Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27330 del 30/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 30/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 30/11/2020), n.27330
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15639-2013 proposto da:
SOGESI SOCIETA’ GENERALE DI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA GUIDO D’AREZZO, 32, presso lo studio
dell’avvocato ISIDORO CAVALIERE, rappresentato e difeso
dall’avvocato EMIDIO MONTALDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICI CENTRALI DIREZIONE CENTRALE
ACCERTAMENTO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 320/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 20/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/07/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
Fatto
Rilevato
che:
1. – la SOGESI S.r.l., sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 320/22/12, depositata il 20 dicembre 2012, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure;
– il giudice del gravame ha condiviso le conclusioni cui erano pervenuti i giudici del primo grado, rilevando l’indetraibilità dell’Iva relativamente all’acquisto di un immobile ad uso abitativo siccome detto bene destinato “esclusivamente alla locazione” (piuttosto che alla rivendita);
2. – resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. – in via preliminare va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, con le quali ha dato conto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016, della comunicazione dell’importo definibile (art. 6, comma 3) e del versamento dell’importo in detta comunicazione indicato; e, in relazione a tanto, ha chiesto darsi atto della definizione agevolata della lite contestata, con rinuncia al ricorso;
– la documentazione prodotta dà, quindi, conto del soddisfacimento delle condizioni poste dal D.L. n. 193 del 2016, citato art. 6, in ordine tanto alla presentazione della richiesta di definizione agevolata quanto all’integrale rispetto dei conseguenti obblighi di adempimento;
– la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);
2. – le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, citato comma 3);
– alcun ulteriore versamento del contributo unificato va disposto (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020