Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27330 del 07/10/2021

Cassazione civile sez. I, 07/10/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 07/10/2021), n.27330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9595/2019 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato in Torino, via

Guicciardini n. 3, presso lo studio dell’avv. Lorenzo TRUCCO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1570/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 da Dott. GENTILI ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

Che la Corte di appello di Torino con sentenza n. 1570 del 2018, pubblicata in data 10 settembre 2018, ha respinto il gravame proposto da I.C., cittadino (OMISSIS), avverso la ordinanza del Tribunale di Torino del 13 novembre 2017 con la quale era stato confermato il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento dello status di rifugiato politico nonché le altre forme di protezione internazionale;

che il ricorrente ha riferito di professare la religione (OMISSIS) e di essere figlio di un “dottore e sacerdote tradizionale, capo dei sacerdoti del villaggio”; che in una occasione il padre aveva omesso di celebrare i sacrifici rituali e che, a distanza di sette giorni, uno dei suoi fratelli era morto; temendo, pertanto, di essere vittima di una maledizione legata alla negligenza rituale del padre, si era allontanato da casa;

che a sostegno della propria decisione di rigetto della impugnazione del provvedimento reso dalla competente Commissione territoriale, il Tribunale, e poi la Corte di appello che ha confermato la decisione del giudice di primo grado, hanno osservato, che il racconto del richiedente si palesava poco attendibile e che, comunque, lo stesso aveva ad oggetto solo profili interprivatistici, privi della necessaria rilevanza pubblicistica;

che la Corte territoriale non ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria avendo per altro la medesima rilevato che la zona di sua provenienza non è annoverata fra le regioni in cui si vivono situazioni di quotidiano pericolo;

che, quanto alla protezione umanitaria, non sono emersi elementi che facciano ritenere che il prevenuto sia in effettivo pericolo laddove rientri nel proprio territorio di origine, posto che la sua preoccupazione di poter essere vittima del padre ovvero di essere segnato da una maledizione a causa del comportamento paterno, rientrano semplicemente fra i condizionamenti soggettivi di carattere culturale ma non hanno alcun obbiettivo fondamento, avendo anche riferito che gli anziani del villaggio indagarono sulla vicenda che coinvolse la sua famiglia, dovendosi, pertanto, escludere l’esistenza di una forma di tolleranza pubblica per le ipotesi di omicidi rituali;

che contro la sentenza della Corte di appello è stato ora proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi;

che il Ministero dell’interno non si è costituito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che il ricorrente ha censurato con il primo motivo di impugnazione la decisione della Corte di appello sulla base della affermazione che sarebbe stata necessaria la audizione del richiedente, onde verificarne la credibilità e che, comunque, avrebbe errato la Corte di Torino nel ritenere la situazione interna della (OMISSIS), in particolare in relazione alla perdurante esistenza di ritualità connesse anche con la celebrazione di sacrifici umani non fosse tale da giustificare la protezione internazionale del richiedente;

che, con il secondo motivo di impugnazione, il richiedente ha lamentato, in via subordinata, il fatto che la Corte territoriale abbia escluso la ricorrenza delle condizioni per la concessione in suo favore della protezione umanitaria;

che il ricorso è inammissibile;

che, relativamente alla mancata audizione del ricorrente di fronte alla Corte di appello, si rileva che non emerge da alcun passo del ricorso che il richiedente avesse formulato istanza di audizione di fronte alla Corte territoriale;

che siffatta mancanza, quanto meno a livello di allegazione informativa, rende in radice inammissibile il motivo di impugnazione;

che, riguardo alla esistenza delle condizioni per la concessione della protezione sussidiaria o, in subordine di quella umanitaria, il richiedente si è limitato ad allegare in termini del tutto generici la esistenza di una situazione di pericolo per la sua integrità fisica, connessa alla situazione esistente in (OMISSIS), senza, tuttavia, indicare alcuna fonte sulla base della quale ricostruire la effettività di tali indicazioni e, pertanto, contrastare la documentata diversa ricostruzione operata dai giudici del merito;

che, infine, con particolare riferimento alla protezione umanitaria, il ricorrente non si è confrontato, come sarebbe stato, invece, necessario fare, con le ragioni per le quali la Corte subalpina ha ritenuto non sussistere gli elementi per il suo riconoscimento, limitandosi ad esporre, con argomentazioni generiche, la sproporzione esistente fra la tutela delle libertà civili assicurata dalla Costituzione repubblicana e quella invece sussistente nel paese di provenienza del ricorrente;

che la mancanza di attività difensiva della Amministrazione intimata esonera questa Corte dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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