Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27329 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 24/10/2019), n.27329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28108-2018 proposto da:

I.F., T.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA ADRAGNA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

COSTANTINO MARASCIA;

– ricorrenti –

contro

C.S., C.A., UNIPOLSAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 318/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata

il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PELLECCHIA ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2015, I.F. e T.D. convenivano in giudizio C.A., C.S. e la Compagnia di Ass.ni Fondiaria Sai (oggi UnipolSAi), quale imprese designata alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro stradale avvenuto il 5.7.12 in Paceco, fra l’autovettura degli attori e quella condotta da C.S., priva di copertura assicurativa per la R.C.A.

Nella contumacia di C.A. e C.S., si costituiva la Fondaria Sai.

11 Giudice di Pace di Trapani, con sentenza n. 887/13, rigettava la domanda poichè dal giudizio non era emerso alcun elemento istruttorio idoneo ad accertare il verificarsi dell’evento con le modalità descritte dagli attori.

2. Avverso questa decisione, I.F. e T.D. proponevano appello.

Con sentenza n. 318/2018 del 15/03/2018, il Tribunale di Trapani, confermando la sentenza di primo grado, rigettava il gravame, sia nell’an che nel quantum, sulla base di un’integrale contestazione da parte della Compagnia convenuta. Infatti, non appariva ravvisabile alcuna violazione da parte del giudice di primo grado, nella valutazione del materiale probatorio disponibile. Ed infatti, la mera mancata comparizione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale non poteva efficacemente integrare il valore indiziario (Cass. n. 22415 del 26/09/2017) delle dichiarazioni rese nel modulo di contestazione dai due conducenti delle auto (tra i quali, appunto, la medesima C.S.), in assenza, peraltro, di testimoni del sinistro.

3. I.F. e T.D. ricorrono in cassazione, sulla base di cinque motivi.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso.

Considerato che:

il ricorso risulta essere stato notificato a Co.An. anzichè C.A.; la Corte dispone la rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. e rinvia la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

la Corte la Corte dispone la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 ottobre 2019

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