Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27333 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 24/10/2019), n.27333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18784-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARTURO

GRAF 23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA SANFILIPPO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE SPERANZA e FRANCESCO

ANDRETTA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA 12,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO RUBINO DE RITIS;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 19/06/2017,

R.G. N. 23811/2016.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 19 giugno 2017, il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione proposta da C.G. avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., per l’esclusione del suo credito, a titolo di spettanze retributive dipendenti dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società, da parte del giudice delegato in quanto non spettanti, già rientrando gli emolumenti richiesti nei suoi compiti e mansioni (pertanto inclusi nel trattamento economico corrisposto) e per grave inadempimento agli obblighi di legge che avrebbe dovuto osservare, concorrente alla produzione del fallimento e comportante un disastro ambientale;

2. avverso tale decreto il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c., cui il fallimento resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il lavoratore deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento all’art. 99, comma 8 in combinato disposto con gli artt. 24, comma 2, 111 Cost., art. 6 CEDU e art. 115 c.p.c., per motivazione apparente, in contrasto con il materiale istruttorio documentale (in particolare con la perizia del procedimento penale) e travisamento del fatto, in riferimento alla sua partecipazione alle attività di bonifica ed alla qualifica di capocantiere all’epoca dei fatti penalmente contestati, con omissione di motivazione sulla mancata ammissione di prova testimoniale rilevante (primi due motivi); violazione e falsa applicazione degli artt. 1 CCNL delle aziende dell’industria metalmeccanica e di contrattazione aziendale in relazione al combinato disposto della L. n. 109 del 1994, art. 18 e Det. Aziendale 24 luglio 2006 di adozione di regolamento aziendale, del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 92, commi 5 e 6, art. 240, comma 10 e del regolamento aziendale 1 luglio 2010, per erronea inclusione nella nozione di omnicomprensività della retribuzione degli emolumenti rivendicati, eccedenti l’ambito delle mansioni e delle funzioni della declaratoria contrattuale, siccome relativi ai diversi incarichi specificamente indicati riguardanti l’appalto pubblico per le opere di bonifica nelle aree di (OMISSIS) in questione (terzo motivo); violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancanza assoluta di motivazione sul capo di domanda di rimborso dell’anticipo di spese professionali sostenute per la difesa nel giudizio penale in cui imputato di disastro ambientale a titolo colposo (quarto motivo);

2. i primi due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

2.1. non sussistono infatti, alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le censure di violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); sicchè, l’obbligo è violato qualora la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598);

2.2. nel caso di specie, il Tribunale ha più che adeguatamente argomentato, a giustificazione dell’accertamento in fatto compiuto, come “dall’esame della documentazione prodotta e delle difese formulate non può dirsi che il ricorrente abbia raggiunto la prova sufficiente dell’esatto adempimento della propria attività di capocantiere del sito di (OMISSIS)” (così al secondo capoverso di pg. 3 del decreto): sicchè, i due mezzi si risolvono in un’evidente contestazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori, preclusa nel giudizio di cassazione dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

2.3. piuttosto, non è stata in alcun modo censurata la qualificazione del Tribunale della dedotta violazione, da parte della curatela fallimentare, degli obblighi comportati dalla qualifica del ricorrente, alla stregua di eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., con applicazione di un regime di allegazione e prova limitato alla deduzione dell’inadempimento, in base al principio della relativa allegazione (Cass. s.u. 13533/2001; Cass. 15659/2011) ed onere del debitore della prova del suo esatto adempimento (così al secondo e terzo capoverso di pg. 2 del decreto): comportante la ravvisata infondatezza della diversa prospettazione di un eventuale credito risarcitorio, in esito all’esercizio di un’azione di responsabilità civile, da opporre in compensazione al credito insinuato (ultimo capoverso di pg. 3 del decreto);

2.4. tuttavia, giova richiamare come, in altra vicenda del tutto analoga sempre riguardante la bonifica del sito di (OMISSIS), questa Corte, in presenza di una specifica censura la riguardo, abbia ritenuto “l’inconfigurabilità di un’eccezione ai sensi dell’art. 1460 c.c., quanto piuttosto di un’eventuale eccezione di compensazione di un credito risarcitorio, da accertare in esito ad azione di responsabilità” comportante “ben comprensibili riflessi sulla diversa ripartizione dell’onere probatorio. Ed infatti, le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, che appunto implicano una diversa distribuzione del detto onere: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell’obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l’uno verso l’altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicchè grava sulla parte che la invochi l’onere di provare l’esistenza del proprio controcredito; la seconda integra, invece, un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore: con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore l’onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass. 22 novembre 2016, n. 23759)” (Cass. 5 dicembre 2018, n. 31500);

3. l’inammissibilità, o comunque il rigetto, dei due motivi congiuntamente esaminati comporta la formazione del giudicato sulla principale delle due rationes decidendi fondanti il decreto impugnato e rende pertanto inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative all’altra ragione esplicitamente fatta oggetto di doglianza con il terzo motivo, in quanto non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività della prima, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 210; Cass. 29 marzo 2013, n. 79318; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307; Cass. 23 agosto 2018, n. 21043);

4. il quarto motivo, relativo a mancanza assoluta di motivazione sul capo di domanda di rimborso dell’anticipo di spese professionali sostenute per la difesa nel giudizio penale in cui imputato di disastro ambientale a titolo colposo, è infondato;

4.1. la domanda suddetta, di cui si lamenta la mancanza di una motivata risposta, deve intendersi assorbita dall’esclusione del credito insinuato dal lavoratore, per il ritenuto grave inadempimento ai suoi obblighi di legge, comportante il disastro ambientale cui è conseguito il procedimento penale nel quale il predetto è stato imputato e che il Tribunale ha esaminato, cui la richiesta di rimborso dell’anticipazione per relative spese legali sostenute evidentemente accede;

4.2. poichè, nel caso in cui una questione sia stata ritenuta assorbita, non sussiste per tale ragione un’omissione di pronuncia, se non in senso formale, posto che la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la sua motivazione è proprio quella di assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, essendo questa l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. 12 novembre 2018, n. 28995): esso non deve però essere indirizzato, come dal ricorrente con la presente doglianza, al merito della questione assorbita, ma piuttosto alla valutazione di assorbimento, sia pure implicita;

5. le superiori argomentazioni comportano il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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