Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27333 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 30/11/2020), n.27333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21281-2015 proposto da:

QU. GI. S.r.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli

Avvocati CLAUDIO LUCISANO, e M. SONIA VULCANO, che la rappresentano

e difendono giusta procura speciale estesa a margine della memoria

di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato GIUSEPPE FIERTLER, che la rappresentano e difendono

giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32138/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 4/2/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/7/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la società Qu. Gi S.r.L. .propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello proposto da Equitalia Nord S.p.A. avverso la sentenza n. 374/2/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto avverso cartelle esattoriali IVA IRPEF REGISTRO TRIBUTI ERARIALI 1996, 1998, 1999, 2000;

il Concessionario resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.L. n. 203 del 2005, art. 3, conv., D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 11, comma 2, art. 59, comma 1, lett. b), nonchè nullità della sentenza ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccepito difetto di legittimazione attiva dell’appellante che sarebbe stata spettante solo all’Agenzia delle entrate a seguito della riforma legislativa di cui al D.L. n. 248 del 2005 conv., dianzi citato;

1.2. va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. n. 16171/2017, n. 2313/2010);

1.3. la questione posta con il primo motivo dell’odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d’appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz’altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinchè il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità;

1.4. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono;

1.5. secondo principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte in tema di riscossione dei tributi, il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in L. 2 dicembre 2005, n. 248, nell’attribuire la funzione di riscossione nazionale all’Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., non ha comportato l’estinzione delle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, le quali, essendo state parti nel giudizio di primo grado hanno interesse all’impugnazione e conservano la legittimazione processuale ai sensi dell’art. 111 c.p.c., con eventuale legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare (cfr. Cass. nn. 24020/2016, 21773/2014);

1.6. ne consegue che le censure sollevate dalla ricorrente vanno disattese;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di norme di diritto (art. 2697 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, secondo periodo) e omesso esame di fatto decisivo, prospettando la ricorrente che i referti di notifica delle cartelle prodotte dal Concessionario nulla dimostravano in relazione alle pretese avanzate nei suoi confronti, essendo necessaria la produzione delle cartelle per la verifica del dettaglio degli addebiti, della natura dei tributi, la loro eventuale prescrizione, che era da considerarsi parimenti errato il rilievo di difetto di giurisdizione da parte della CTR circa le cartelle che risultavano, dalle relate, emesse con riferimento a contributi previdenziali e assicurativi, e che era stata erroneamente affermato anche il mancato obbligo di conservazione delle cartelle oltre il quinquennio previsto dal citato art. 26;

2.2. le censure non hanno pregio atteso che in tema di riscossione delle imposte, ove il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell’estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella (cfr. Cass. n. 16121/2019, n. 23092/2017, n. 23039/2016);

3.1. con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, secondo periodo) ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alle cartelle consegnate dal Concessionario, e delle quali erano state prodotte le relate di notifica, lamentando i ricorrenti che la CTR avesse erroneamente affermato la validità della notifica in quanto effettuata presso la sede legale della società, non avendo la contribuente provato di aver comunicato in data anteriore all’amministrazione finanziaria la variazione del domicilio fiscale, deducendo la ricorrente di aver provveduto ad iscrivere al Registro delle Imprese la variazione della sede legale in data anteriore alla notifica;

3.2. la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicchè il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), (cfr. Cass. nn. 11454/2018, 27129/2016, 18934/2015, 25272/2014);

3.3. ne consegue che la notificazione delle cartelle esattoriali, delle quali è stata prodotta la relata, fu ritualmente eseguita presso l’indirizzo corrispondente al domicilio fiscale della contribuente corrispondente alla precedente sede legale della società, non risultando provata la comunicazione della variazione all’Amministrazione finanziaria;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente rigettato;

5. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.400,00 – per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA