Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27332 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27332 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 22.10.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 953 del R.G. anno 2013
proposto da:
Md. Ruhul Aimin Md. Monir Hossain domiciliato in ROMA presso la
cancelleria della Cassazione con l’avv. Cesare Napoli del Foro di
Salerno che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
ricorrente –

(ku,

contro
Prefetto e Questore di Salerno

intimati –

avverso il decreto in data 5.11.2012 del GdP di Salerno ; udita la
relazione della causa svolta nella c.d.c del 22.10.2013 dal Cons. Luigi
MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carmelo Sgroi che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso:
CHE il cittadino del Dhaka in intestazione precisato venne espulso con
decreto 22.08.2012 del Prefetto di Salerno, decreto che gli era stato
consegnato in copia dai notificanti ufficiali di P.G. e recante traduzione in
lingua inglese ed attestazione di indisponibilità di un traduttore in tal
lingua. Md.Ruhul si oppose innanzi al Giudice di Pace rappresentando la
nullità della espulsione cagionata dalla violazione dell’art. 13 c. 7 del

Data pubblicazione: 05/12/2013

d.lgs. 286/1998; U Giudice di Pace con decreto 5.11.2012 ha respinto
l’opposizione motivatamente escludendo le dedotte ragioni di nullità

CHE per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso il Md. Ruhul
con atto notificato al Prefetto di Salerno il 10.12.2012 il quale non ha
svolto difese.
Il relatore ha proposto l’accoglimento.

OSSERVA
Appare al Collegio condivisibile la opinione del relatore sulla fondatezza

Corte dell’indirizzo consolidato in tema di traduzione dell’atto espulsivo
ex art. 13 c. 7 del T.U., essendosi al proposito affermato (Cass. 7201,

3676 e 3678 del 2012), con principio di diritto che si trascrive e che
appare condiviso dalle successive ulteriori pronunzie, che, fatto salvo
l’assorbente accertamento da parte del giudice della conoscenza adeguata dell’italiano da parte dell’espellendo, è da ritenersi ai fini di legge
“impossibile” la traduzioné del decreto eqiiiisivo nella lingua cen9Ariuta
dall’espellendo, e si può procedere all’uso della lingua “veicolare”, le
volte in cui sia dall’Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta
plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o
la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto

Pit

assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell’immediato
un traduttore. Nella specie il giudice del merito ha omesso di valutare se
fosse corretta la attestazione di indisponibilità di traduttore senza domandarsi se fosse plausibile la indisponibilità di testo predisposto nella
lingua conosciuta e, quanto alla questione della conoscenza dell’italiano
da parte del medesimo, il giudicante ha formulato la valutazione – che la
costante giurisprudenza di questa Corte reputa essere contra legem del rilascio di procura ad opponendum in testo redatto in italiano e della
tempestiva proposizione di ricorso .
Consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto e, ex art.
384 c.p.c., l’annullamento della espulsione invalidata da detta violazione
di legge. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo ex art. 384
c.p.c. annulla l’espulsione 22.8.2012 del Prefetto di Salerno che condanna a versare le spese, per € 1.300 (€ 100 per esborsi) oltre IVA e CPA,
in favore del difensore antistatario avv. Cesare Napoli
Così deciso nella c.d.c. della Sest Sezione Civile il 22.10.2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
0991.

del ricorso, per la quale è rilevante la rimeditazione da parte dì questa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA