Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2733 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

e contro

D.G.D. O D.D., D.F., D.

G.A. O D.A., D.G.R. O

D.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 182/1999 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 10/03/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale delle Puglie dep. il 10/03/2000 che aveva, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Bari che aveva rigettato la richiesta dell’Ufficio di revoca della ordinanza presidenziale di estinzione del giudizio promosso da D. F., D.G.A. e D.G.D. e D. G.R., parti nella compravendita di un immobile in (OMISSIS), che avevano chiesto contestualmente l’attribuzione della rendita catastale a norma della L. n. 154 del 1988, art. 12 e avverso la determinazione e liquidazione avevano proposto ricorso e successivamente chiesto la definizione della lite fiscale pendente a norma della L. n. 656 del 1994, art. 2 quinquies.

La CTR aveva ritenuto non essere d’ostacolo alla condonabilita’ la circostanza che la pretesa fiscale non derivava da un accertamento dell’Ufficio, ma dalla differenza tra il valore dichiarato e il valore risultante dalla rendita catastale attribuita dall’Ufficio. I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso la violazione di legge.

I contribuenti non hanno resistito.

La causa, dal procedimento in Camera di consiglio, e’ stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU. della questione se l’impugnazione della liquidazione ^^ d’imposta in base a rendita catastale attribuita, in caso di opzione del contribuente di avvalersi della valutazione automatica di cui all’art. 12 predetto, renda pendente la lite si’ che possa ritenersi definibile a norma dell’art. 2 quinquies sopracitato, ed e’ stata poi rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo i ricorrenti deducono violazione del D.L. n. 664 del 1994, art. 2 quinquies convertito in L. n. 656 del 1994, assumendo che la liquidazione dell’imposta in esito all’opzione di cui all’art. 12 predetto non costituisce accertamento, ne’ la controversia muta per il fatto che si contesti anche l’attribuzione della rendita catastale.

Le SS.UU. di questa Corte, decidendo la superiore questione con sentenza n. 5289/2010, hanno ritenuto che “In tema di condono fiscale, la controversia nata dal ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione di imposta, a seguito dell’attribuzione della rendita ad un immobile non accatastato, per il quale le parti hanno dichiarato, in sede di compravendita, di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica di cui al D.L. n. 70 del 1988, art. 12 (conv. nella L. n. 154 del 1988), nel caso in cui il ricorso investa anche il provvedimento di classamento, conosciuto solo con la notifica del predetto avviso, ha un duplice oggetto: uno derivante dall’impugnazione dell’atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di “lite fiscale pendente”, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 definibile, quindi, in base a tale disposizione, ed un altro, che deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita catastale e che, non avendo ad oggetto una pretesa fiscale, non puo’ essere definito in base alla citata disposizione agevolativa.

Successivamente Cass. n. 18526/2010 ha seguito il medesimo orientamento, che viene fatto proprio anche dal presente collegio.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, avendo la CTR legittimamente ritenuta definibile la controversia. Non si provvede sulle spese non essendosi contribuenti difesi.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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