Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27334 del 05/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27334 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Ud.23.10.2013
ORDINANZA
NTER LO Cu T-0 R. (i
sul ricorso proposto da:
14.11.2013
Oggetto:ICI
Presupposti
CANTINA DELLE COLLINE PISANE
Società Agricola impositivi.
Ruralità Dati
catastali.
Cooperativa – con sede a Crespina, in persona del RINVIO P.U.
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv.
Ermanno Belli, elettivamente domiciliata nel relativo
RICORRENTE
studio in Roma, Via Rotellini, 88
CONTRO
COMUNE
DI
CRESPINA,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv.
Paolo Bassano, elettivamente domiciliato in Roma, Corso
Vittorio Emanuele II ° n.18 presso lo studio Grez
CONTRORICORRENTE
Associati,
AVVERSO
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Data pubblicazione: 05/12/2013
la sentenza n.113/01/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze – Sezione n. 01, in data
29.11.2010, depositata 1’01 marzo 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Antonino Di Blasi;
Uditi gli Avv.ti Belli e Bassano, rispettivamente, per
la ricorrente e per l’intimato Comune;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha
espresso adesione alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.24515/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 E’ chiesta la cassazione della decisione
n.113/01/2011 della Commissione Tributaria Regionale di
Firenze, Sezione n. 01, in data 29.11.2010, depositata
1’01.03.2011.
2 – Il ricorso della società, che riguarda impugnazione
dell’avviso di accertamento ICI dell’anno 2006, censura
l’impugnata decisione, sulla base di due motivi
principali ed uno subordinatamente proposto.
3 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, in
subordine, rigettata.
4 – La CTR ha respinto l’appello della Cooperativa,
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Consiglio del 23 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
ritenendo e dichiarando rilevante, agli effetti della
“ruralità” degli immobili e quindi impositivi, la
categoria catastale nel periodo in considerazione;
immobili, nel caso, censiti in categoria D/1.
conto di un principio, espressione dell’ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui
“In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto
nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con
della
l’attribuzione
relativa categoria
(A/6 o
D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei
requisiti
previsti
dall’art. 9 del d.l. n. 557 del
1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non e’
soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come
interpretato dall’art. 23, comma 1-bis del d.l. n.
207 del 2008, aggiunto
n.
dalla legge di conversione
14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto
in una diversa categoria catastale, sara’ onere
che
contribuente,
dall’imposta,
restando,
pretenda
l’atto di
impugnare
altrimenti,
il
fabbricato
del
l’esenzione
classamento,
medesimo
assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune
dovra’ impugnare
autonomamente l’attribuzione della
D/10, al fine di poter
categoria catastale A/6 o
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5 – La questione posta dal ricorso va esaminata tenendo
legittimamente
pretendere
l’assoggettamento
del
fabbricato all’imposta”(Cass. SS.UU. n.18565/2009).
I concreti dati fattuali, lo ius superveniens (Art.7
commi 2 bis,
2 ter e 2 quater del D.L. 13 maggio 2011
doglianze, sembra non offrano adeguati elementi per
giustificare
una
riconsiderazione
critica
del
trascritto principio.
6 – L’impugnata sentenza sembra in linea con il
trascritto principio, ragion per cui si propone di
trattare la causa in camera di consiglio, ai sensi
degli artt. 375 e 380 bis cpc, e di definirla, sulla
base del richiamato principio, con il rigetto del
ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la memoria 14.11.2013,
nonchè il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio è dell’avviso,
non
sussistano i presupposti per definire la causa in
camera di consiglio, stante che le questioni in esame
anche da recente sono state oggetto di approfondimenti,
che ne giustifichino la trattazione in pubblica
udienza;
Considerato, quindi, che la causa va rinviata a nuovo
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n.70 convertito in Legge n.122/2011) e le formulate
ruolo e rimessa alla Quinta Sezione Civile per la
relativa calendarizzazione in Pubblica Udienza;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
trasmissione alla Quinta Sezione Civile per la
trattazione in Pubblica Udienza.
Così deciso in Roma il 23 ottobre/14 novembre/2013
Il Pressidente
Rinvia il ricorso a nuovo ruolo e ne dispone la