Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27329 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 30/11/2020), n.27329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27986-2016 proposto da:

COMUNE DI VITERBO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ROBERTO VENETTONI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GESUALDO ANTONIO PALA giusta

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

L.P.R.,

L.P.A.,

ESATTORIE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

– intimati –

avverso la sentenza n. 3348/28/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/5/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del /07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA

DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Comune di Viterbo propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto avverso la sentenza n. 13511/60/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che a sua volta aveva respinto il ricorso proposto da L.P.A. e L.P.R., quali eredi di B.M., avverso avviso di accertamento Ici annualità 2006, emesso nei confronti di quest’ultima a seguito di mancato riconoscimento del beneficio di abitazione principale a suo favore, in quanto risultata nel medesimo nucleo familiare del figlio R., che pure si era avvalso di tale beneficio;

i contribuenti indicati in epigrafe ed Esattorie S.p.A. sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 112 c.p.c. violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 327 c.p.c.. Violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui alla L. 742 della 1969, art. 1, come modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162”, per avere la CTR ritenuto l’appello tempestivamente proposto in data 5.10.2015 sebbene la sentenza impugnata, non notificata, fosse stata depositata in data 23.2.2015;

1.2. la censura è fondata, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso, atteso che emerge dall’esame degli atti del giudizio, a cui il Collegio ha accesso trattandosi di error in procedendo, che la sentenza della Commissione tributaria provinciale è stata depositata il 23.2.2015 e dunque scadeva il giorno 23.9.2015 il termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c., comma 1, con sospensione dei termini processuali nel periodo feriale secondo la modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif. in L. n. 162 del 2014, che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dal 1 al 31 agosto di ciascun anno), immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015 (cfr. Cass. nn. 21674/2017; conf. Cass. n. 34182/2019 non mass.);

1.3. dalla documentazione in atti, ed in particolare dal timbro di spedizione della raccomandata contenente il ricorso in appello, risulta parimenti che l’appello dei contribuenti è stato proposto mediante spedizione a mezzo posta recante la data del (OMISSIS), con conseguente tardività dell’atto di appello che determina la nullità del giudizio di secondo grado;

2. la sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio e le spese regolate come da dispositivo;

3. in considerazione della peculiarità della questione in esame, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di merito, con condanna dei contribuenti intimati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara inammissibile l’appello proposto da L.P.R. e L.P.A.; compensa interamente tra le parti le spese di lite del secondo grado di giudizio; condanna L.P.R. e L.P.A., in solido, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune ricorrente, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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