Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2733 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 18/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., domiciliata in Roma, via Banco Santo Spirito

42, presso Gnosis Forense s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.

Michele Di Fiore, per procura in calce al ricorso, che richiede le

comunicazioni relative al processo siano fatte presso il fax

(OMISSIS) e la p.e.c. micheledifiore.avvocatinapoli.legalmail.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.n.c.;

– intimato –

avverso il decreto dei Tribunale di Napoli emesso il 19 novembre 2015

e depositato il 1 dicembre 2015, R.G.V.G. n. 852/15;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con domanda di insinuazione tardiva del 4 settembre 2014 Equitalia Sud s.p.a. ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) per l’importo complessivo di 86.058,23 Euro, di cui 74.244,48 quale somma iscritta a ruolo, 1.611,61 per interessi di mora, 5.204,14 per accessori (aggio, diritti e spese) allegando estratti di ruolo relativi a crediti tributari e previdenziali, assicurativi, oltre Euro 619,76 per spese di ammissione del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 17, comma 6.

2. Il curatore fallimentare ha proposto l’ammissione parziale del credito per Euro 40.742,00 in via privilegiata e per Euro 6.656,65 in via chirografaria. In particolare ha proposto di escludere per vizi di notifica delle cartelle di pagamento i seguenti crediti: a) premi INAIL per 22,70 in chirografo e 415,64 in privilegio; b) crediti tributari per complessivi Euro 5,88 in chirografo e 37.365,78 in privilegio; c) imposta di registro e sanzioni pecuniarie e spese di notifica per Euro 64,90 in chirografo e 182,56 in privilegio. Inoltre il curatore ha proposto di non riconoscere il privilegio per aggi e interessi di mora e di non riconoscere le spese di ammissione al passivo del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 17, comma 6.

3. Il Giudice delegato ha accolto la proposta del curatore.

4. Avverso lo stato passivo ha proposto opposizione Equitalia Sud s.p.a., con ricorso del 13 febbraio 2015, chiedendo di essere ammessa al passivo per l’intero credito di 86.058,23 Euro, di cui 83.657,10 in privilegio e Euro 3.020,89 in chirografo, rilevando che, in base alla più recente giurisprudenza (Cass. civ. n. 25071/2014), l’agente della riscossione può chiedere l’ammissione al passivo sulla base dell’estratto di ruolo e quindi senza la preventiva notifica della cartella. Ha insistito per il riconoscimento del privilegio quanto a interessi di mora e aggi e per l’ammissione in chirografo delle spese del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 17, comma 6.

5. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 19 novembre 1 dicembre 2015, ha respinto l’opposizione ritenendo che il credito del concessionario alla riscossione non può essere ammesso al passivo fallimentare in mancanza della prova della notifica al contribuente fallito della cartella esattoriale. L’omessa notifica infatti, priva, il contribuente prima e il curatore poi, della facoltà di impugnare la cartella con evidente pregiudizio del loro diritto di difesa. Il Tribunale ha ritenuto che tale impostazione sia stata ribadita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19074/2015 laddove afferma che, mentre l’estratto di ruolo è un mero documento formato dal concessionario della riscossione che non contiene nessuna pretesa impositiva, nè diretta nè indiretta, viceversa il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorchè sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell’ente creditore impositore che deve essere notificato e la cui notificazione coincide con quella della cartella di pagamento e determina il decorso del termine di sessanta giorni per l’impugnazione sia del ruolo che della cartella di pagamento ovvero di entrambi gli atti. Secondo il Tribunale ammettere il credito del concessionario con riserva all’esito del giudizio davanti al giudice tributario significherebbe onerare il curatore di una impugnazione “al buio” in contrasto con il principio di economia dei mezzi processuali.

6. Ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a. con quattro motivi di impugnazione.

7. Con il primo motivo la società ricorrente deduce che il decreto impugnato, nel ritenere ammissibili allo stato passivo fallimentare i soli crediti tributari e previdenziali portati dalle cartelle di pagamento regolarmente notificate, ha violato il combinato disposto di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 93, del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, e del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18.

