Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2733 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. I, 04/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 04/02/2021), n.2733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

K.M.A., rappr. e dif. dall’avv. Laura Barberio,

laurabarberio(at)ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso lo

studio in Roma, via del Casale Strozzi n. 31, come da procura

spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Ancona 29.1.2019, n. 1099/2019,

in R.G. 4701/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 13.1.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. K.M.A. impugna il decreto Ancona 29.1.2019, n. 1099/2019, in R.G. 4701/2018 di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. il tribunale ha ritenuto, all’esito dell’udienza: a) attinenti le dichiarazioni del ricorrente, anche se credute, ad “una vicenda di vita privata e di giustizia comune”, con timori di esposizione a pericolo non riscontrati, nè riferibili ad una relazione con la zona di provenienza, altresì tenuto conto della non presentazione all’audizione pur disposta; b) insussistente una situazione di conflitto armato o instabilità implicanti rischio di persecuzione o danno grave in Costa d’Avorio, il Paese di provenienza; c) insussistente ogni profilo della persecuzione e del danno grave, per mancata allegazione di appartenenza a gruppi o minoranze sensibili alla rilevanza della disciplina, apparendo privi di idoneità lesiva gli episodi riportati o perchè irrilevanti (la migrazione economica) o perchè non credibili (l’attacco di microbi, esposto in ricorso per la prima volta); d) insussistente una spiccata situazione di vulnerabilità, anche per la insufficienza del radicamento sociale conseguito nel frattempo in Italia ovvero il superamento dei problemi di salute;

3. il ricorrente propone due motivi; ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, anche come vizio di motivazione, avendo omesso il tribunale di fissare udienza di comparizione e anche audizione del ricorrente, nonostante l’impedimento di salute rappresentato;

2. con il secondo mezzo si deduce l’erroneità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, oltre che degli obblighi di cooperazione istruttoria, anche come vizio di motivazione, non avendo il decreto considerato la vulnerabilità effettiva del richiedente al rientro e i fatti (tra cui il passaggio in Libia e la situazione in Costa d’Avorio);

3. il primo motivo è inammissibile per entrambi i profili esposti; per un verso, infatti, la deduzione di omessa – nuova, per quanto è dato comprendere – fissazione dell’audizione non precisa quali fatti nuovi o decisivi chiarimenti in ordine al narrato il richiedente intendeva integrare mediante la chiesta rinnovazione, nemmeno riportando di averlo fatto nell’istanza e in quali termini, così incorrendo nel difetto di sufficiente specificità del ricorso; infatti, si ribadisce, “ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass. 5973/2019); si tratta di adempimento dunque non strettamente necessario, ” a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. 21584/2020);

4. nel motivo, invece, non è dato superare il principio per cui, proprio nel solco di quanto affermato da Cass. 21584/2020, “il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza” (Cass. 25312/2020); va pertanto ribadito che il principio “equivale a costruire l’audizione pur sempre come oggetto di una facoltà, non di un obbligo; sebbene di una facoltà che, laddove esercitata in un senso o nell’altro, presupponga (come ovvio) l’esplicitazione dei motivi della afferente decisione”;

5. in ogni caso, il tribunale dà atto che vi è stata udienza (nella quale il legale costituito ha rappresentato le proprie difese), mentre non appare censurata in modo idoneo la statuizione del tribunale accertativa della oggettiva non presentazione anche fisica del ricorrente, in ragione delle circostanze impeditive di salute del tutto generiche, delle quali non si dà conto in modo più specifico;

6. quanto al secondo motivo, il decreto impugnato difetta della dovuta esposizione, concisa ma chiara ed ordinata, dei fatti allegati a fondamento del diritto preteso; il tribunale ha accennato in modo del tutto confuso e poco coordinato alla vicenda narrata dal ricorrente, qualificandola per un verso ipoteticamente anche credibile, ma privatistica (pag.2), premettendo ripetitivamente formule valutative di irrilevanza giuridica tanto nette quanto prive della fattispecie (la cui ricostruzione è il primario compito del giudice di merito) (pag. 2, 5,6), abbondando in locuzioni di omessa allegazione di tutti i requisiti astrattamente richiesti dalla legge per la previsione positiva delle forme di protezione, ma omettendo di fissare, secondo un nucleo descrittivo minimo, i fatti comunque narrati e le ragioni del giudizio d’irrilevanza o insufficienza;

7. nè i labili riferimenti (pag. 7) a due circostanze storiche (attività sportiva e condizioni di salute) assolvono, proprio per la manifesta loro parzialità rispetto al più complesso narrato (per come riportato e trascritto in ricorso), al cennato requisito di completezza e alla necessaria intellegibilità della motivazione; si tratta di scelta collegiale decisoria che si

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risolve in una formula astratta e stereotipata, valevole per un numero indefinito di casi, che non consente di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. n. 877 del 2020, resa in situazione analoga); il tribunale, in sostanza ed inoltre, pur espressamente accertando o comunque non escludendo, in sede di esame della domanda di protezione umanitaria, la credibilità del racconto del ricorrente (salvo l’attacco dei microbi), e dunque in punto della fondamentale vicenda di allontanamento, ha apoditticamente ritenuto insussistente il pericolo di danno grave concretamente allegato, omettendo di valutarne l’effettiva ricorrenza alla luce del consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui deve ritenersi necessario l’approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali, e ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali (Cass. n. 7333/2015); analoga carenza appartiene al riscontro del vissuto in Libia, di cui il decreto nulla riferisce;

8. il decreto impugnato, risultando privo della sintesi del racconto del richiedente e, cioè, della prescritta concisa rappresentazione del fatto – per come istruito – da cui nasce il diritto preteso, si evidenzia conclusivamente e già di per sè viziato; l’omissione concerne invero un elemento che non può mancare in una sentenza così come in generale in un provvedimento decisorio, essendo essenziale per la comprensione del ragionamento logico-giuridico che ha condotto alla statuizione finale sulla domanda; a ciò va aggiunto che la maggior parte della motivazione si rivela poco appagante, in quanto si intrattiene su una serie di elementi – come la descrizione della normativa che disciplina le varie forme di protezione internazionale o umanitaria – che non sono sempre essenziali, sicchè il loro inserimento eccedente lo scopo, anche per questo aspetto, non risulta conforme al canone della sintesi cui il legislatore chiede al giudice di uniformarsi, attraverso il tratto conciso (art. 132 c.p.c.) e succinto (art. 118 disp. att. c.p.c.) e, quindi, il rispetto dei principi del giusto processo (Cass. n. 13886 del 2012); tanto più che, ai sensi del il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 octies, per come aggiunto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter), anche “i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”;

il ricorso va dunque accolto quanto al secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo, con cassazione e rinvio al tribunale, anche per le spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

 

 

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