Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2733 del 06/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2733 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 6494-2007 proposto da:
37/A ANCONA,

COND VIA COLLEVERDE

IN

PERSONA

DELL’AMM.RE, P.I.800o7240429, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 13, presso lo studio
dell’avvocato SIVIERI ORLANDO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CARDENA’ CLAUDIA;
– ricorrente contro

GSC

DI

SAURO

P,.I.00294170428,

CELLI
IN

&
PERSONA

CANDI
DEL

CLAUDIO
SOCIO

SNC,
AMM.RE ,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 7,

Data pubblicazione: 06/02/2014

presso lo studio dell’avvocato RAMAZZOTTI MARCO
CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIANTOMASSI ANTONELLA;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 495/2006 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Cardenà Claudia difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine, il rigetto del
ricorso.

di ANCONA, depositata il 20/10/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Con sentenza dep. il 20 ottobre 2006 la Corte di appello di Ancona
rigettava l’impugnazione, proposta dal committente Condominio di via
Colleverde n. 37/a di Ancona, del lodo arbitrale con il quale era stato,

Celli Sauro e Candi Claudio s.n.c. al corrispettivo di lire 38.020.009
dovuto per i lavori eseguiti nell’interesse del Condominio e, dall’altro,
era stata emessa condanna dell’appaltatrice all’eliminazione dì alcuni
dei vizi denunciati ovvero di quelli relativi al balcone
dell’appartamento di Ursi- Ulisse.
Nel disattendere il motivo con il quale era stata denunciata
l’extrapetizione per avere il Collegio arbitrale condannato
l’appaltatrice all’eliminazione dei vizi quando era stato chiesto il
risarcimento dei danni pari al costo del lavori necessari, la Corte
riteneva che la domanda all’eliminazione dei vizi era stata proposta in
via alternativa a quella di risarcimento.
I Giudici escludevano la denunciata contraddittorietà della
motivazìone del lodo laddove, da un lato, era stata rIgettata la domanda
di garanzia per i vizi

che sarebbero stati denunciati tardivamente e,

poi, era stata ritenuta superflua la prova testimoniale articolata per
dimostrare la tempestività delle denuncia, rilevando che, se non erano
emerse violazioni di carattere processuale, la prova era stata
considerata inammissibile, perché generica o avente a oggetto valutazioni
e giudizi personali non consentiti ai testi.
Dopo avere chiarito la natura del vizio di motivazione denunciabile ex

• da un lato, riconosciuto il diritto della società appaltatrice G.S.C. di

art. 829 n. 5 in relazione all’art. 823 n. 3, la sentenza chiariva che
il lodo arbitrale aveva indicato gli elementi probatori in base ai quali
aveva ritenuto maturato il diritto dell’appaltatrice al corrispettivo,
così escludendo il difetto di motivazione.

di via Colleverde n. 37/a di Ancona sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’intimata.
In ottemperanza all’ordinanza emessa dal Collegio, il Condominio ha
depositato verbale dell’assemblea che autorizzava l’amministratore a
proporre il ricorso per cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia laddove
la sentenza non aveva ritenuto l’errore compiuto dagli arbitri i quali
avevano accolto una domanda ( condanna alla eliminazione dei vizi) che
non era stata proposta, essendo sempre stata formulata richiesta di
risarcimento dei danni pari al costo necessario per eliminarli
1.2. – Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente denuncia l’errore processuale, che sarebbe consistito
nella violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e
pronunciato ovvero di avere accolto una domanda diversa da quella
azionata, lamentando il vizio di motivazione, in quanto censura l’iter
logico giuridico seguito dalla Corte di appello. Al riguardo, va
2

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Condominio

considerato che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure
espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod.
proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in
maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di

adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una
delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti
error in procedendo

relativo all’omessa pronuncia, da parte

dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni
proposte, ovvero, come nella specie, alla non corrispondenza fra chiesto
e pronunciato non è indispensabile che faccia esplicita menzione della
ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art.
360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il
motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante
dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il
gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente
o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge ( S.U.17931/2013).
Ed invero, qualora il giudice di merito abbia risolto una questione di
diritto processuale, a nulla rileva il modo in cui egli abbia motivato la

propria decisione, atteso che

in tema di vizi del procedimento,

l’accertamento demandato alla Corte di cassazione, che in tal caso è
anche giudice del fatto, consiste unicamente nella verifica del
rispetto, da parte del giudice di merito, della legge processuale( Cass.
13683/2012).
2.1. –