8. Rileva la ricorrente che l’indirizzo giurisprudenziale ribadito dal Tribunale è ormai superato sin da quando è stata affermata, dalla ordinanza della Corte di Cassazione, sez. 6-1, n. 12019 del 31 maggio 2011, la possibilità di impugnare dinanzi al giudice tributario i ruoli relativi a cartelle non notificate. Tale nuovo indirizzo giurisprudenziale risulta confermato dalla successiva giurisprudenza e in particolare dalla ordinanza n. 4631 del 6 marzo 2015 secondo cui il ruolo, benchè atto interno dell’amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione poichè contiene l’indicazione del periodo di imposta cui l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili sicchè momento determinante per l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è la sua formazione e non quello della notificazione della cartella esattoriale. Non v’è dubbio pertanto, venendo l’obbligo di pagamento per il contribuente ad esistenza con la formazione del ruolo, che l’agente della riscossione può fare accertare il credito, in sede concorsuale, mediante produzione dell’estratto del ruolo mentre il curatore che intenda contestare la pretesa tributaria è legittimato all’autonoma impugnazione del ruolo. Inoltre secondo la ricorrente anche la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 19704/2015 ha confermato tale indirizzo sancendo l’impugnabilità non solo delle cartelle di pagamento ma anche dei ruoli documentati dagli estratti di ruolo, che contengono i dati identificativi del ruolo e della relativa cartella di pagamento, quando quest’ultima non sia stata validamente notificata.

9. Secondo la ricorrente questi principi valgono anche per i ruoli che abbiano ad oggetto crediti di natura previdenziale in quanto il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18, estende le Disp. di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, titolo 2 e in particolare l’art. 87, alle entrate riscosse mediante ruolo di cui all’art. 17, tra le quali sono annoverate quelle previdenziali, e consente pertanto al concessionario di chiedere, sulla base del ruolo, l’ammissione al passivo, restando esclusa la possibilità dell’ammissione del credito con riserva.

10. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il decreto impugnato per aver violato il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17 e art. 2749 c.c., laddove ha previsto che gli aggi possano essere ammessi al passivo in via chirografaria e non in via privilegiata.

11. Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il decreto impugnato per aver violato il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 6, (ancora applicabile ai ruoli oggetto di causa) e del D.M. Finanze del 21 novembre 2000 laddove ha previsto che le spese per l’insinuazione al passivo non sono ammissibili.

12. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, che il decreto impugnato, violando l’art. 112 c.p.c., ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di ammissione al passivo in via privilegiata degli interessi moratori, riproposta con l’atto di opposizione allo stato passivo.

Diritto

RITENUTO

CHE:

13. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato e va accolto con le precisazioni che seguono. La tesi interpretativa perorata dalla ricorrente è confermata anche dalla giurisprudenza successiva che ha ribadito che l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 6126 del 17 marzo 2104 e n. 12934 del 2017; Cass. civ. sez. 6-1 n. 23110 dell’11 novembre 2016 e n. 26296 del 6 novembre 2017; Cass. sez. lavoro n. 6520 del 14 marzo 2013). Quanto ai crediti di natura previdenziale, è esclusa l’ammissione con riserva perchè l’accertamento del credito è assoggettato alla giurisdizione del giudice ordinario il quale la esercita secondo le competenze e le procedure previste dalla legge mediante l’insinuazione e l’eventuale opposizione allo stato passivo (Cass. civ., sez. 1, n. 29806 del 12 dicembre 2017). Questo comporta che, ove sorgano contestazioni è il giudice delegato a doverle esaminare e decidere in sede di verifica dell’ammissione dei crediti al passivo fallimentare e il concessionario sarà eventualmente tenuto a integrare la prova del credito fornita con l’estratto del ruolo con gli altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale. Mentre se il curatore non solleva alcuna contestazione la domanda di insinuazione al passivo dovrà essere decisa sulla base della documentazione prodotta senza che risulti ostativa la mancata notifica della cartella di pagamento.

14. In accoglimento del primo motivo del ricorso di Equitalia Sud s.p.a. il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame dell’insinuazione secondo i principi sopra menzionati e deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Restano assorbiti i restanti motivi.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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