Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27333 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 16/12/2016, dep.29/12/2016),  n. 27333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Società Generale Costruzioni Sud Italia s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Cardinal De Luca 10, presso l’avv. Tullio Elefante, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

nonchè

Equitalia Sud S.p.A. (quale incorporante di Equitalia Polis S.p.A.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Ottaviano 42, presso l’avv. Bruno Lo

Giudice, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Di Fiore giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 39, n. 103/39/11 del 13 aprile 2011,

depositata il 20 aprile 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 16 dicembre 2016

dal Presidente e Relatore Dott. Raffaele Botta;

Uditi gli avv.ti Tullio Elefante per la parte ricorrente e Michele Di

Fiore per Equitalia Sud S.p.A.;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento per INVIM decennale emessa a seguito del formarsi del giudicato sulla sentenza d’appello che aveva, confermando la decisione del primo giudice, affermato la legittimità della rettifica notificata alla società contribuente, il quale eccepiva la decadenza in virtù della regola espressa dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

La Commissione adita rigettava il ricorso. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva applicabile nel caso la prescrizione decennale ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41, oggetto di espresso richiamo da parte del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31, comma 1.

Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo. L’Agenzia delle entrate e il concessionario resistono ciascuno con controricorso.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, la società contribuente insiste sulla decadenza regolata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, da ritenersi applicabile alla fattispecie.

2. Il motivo non è fondato alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte, la quale, pur non mancando di richiamare l’applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41, comma 2 (v. Cass. n. 9158 del 2014), ha comunque affermato che: “In tema d’imposta di registro e di INVIM, il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente (come è, appunto, nel caso di specie) o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17 (ora art. 25), si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall’altro, dello stesso D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l’attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell’imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento” (Cass. n. 20153 del 2014; v. nella medesima prospettiva Cass. n. 842 del 2014).

3. Il ricorso deve esser, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla spese della presente fase di legittimità che liquida in Euro 10.000,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate oltre spese prenotate a debito e in Euro 13.000,00 a favore di Equitalia Sud oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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