Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27331 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11256-2015 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ANNA ROSSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CAMERINI;

– ricorrente –

contro

A.S.M. AQUILANA SOCIETA’ MULTISERVIZI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

LIEGI 35/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA

ZACCAGNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 929/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/11/2014 R.G.N. 1028/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con sentenza in data 5 maggio 2015, la Corte d’Appello di L’Aquila ha riformato integralmente la decisione del giudice di primo grado, che, accogliendo la domanda avanzata da L.A. nei confronti della A.S.M. – Aquilana Società Multiservizi S.p.A., aveva disposto l’inquadramento del ricorrente al quarto livello del CCNL di categoria condannando la società resistente alla corresponsione delle differenze retributive pregresse;

– in particolare, la Corte ha escluso che le mansioni riferite dai testi escussi, come consistenti essenzialmente in una attività di controllo e verifica dei materiali conferiti fossero inquadrabili nel IV livello della “Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio” ovvero nell'”Area Impianti” dovendo escludersi l’autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate” tipica del livello considerato;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso, corredato da memoria, L.A., affidandolo ad un motivo;

– l’A.S.M. ha notificato, in data 7 marzo 2019, atto di costituzione alla controparte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’atto di costituzione dell’A.S.M. in considerazione della tardività dello stesso, per essere stato notificato soltanto l’8 marzo 2019 e quindi depositato a distanza di diversi anni dalla notifica e dal deposito del ricorso introduttivo (sul punto, fra le più recenti, Cass. n. 1076 del 17/01/2019) e non trattandosi di un controricorso bensì, soltanto, di un “atto di costituzione”;

L’A.S.M. è rimasta intimata;

– con riguardo all’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del CCNL “servizi ecologici” sottoscritto il 30/06/2008 e dell’art. 2103 c.c., va rilevato che per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. n. 360 c.p.c., n. 5, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza;

– attiene, invece, alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;

– nel caso di specie, pur avendo la parte ricorrente fatto valere una violazione di legge, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto inammissibile in sede di legittimità chiedendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che, invece, è di esclusiva spettanza del giudice di merito;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; – nulla per le spese essendo la controricorrente rimasta intimata;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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