Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27332 del 29/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 16/12/2016, dep.29/12/2016), n. 27332
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
G.A., elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione
Clodia 36/A, presso l’avv. Fabio Pisani, che, unitamente all’avv.
Fabio Piccinelli, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (Milano – Sezione staccata di Brescia), Sez. 65, n.
66/65/10 del 18 marzo 2010, depositata il 22 aprile 2010, non
notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 16 dicembre 2016
dal Presidente e Relatore Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per la dichiarazione di
cessazione della materia del contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso che concerne una controversia relativa all’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso avanzata dal contribuente in ordine all’IRAP corrisposta per gli anni 2002, 2003 e 2004, a suo avviso non dovuta per difetto del requisito dell’autonoma organizzazione della propria attività di sindaco e revisore contabile perchè svolta con l’utilizzo di normale strumentazione contabile ed informatica, senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori;
Letto il controricorso;
Letta l’istanza, notificata alla controparte in data 14 settembre 2016, con la quale, l’amministrazione ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, non ritenendo più utilmente sostenibile la controversia;
Ritenuto che la rinuncia sia manifestamente dovuta alla decisione adottata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016, con la quale è stato definitivamente stabilito che “il presupposto della “autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)”;
Considerato che la pronta rinuncia al ricorso in ragione dell’avvenuto consolidamento dell’orientamento esegetico in tema di IRAP a carico dei lavoratori autonomi giustifichi la compensazione delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016