficio aveva assoggettato a tassazione, i giudici di primo grado rigettavano il ricorso con sentenza avverso la quale veniva proposto appello dal contribuente.

3. La Commissione regionale, con la sentenza richiamata in epigrafe, confermava integralmente la sentenza di primo grado “per i motivi in essa contenuti” che faceva propri.

In particolare, rilevando che il contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e che l’Ufficio, in assenza di documentazione contabile, aveva ricostruito il reddito sulla base dei dati in suo possesso, rigettava l’appello, anche in relazione alle sanzioni, in quanto il contribuente, avendo avuto la disponibilità delle dichiarazioni che non erano state trasmesse dal commercialista, non poteva essere esonerato da responsabilità.

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione, affidandosi a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, con un unico motivo.

Il contribuente, in prossimità dell’udienza pubblica del 11 luglio 2019, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., facendo presente di avere presentato domanda di definizione agevolata, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Questa Corte, con ordinanza emessa in pari data, ha rinviato la causa a nuovo ruolo al fine di acquisire la prova dell’avvenuto pagamento dei modelli F24 depositati dal contribuente unitamente alla domanda di definizione agevolata, concedendo termine al ricorrente per tale adempimento.

Con nota del 29 ottobre 2019 il ricorrente ha depositato, ex art. 372 c.p.c., i modelli F24 con allegate quietanze di versamento, nonchè prospetto riepilogativo degli importi corrisposti e comunicazione di avvenuto deposito dei documenti, notificata all’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, nella parte in cui la sentenza impugnata dichiara dovute le sanzioni.

Trascrivendo alcuni passaggi del ricorso in appello ed uno stralcio della sentenza di primo grado, sostiene che i giudici regionali, aderendo alla motivazione della sentenza di primo grado, hanno ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la L. 423 del 1995, art. 1, commi 1,2 e 3, che prevedeva che il contribuente, per andare esente da sanzioni, dovesse dare la prova di avere fornito al professionista le somme per effettuare i pagamenti, senza tenere conto che il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 non prevede più tale onere probatorio a carico del contribuente.

Richiamando una pronuncia di questa Corte (Cass. n. 25136 del 30 novembre 2009), assume, quindi, che la previsione della L. n. 423 del 1995, art. 1 non osta a che, in sede contenziosa, la non punibilità del contribuente venga affermata in base al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, qualora il contribuente riesca a fornire la dimostrazione che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto addebitabile esclusivamente al professionista denunciato all’Autorità giudiziaria, indipendentemente dalle ulteriori condizioni previste dalla L. n. 423 del 1995; la prova che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto addebitabile in via esclusiva al professionista, ad avviso del ricorrente, discenderebbe dal fatto che l’Ufficio non ha neppure contestato in giudizio che sia stata presentata denuncia.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54 e lamenta che le Commissioni di primo e di secondo grado hanno ritenuto di confermare l’atto di accertamento sul presupposto della indeducibilità dei costi che hanno concorso alla produzione del reddito, puntualmente indicati nel giudizio di merito e richiamati nel ricorso per cassazione, che incidono, invece, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e violazione dell’art. 112 c.p.c. e si duole che la sentenza di appello risulta meramente apparente, poichè non spiega sulla base di quali elementi concreti abbia ritenuto fondato l’avviso di accertamento.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la difesa erariale denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè i giudici di secondo grado non hanno esaminato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi di gravame.

Evidenzia, al riguardo, che nell’appello proposto dal contribuente veniva fatto solo un riferimento alla sentenza della Commissione provinciale e, per il resto, si riaffermava quanto già dedotto in sede di memoria depositata nel giudizio di primo grado.

5. Come esposto in premessa, con la memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica del 11 luglio 2019, il ricorrente ha dato atto di avere aderito alla definizione delle liti pendenti, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e, a sostegno di tale istanza, ha depositato copia della domanda di definizione agevolata, datata 29 settembre 2017, unitamente alla ricevuta di avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate, data 2 ottobre 2017, nonchè copia di cinque modelli F24, con allegate quietanze di pagamento, comprovanti il versamento delle rate quantificate in applicazione del beneficio.

Non risulta essere intervenuto diniego alla definizione operata, a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, nel termine del 31 luglio 2018, nè l’Agenzia delle entrate, a seguito della comunicazione ex art. 372 c.p.c. di deposito di documenti, regolarmente notificata, ha sollevato contestazioni in merito ai versamenti effettuati.

In merito, occorre rammentare che il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, stabilisce che “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse… “.

Da ciò discende che il valido ricorso alla procedura di definizione agevolata della controversia non può che comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo il debitore offerto prova di avere provveduto al pagamento integrale di quanto a tale titolo dovuto (Cass., sez. 6-3, 3/10/2018, n. 24083).

Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e pone le spese a carico di chi le ha anticipate

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA