Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27336 del 29/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 16/12/2016, dep.29/12/2016), n. 27336
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
P.E.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via
Sicilia 66, presso l’avv. Roberto Altieri, che, unitamente all’avv.
Edoardo Belli Contarini, lo rappresenta e difende giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna (Bologna), Sez. 9, n. 60/9/12 del 19 giugno
2012, depositata il 19 settembre 2012, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 16 dicembre 2016
dal Presidente e Relatore Dott. Raffaele Botta;
Uditi gli avv.ti Alessia Urbani Neri per l’Avvocatura Generale dello
Stato e Edoardo Belli Contarini per la parte controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per la cessazione della materia
del contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso che concerne una controversia relativa all’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso avanzata dal contribuente in ordine all’IRAP corrisposta per gli anni 2001, 2002 e 2003, a suo avviso non dovuta per difetto del requisito dell’autonoma organizzazione della propria attività di ingegnere perchè svolta con una struttura assolutamente marginale;
Letto il controricorso;
Letta l’istanza, depositata in data 22 settembre 2016, con la quale, l’amministrazione ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, non ritenendo più utilmente sostenibile la controversia alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte in casi analoghi;
Ritenuto che la rinuncia sia manifestamente dovuta alla decisione adottata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016, con la quale è stato definitivamente stabilito che “il presupposto della “autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)”;
Considerato che in ragione della pronta rinuncia al ricorso in ragione dell’avvenuto consolidamento dell’orientamento esegetico in tema di IRAP a carico dei lavoratori autonomi, da un lato, e la concorde volontà delle parti in ordine alla estinzione del giudizio manifestata in udienza, sia giustificata la compensazione delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016