Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27335 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27335
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6151-2006 proposto da:
D.M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BOCCARDO 2 6/A, presso lo studio dell’avvocato FREDELLA
GENNARO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato JORI
DOMENICO ANDREA;
– ricorrente –
contro
BANCO POPOLARE VERONA NOVARA ((Ndr: testo originale non
comprensibile) (OMISSIS) in persona del Presidente F.P.
C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORTINA D’AMPEZZO 186,
presso lo studio dell’avvocato SCHIMPERNA PAMELA, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato DINDO STEFANO;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza RG 406/V1/05 V.G. del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 24/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DOMENICO IANNELLI che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che il ricorrente, con atto sottoscritto anche dai difensori, ha rinunziato al ricorso;
che tale rinunzia è stata accettata e, conseguentemente, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinunzia il presente giudizio e compensa le spese.
Cosi deciso in Roma, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011