Il secondo motivo censura la sentenza impugnata laddove
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impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria

avrebbe esaminato il motivo di nullità del lodo per violazioni
processuali ma non pure quello relativo alla denunciata contraddittorietà
della motivazione che sarebbe tale da non consentire la ricostruzione
dell’iter logico-giuridico seguito, avendo gli arbitri, da un lato,

dall’altro, ritenuto superflua la prova testimoniale sul rilievo che
avrebbe dimostrato soltanto la data della denuncia e non pure della
scoperta dei vizi, che peraltro aveva già individuato in quello del
consegna dei lavori del 28-11-1998. Non si comprendevano allora le
ragioni in base alle quali era stata rigettata la domanda di garanzia.
2.2.- Il motivo è infondato.
La sentenza non si è limitata a escludere la nullità del lodo per vizi
processuali ma, esaminando la denunciata contraddittorietà della
motivazione del lodo, ha escluso il vizio lamentato. Ed invero,
dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio
denunciato, la prova testimoniale articolata per dimostrare il momento
della scoperta dei vizi, dalla quale decorre il termine di 60 gg. per la
denuncia, è stata dichiarata inammissibile perché conteneva valutazioni e
. giudizi personali in merito all’epoca in cui l’amministratore avrebbe
avuto consapevolezza dei difetti ( cap. 3), essendo stato in proposito
correttamente chiarito dal Collegio arbitrale che il termine di cui
all’art. 1667 cod. civ. decorre dal momento in cui il committente
acquisisce obiettiva certezza della sussistenza del vizio e del nesso
causale che lo ricollega all’attività di esecuzione; di conseguenza
era ritenuta superflua la circostanza di cui al capo 4) – denuncia
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respinto la domanda di garanzia per intempestività della denuncia e,

verbale dell’amministratore intorno al 14 o al 15 gennaio 1999 – sul
rilievo che l’accertamento della data della denuncia non sarebbe stato
decisivo per stabilire la tempestività della denuncia, essendo
evidentemente a tal fine necessario verificare il momento della scoperta

aveva ammesso che i vizi erano risultati prima della ultimazione dei
lavori (28-11-1998), evidenziando anche la tardività della lettera del
30-3-1999.
Orbene, la sentenza della Corte di appello ha escluso che nella specie
ricorresse la nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto
di motivazione ai sensi dell’art. 829, n. 5, in relazione all’art. 823,
cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui
la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non
consentire di comprendere l'”iter” del ragionamento seguito
dagli arbitri e di individuare la “ratio” della decisione adottata (
S.U.24785/2008)..
3.1.- Il terzo motivo censura la sentenza impugnata laddove aveva
ritenuto adeguatamente motivata la decisione del Collegio arbitrale in
ordine alla domanda di pagamento del corrispettivo che aveva accolto,
nonostante che non fosse avvenuto il collaudo tecnico previsto dal
contratto di appalto e non fosse stato rilasciato il certificato di
ultimazione dei lavori.
3.2.- Il motivo è infondato.
I Giudici hanno correttamente escluso il vizio denunciato avendo
evidenziato che gli arbitri avevano indicato le ragioni dell’accoglimento
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dei vizi. Ed invero, i Giudici hanno chiarito che lo stesso Condominio

della domanda di pagamento ovvero gli elementi dai quali doveva trarsi la
prova dei lavori eseguiti e quindi del diritto al corrispettivo : la
doglianza, avendo a oggetto la valutazione delle risultanze probatorie
ovvero la loro idoneità a fondare il diritto azionato, non era

che si è detto in precedenza.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente,
risultato soccombente

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente

al pagamento in favore del(resistente delle

spese relative alla presente fase che liquida in euro 2.700,00 di cui
euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dice
Il Cons. estensore

suscettibile di essere dedotta con l’impugnazione del lodo secondo quel

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