Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27335 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6151-2006 proposto da:

D.M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BOCCARDO 2 6/A, presso lo studio dell’avvocato FREDELLA

GENNARO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato JORI

DOMENICO ANDREA;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE VERONA NOVARA ((Ndr: testo originale non

comprensibile) (OMISSIS) in persona del Presidente F.P.

C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORTINA D’AMPEZZO 186,

presso lo studio dell’avvocato SCHIMPERNA PAMELA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DINDO STEFANO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza RG 406/V1/05 V.G. del TRIBUNALE di FOGGIA,

depositata il 24/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DOMENICO IANNELLI che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che il ricorrente, con atto sottoscritto anche dai difensori, ha rinunziato al ricorso;

che tale rinunzia è stata accettata e, conseguentemente, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Dichiara estinto per rinunzia il presente giudizio e compensa le spese.

Cosi deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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