Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2733 del 28/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 28/01/2022), n.2733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8345/2015 R.G. proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Ermenegildo

Frediani n. 48, presso lo studio dell’avvocato Massimo Proietti Lupi

che lo rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5307/14/14,

depositata il 25/08/2014.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per la

controricorrente; udita la relazione svolta nella pubblica udienza

del 26 gennaio 2022 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. C.L. impugnò due avvisi di accertamento che rettificavano con metodo sintetico, ai fini delle imposte dirette, il reddito dichiarato per gli anni 2007, 2008, sulla base del possesso di beni-indice (un natante da diporto, due autovetture di lusso, aeromobili) e di immobili (uno ubicato nel comune di (OMISSIS) e la nuda proprietà di un secondo immobile posto a (OMISSIS)).

2. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettò il ricorso, con sentenza (n. 262/26/2013) che è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio che, in sintesi, ha respinto l’appello del contribuente disattendendone la censura in punto di asserita illegittimità degli avvisi per difetto di motivazione, e, quanto al merito dell’accertamento, sul rilievo che l’ufficio aveva bene applicato lo strumento del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e che invece il contribuente, il quale non aveva contestato gli elementi sintomatici di un maggiore reddito non dichiarato acquisiti dall’ufficio (“barca a motore, immobili, autovetture di lusso ed aeromobili”), non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare che il reddito presunto non esisteva o era minore di quello sinteticamente accertato.

3. Il contribuente ricorre con dodici motivi avverso la decisione d’appello; l’Agenzia delle entrate resiste con atto di costituzione.

4. Con istanza datata 15/12/2021, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, dando atto che la Direzione provinciale 2 di Roma ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, ed ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della procedura condonistica.

5. Il contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, datato (OMISSIS), e memoria, datata (OMISSIS), con la quale ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.

6. Occorre disporre in senso conforma alle istanze delle parti, con la precisazione che, in effetti, il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate è sancito, in via generale, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

7. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv. con mod. dalla L. n. 96 del 2017; ed infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla L. n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA